Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5129
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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L'art. 2 della legge n. 89 del 2001, sull'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, prevede il ricorso ad "adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione" soltanto come mezzo sussidiario di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi sempre in presenza e non prescindendo dall'esistenza di un siffatto danno (che non è "in re ipsa").

La legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, non contiene, neppure limitatamente al profilo del danno morale o non patrimoniale, alcun riconoscimento del danno "in re ipsa" (ossia consistente nel fatto stesso della lesione del diritto). Ed invero: l'equa riparazione di cui trattasi non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta per il solo fatto oggettivo della durata irragionevole; il testo dell'art. 2 legge cit. - e in particolare le parole "per effetto", al primo comma di esso, nonché, al terzo comma, il rilievo attribuito al solo periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio e il riferimento all'art. 2056 cod. civ., che a sua volta rimanda ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 dello stesso codice - rivela che l'indennizzo, lungi dall'essere collegato direttamente alla mera protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina, invece, sul rapporto eziologico tra quest'ultima e il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo; non è configurabile nella fattispecie una ipotesi di cosiddetto danno - evento, la quale è riferibile esclusivamente alla violazione di diritti fondamentali la cui inviolabilità sia costituzionalmente garantita (Corte Cost. n. 184 del 1986), mentre, invece, il diritto alla ragionevole durata del processo trova riconoscimento, all'art. 111 Cost., solo in termini di "diritto socialmente condizionato" (all'intervento del legislatore ordinario); ne' la soluzione accolta dal legislatore nazionale è dissonante dalla tutela apprestata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata eccessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle "conseguenze" della violazione del termine ragionevole, rimettendo al diritto interno di "rimuovere" quelle (eventuali) conseguenze (art. 41) e prevedendo, in via sussidiaria, che la stessa Corte europea accordi, "se del caso", una equa soddisfazione alla parte lesa ove il diritto nazionale sia manchevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5129
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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