Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
L'art. 2 della legge n. 89 del 2001, sull'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, prevede il ricorso ad "adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione" soltanto come mezzo sussidiario di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi sempre in presenza e non prescindendo dall'esistenza di un siffatto danno (che non è "in re ipsa").
La legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, non contiene, neppure limitatamente al profilo del danno morale o non patrimoniale, alcun riconoscimento del danno "in re ipsa" (ossia consistente nel fatto stesso della lesione del diritto). Ed invero: l'equa riparazione di cui trattasi non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta per il solo fatto oggettivo della durata irragionevole; il testo dell'art. 2 legge cit. - e in particolare le parole "per effetto", al primo comma di esso, nonché, al terzo comma, il rilievo attribuito al solo periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio e il riferimento all'art. 2056 cod. civ., che a sua volta rimanda ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 dello stesso codice - rivela che l'indennizzo, lungi dall'essere collegato direttamente alla mera protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina, invece, sul rapporto eziologico tra quest'ultima e il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo; non è configurabile nella fattispecie una ipotesi di cosiddetto danno - evento, la quale è riferibile esclusivamente alla violazione di diritti fondamentali la cui inviolabilità sia costituzionalmente garantita (Corte Cost. n. 184 del 1986), mentre, invece, il diritto alla ragionevole durata del processo trova riconoscimento, all'art. 111 Cost., solo in termini di "diritto socialmente condizionato" (all'intervento del legislatore ordinario); ne' la soluzione accolta dal legislatore nazionale è dissonante dalla tutela apprestata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata eccessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle "conseguenze" della violazione del termine ragionevole, rimettendo al diritto interno di "rimuovere" quelle (eventuali) conseguenze (art. 41) e prevedendo, in via sussidiaria, che la stessa Corte europea accordi, "se del caso", una equa soddisfazione alla parte lesa ove il diritto nazionale sia manchevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIEFFE RIFUGI ANTIATOMICI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 29/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto o l'inamissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN PATTO - che, con ricorso illustrato anche con memoria, la società Bieffe Rifugi Antiatomici ha impugnato per Cassazione il decreto della Corte di Appello di Venezia in epigrafe indicato che ha respinto la sua domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo civile nel quale era stata parte in asserita violazione dell'art. 1, p. 6, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della l. n. 89/001;
- che, in questa sede, si è costituito il Ministero della Giustizia, per resistere con controricorso all'avversa impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il decreto avverso cui è ricorso, la Corte territoriale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del rilievo - assorbente - che la società istante non aveva dimostrato, e neppure allegato, di avere subito alcun danno patrimoniale dalla durata (asseritamene eccessiva) del processo, ne' aveva del pari dimostrato o dedotto alcun danno non patrimoniale (all'immagine, alla certezza delle scelte decisionali...) nei limiti in cui questo è reputato riferibile anche al soggetto giuridico privo della fisicità (non suscettibile per definizione di ricevere anche il danno cd. morale, per stress o sofferenza psicologica) casualmente riconducibile al tempo "non ragionevole di durata" della procedura;
- che, con i due connessi motivi dell'odierna impugnazione, la ricorrente censura, appunto, siffatta statuizione, sostenendo (con limitato riferimento al profilo della esclusa sussistenza di un danno non patrimoniale) che i giudici a quibus abbiano errato nell'escludere - ciò che a suo avviso essi avrebbero dovuto invece desumere da una corretta lettura dell'art. 6, p. 1, della CEDU e cioè - che il danno non patrimoniale è anche per la persona giuridica "in re ipsa", una volta accertata la effettiva violazione del termine ragionevole di durata del processo;
- che, al riguardo, questa Corte ha, viceversa, in sede di prima esegesi della normativa di riferimento, già avuto occasione di escludere che, pure limitatamente al profilo del danno morale o non patrimoniale, la legge 89/01 contenga alcun riconoscimento del preteso danno "in re ipsa" (cfr. sentenze 11987/02, punto 7.2 motivazione;
13422/02 punto 5; 15449/02 e 11573/02, con riguardo in particolare alla persona giuridica ed alla tipologia di danni "non patrimoniali" a questa riferibili);
- che tale soluzione, con cui anche questo Collegio pienamente concorda è coonestata dai seguenti rilievi:
- l'equa riparazione, così come risulta delineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001, non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta nei confronti dell'apparato per il solo fatto oggettivo del danno irragionevole;
- l'opzione del legislatore nazionale è segnatamente, infatti, identificabile nelle parole "per effetto" contenute nel primo comma dell'art. 2 della legge n. 89/2001. Con le quali l'indennizzo, lungi dall'essere collegato direttamente alla protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina invece sul rapporto eziologico tra quest'ultima e il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo. Mentre la necessaria relazione causale tra violazione e pregiudizio trova altresì la propria espressione nella regola secondo cui ex art. 2, terzo comma, della legge n. 89/2001, ai fini della liquidazione, rileva soltanto il periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio;
- il terzo comma dell'art. 2, ad ulteriore conferma, richiama espressamente l'art. 2056 c.c., che a propria volta rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., ovvero fa espresso riferimento a criteri i quali, sebbene riferiti principalmente al danno patrimoniale, richiedono una prova precisa del danno non patrimoniale ancorché attenuata dalla possibilità di una liquidazione equitativa, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, anche recentemente ed al suo massimo livello (Cass. Sezioni Unite 21 febbraio 2002 n. 2515);
- che non varrebbe, d'altra parte in contrario richiamare le recenti pronunzie di questa Corte (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713; nonché Cass. 10 maggio 2001 n. 6507) con le quali, con riguardo a pregiudizi (non patrimoniali) conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona (diversi dal diritto alla salute) collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, è stato affermato che la violazione di siffatti diritti costituisca di per sè sia il fatto causam dans dell'evento sia l'evento in sè di danno (ed. danno evento);
- che dette pronunce si riferiscono ben, vero, ed unicamente ad ipotesi di "diritti fondamentali della persona" la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui violazione "non può rimanere senza la sanzione minima risarcitoria, costituendo, perciò, danno evento per sè risarcibile" (così Corte Cost. n. 184 del 1986, a proposito del diritto alla salute e del cd. danno biologico);
- che, tale non è, però, il caso del diritto alla ragionevole durata del processo atteso che l'art. 111 della Costituzione - nell'assumere la ragionevole durata come connotato del giusto processo - prefigura un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdizionale che rileva come parametro di controllo della legge, che sia in tesi in contrasto con gli obiettivi della ragionevole durata dei processi, ed una garanzia soggettiva solo in termini di diritto socialmente condizionato (all'intervento, appunto, del legislatore ordinario), analogamente alla strutturazione che assume lo stesso diritto alla salute del suo aspetto (non appositivo nei confronti dei singoli che attentino alla sua integrità ma) pretensivo, nei confronti dello Stato, di dati livelli di tutela;
- che neppure è infine sostenibile che la soluzione così accolta non sia coerente con il quadro di tutela apprestato dalla Convenzione Europea, cui innegabilmente il nostro legislatore ha inteso uniformarsi;
- che infatti - ancorché in talune pronunzie della Corte di Strasburgo il danno non patrimoniale sia stato di fatto riconosciuto anche in difetto di una sua specifica allegazione e dimostrazione - vero è che, in linea di principio, anche la Convenzione non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata eccessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle "conseguenze" della violazione del termine ragionevole, rimettendo al diritto interno di "rimuovere" quelle (eventuali) conseguenze (art 41) e prevedendo, in via sussidiaria, che la stessa Corte Europea accordi, "se del caso", un equa soddisfazione alla parte lesa ove il diritto nazionale sia manchevole;
- che la sentenza impugnata si sottrae pure alla subordinata censura della società ricorrente, per cui dalla accertata violazione del termine ragionevole di durata del processo, anche in difetto di prova di un danno patito dalla parte, dovrebbe comunque conseguire la condanna del Ministero convenuto "a dare pubblicità alla violazione," con il corollario della sua soccombenza agli effetti di regolamento delle spese di lite;
- che invero l'art. 2 della l. n.89/01, all'uopo invocato, prevede bensì il ricorso ad "adeguate forme di pubblicità della violazione, ma solo come mezzo sussidiario di riparazione del danno non patrimoniale e quindi sempre in presenza e non prescindendo come si pretende - dall'esistenza di un siffatto danno;
- che il ricorso va integralmente, pertanto, respinto;
- che attesa anche la relativa novità delle questioni trattate, possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003