Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17650
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, contempla, senza limitazioni di sorta, le violazioni dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Italia (avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848), anche se prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 89 del 2001. Tale ambito applicativo non incide, però, sull'efficacia "ex nunc" della disposizione - in quanto costitutiva del diritto a riparazione in dipendenza di quelle circostanze -, in assenza di un'espressa previsione di retroattività, con la conseguenza che la morte della vittima di tempi irragionevoli del processo, se intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, osta alla nascita del diritto in questione e, quindi, alla sua trasmissione agli eredi.

In tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere qualificata come ricorso ordinario, attesa l'espressa previsione in tal senso, senza delimitazioni circa le censure formulabili, contenuta nell'art. 3, comma sesto, della citata legge n. 89 del 2001 e la natura di atto giurisdizionale decisorio di quel provvedimento, come tale da includersi fra le "sentenze" rese in grado di appello o in unico grado cui si riferisce l'art. 360 del codice di procedura civile. Pertanto, l'impugnazione deve essere ammessa per tutti i motivi contemplati dal citato art. 360 e non soltanto per la violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione.

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la prova dell'"an" e del "quantum" del danno morale per sofferenze e disagi della persona fisica deve necessariamente affidarsi ad elementi presuntivi, vertendosi in tema di effetti riscontrabili solo attraverso deduzioni logiche di rilevante probabilità, sulla scorta dell'insieme delle circostanze del caso concreto.

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi della causa costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio d'appello sul rilievo che gli istanti, in quella fase, si erano opposti "in toto" alla pretesa risarcitoria di controparte pur avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado affermativa del verificarsi dell'illecito costituente il titolo della pretesa stessa).

Commentari2

  • 1Termine di prescrizione e di decadenza nella legge Pinto
    Chindemi Domenico · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2013

    La questione controversa concerne il termine di prescrizione ai fini della azionabilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Le sezioni Unite hanno , al riguardo affermato che “la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di …

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  • 2Durata ragionevole del processo: eredi legittimati a richiedere l'indennizzoAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17650
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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