Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 4
L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, contempla, senza limitazioni di sorta, le violazioni dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Italia (avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848), anche se prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 89 del 2001. Tale ambito applicativo non incide, però, sull'efficacia "ex nunc" della disposizione - in quanto costitutiva del diritto a riparazione in dipendenza di quelle circostanze -, in assenza di un'espressa previsione di retroattività, con la conseguenza che la morte della vittima di tempi irragionevoli del processo, se intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, osta alla nascita del diritto in questione e, quindi, alla sua trasmissione agli eredi.
In tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere qualificata come ricorso ordinario, attesa l'espressa previsione in tal senso, senza delimitazioni circa le censure formulabili, contenuta nell'art. 3, comma sesto, della citata legge n. 89 del 2001 e la natura di atto giurisdizionale decisorio di quel provvedimento, come tale da includersi fra le "sentenze" rese in grado di appello o in unico grado cui si riferisce l'art. 360 del codice di procedura civile. Pertanto, l'impugnazione deve essere ammessa per tutti i motivi contemplati dal citato art. 360 e non soltanto per la violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione.
In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la prova dell'"an" e del "quantum" del danno morale per sofferenze e disagi della persona fisica deve necessariamente affidarsi ad elementi presuntivi, vertendosi in tema di effetti riscontrabili solo attraverso deduzioni logiche di rilevante probabilità, sulla scorta dell'insieme delle circostanze del caso concreto.
In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi della causa costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio d'appello sul rilievo che gli istanti, in quella fase, si erano opposti "in toto" alla pretesa risarcitoria di controparte pur avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado affermativa del verificarsi dell'illecito costituente il titolo della pretesa stessa).
Commentari • 2
- 1. Termine di prescrizione e di decadenza nella legge PintoChindemi Domenico · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2013
La questione controversa concerne il termine di prescrizione ai fini della azionabilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Le sezioni Unite hanno , al riguardo affermato che “la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di …
Leggi di più… - 2. Durata ragionevole del processo: eredi legittimati a richiedere l'indennizzoAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17650 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. MORELLI MA Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI ET, GI LI, in proprio ed in rappresentanza del figlio minore IO ET, CR ET, RA ET e MA ET, elettivamente domiciliatì in Roma, viale Mazzini n. 132, presso l'avv. Stefania Iasonna, difesi dall'avv. Giovanni Romano per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro, come sopra difeso e domiciliato;
- ricorrente -
contro
GI ET, GI LI, in proprio ed in rappresentanza del figlio minore IO ET, CR ET, RA ET e MA ET;
- intimati -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Genova del 28 novembre-27 dicembre 2001 (n. 155/01 R.G. A.C.) sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Romano, per i ricorrenti principali, e l'avv. Ferrante, per il ricorrente incidentale;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha sollecitato la trasmissione degli atti al Primo presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, e, in subordine, ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER GI AR il 22 dicembre 1983 ha citato davanti al Tribunale di Grosseto, NC ET, GI ET e NO UB, chiedendone la condanna alla demolizione di una porzione di fabbricato realizzata in violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni, nonché al risarcimento del danno, indicato in lire 35.000.000.
Il Tribunale, pronunciando con sentenza del 29 settembre 1990 ha accolto la domanda di demolizione.
Il AR ha proposto appello, con atto notificato il 13 ottobre 1991, per ottenere l'accoglimento anche della domanda risarcitoria. La Corte d'appello di Firenze, dopo l'interruzione del processo(dichiarata il 30 gennaio 1998) per la morte di NC ET e la sua riassunzione nei confronti degli eredi GI LI, RA, IO, MA e CR ET, ha accolto il gravame, con sentenza depositata il 2 dicembre 1999 e divenuta definitiva il 15 gennaio 2001.
GI ET ed i predetti eredi di NC ET il 12 luglio 2001 hanno presentato ricorso alla Corte d'appello di Genova, reclamando, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, un'equa riparazione, per la durata della causa oltre il termine ragionevole di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848. La Corte di Genova, con decreto del 28 novembre - 27 dicembre 2001, ha accolto in parte la domanda di GI ET, condannando il Ministero della giustizia a versarle la somma di lire 4.000.000, quale ristoro del danno non patrimoniale, mentre ha respinto la domanda degli eredi di NC ET, fra l'altro osservando:
- che l'equa riparazione, di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, spetta anche in relazione ad irragionevole durata del processo in precedenza verificatasi, una volta che la fattispecie costitutiva del relativo diritto si sia perfezionata con l'entrata in vigore della legge stessa, implicante la qualificazione come illecito del fatto precorso;
- che gli eredi di NC ET non erano legittimati a reclamare il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli in tesi subite dal de cuius per l'eccessivo protrarsi della causa fino al momento della sua morte, dato che tale evento aveva preceduto l'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 e che di conseguenza il diritto contemplato dalla legge medesima non era entrato a far parte del patrimonio ereditario;
- che il danno non patrimoniale non era configurabile in relazione alla fase d'appello del giudizio promosso dal AR, in quanto in essa i convenuti, non avendo impugnato la pronuncia di primo grado che aveva ordinato la demolizione del manufatto eseguito con violazione delle distanze legali, non avevano avuto ragione per resistere alla domanda risarcitoria, il cui accoglimento sarebbe stato consequenziale all'ormai acclarata illegittimità di quell'edificazione;
- che la durata del giudizio di primo grado era da reputarsi ingiustificata per il tempo complessivo di ventotto mesi e quindici giorni;
- che il danno morale di GI ET per detta durata ingiustificata, era desumibile in via presuntiva anche mediante valorizzazione del notorio e dei dati di comune esperienza, ed era da liquidarsi con criterio equitativo, alla luce delle condizioni di vita dell'istante, della natura e del non rilevante valore economico della controversia, dell'oggettiva, riconoscibilità del carattere abusivo delle indicate opere edili.
GI ET, GI LI, in proprio ed in rappresentanza del figlio minore IO ET, CR ET, RA ET e MA ET, con ricorso notificato il 18 febbraio 2002, hanno chiesto la cassazione del provvedimento della Corte di Genova, formulando due censure.
Il Ministero della giustizia ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, anch'esso articolato in due motivi d'impugnazione.
I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente, pongono la questione dell'applicabilità della legge n. 89 del 2001 alle violazioni del principio della ragionevole durata del processo verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ed inoltre, in caso di risposta positiva, l'ulteriore questione dell'invocabilità della legge medesima da parte dell'erede, in relazione al pregiudizio determinatosi a carico del dante causa, quando il decesso preceda quella data.
L'Amministrazione propugna la soluzione negativa del primo dei riportati quesiti, con il superamento del secondo, sul rilievo che la legge n. 89 del 2001, avendo introdotto nell'ordinamento un diritto nuovo, opererebbe esclusivamente per le vicende processuali successive alla sua entrata in vigore, non dunque per fatti pregressi, con la sola eccezione prevista dall'art. 6 per il caso in cui su tali fatti anteriori sia pendente istanza di riparazione davanti alla Corte europea;
di conseguenza sostiene che la Corte di Genova avrebbe dovuto negare fondamento anche alla pretesa avanzata da GI ET.
I ricorrenti principali assumono invece che detta legge è innovativa soltanto sotto il profilo dell'attribuzione di azione davanti al giudice nazionale, mentre, recependo un accordo internazionale già precettivo e vincolante, abbraccia i danni anteriori, riconoscendo anche per essi il diritto a riparazione;
ne traggono il corollario che tale diritto è stato acquisito da NC ET, per il nocumento subito fino al giorno del decesso, ed era dunque azionabile dai suoi eredi, subentrati nel diritto stesso.
I riportati motivi vanno respinti, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
L'art. 2 della legge n. 89 del 2001, contrariamente a quanto afferma l'Amministrazione, contempla, senza limitazioni temporali, le violazioni dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Italia, anche se prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Questo ambito di applicazione non tocca però l'efficacia ex nunc della disposizione, in quanto costitutiva del diritto a riparazione in dipendenza di quelle inosservanze, tenendosi conto che l'insorgenza di detto diritto in un momento anteriore non potrebbe prescindere da un'espressa previsione di retroattività. La carenza di siffatta previsione comporta, a confutazione della tesi dei ricorrenti principali, che la morte della vittima di tempi irragionevoli della lite, se intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, è ostativa alla nascita del diritto in discorso (ed alla sua trasmissione agli eredi), in base alla regola generale secondo cui un soggetto non più esistente non può diventare titolare di posizioni contemplate da norma posteriore al suo venir meno.
Ai predetti criteri si è conformato il provvedimento impugnato, negando in radice la facoltà degli eredi di NC ET di reclamare un'equa riparazione iure successionis, ed esaminando le loro istanze con riferimento solo al pregiudizio dedotto iure proprio, con riguardo al protrarsi del giudizio d'appello dopo la riassunzione nei loro confronti.
Con il secondo motivo del ricorso principale, adducendosi violazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 2, 11 e 111 della Costituzione, 1226 e 2056 cod. civ., nonché insufficienza, e contraddittorietà della motivazione, si critica la Corte di Genova per aver arbitrariamente "amputato" della fase d'appello la vicenda processuale di riferimento, trascurando la facoltà dei convenuti di difendersi avverso la pretesa risarcitoria riproposta dal AR con l'atto di gravarne e la spettanza di equa riparazione per l'anomalo protrarsi di detta fase indipendentemente dal suo esito, ed inoltre, con riguardo ad entrambi i gradi di quel giudizio, le si contesta di non aver rilevato che l'insostenibile durata della causa era complessivamente ascrivibile a grave inosservanza dell'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., non all'operato dei difensori.
Le censure sono esaminabili anche nella parte in cui deducono inadeguatezze ed incongruenze della motivazione.
Al riguardo si osserva che l'impugnazione per cassazione, contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione, deve essere qualificata come ricorso ordinario, e dunque deve essere ammessa per tutti i motivi contemplati dall'art. 360 cod. proc. civ., non soltanto per la violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione. Il principio discende dall'espressa previsione del ricorso per cassazione da parte dell'art. 3 sesto comma della legge n. 89 del 2001, senza delimitazioni circa la censure formulabili, e dalla natura di quel provvedimento di atto giurisdizionale decisorio del giudice ordinario, come tale da includersi fra le "sentenze" rese in grado d'appello od in unico grado, cui si riferisce il citato art. 360 cod. proc. civ., indipendentemente dalla forma del decreto
(coerente con il rito camerale).
Detto secondo motivo del ricorso principale è infondato, con riguardo ad entrambe le deduzioni.
Quanto alla critica della disconosciuta influenza ai fini in discorso dei tempi del giudizio d'appello, va osservato che ansia e sofferenza, e quindi danno non patrimoniale, per l'eccessivo prolungarsi della causa, sono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare d'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale, e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite, in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione, secondo l'id quod plerumque accidit, per l'esorbitante attesa della decisione, restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza dell'inconsistenza delle tesi sollevate in causa, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva d'incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio. A questi principi, in linea con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea in tema di diniego di riparazione alla parte che temerariamente o pretestuosamente abbia agito o resistito in giudizio, si è puntualmente attenuta la Corte di Genova, la quale ha escluso pertinenza alla durata del giudizio d'appello sul rilievo che i ET si erano opposti in toto alla pretesa risarcitoria del AR, pur prestando acquiescenza alla sentenza di primo grado affermativa del verificarsi dell'illecito costituente il titolo della pretesa stessa, e, quindi, erano o dovevano essere pienamente consapevoli della conclusione a loro sfavorevole che avrebbe avuto il procedimento di gravame.
Quanto poi alla denunciata esiguità della liquidazione di lire 4.000.000 in favore di GI ET, per il protrarsi del giudizio di primo grado oltre il termine ragionevole, si deve negare l'esaminabilità in questa sede della relativa questione, in quanto proposta con la mera enunciazione di una maggiore entità del superamento di detto termine rispetto a quella ritenuta nel decreto impugnato, e con il semplice richiamo di parametri generali di valutazione, senza conferenti contestazioni contro l'argomentato apprezzamento svolto dalla Corte di Genova sulla base di analitico riferimento a tutti i momenti del processo davanti al Tribunale di Grosseto e di specifica individuazione dei tempi ragionevoli che ciascuno di essi avrebbe dovuto in concreto avere.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è rivolto a sostenere che la Corte di Genova, nell'accordare (in parte) il ristoro reclamato da GI ET, ha violato le regole sull'onere della prova, per l'assenza di deduzioni e riscontri in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno, nonché alla sua derivazione causale dall'eccessiva durata del processo.
Anche tale motivo è infondato.
La prova dell'an e del quantum del danno può essere ricavata, come dà atto l'Amministrazione, anche da elementi presuntivi, ed anzi, ove si tratti, come nella specie, di danno morale per sofferenze e disagi della persona fisica, deve necessariamente affidarsi a tali elementi, vertendosi in tema di effetti riscontrabili solo attraverso deduzioni logiche di rilevante probabilità, sulla scorta dell'insieme delle circostanze del caso.
Il decreto impugnato, pur difettando di un esplicito riferimento all'indicato principio, ne ha fatto inequivoca e corretta applicazione, non mancando di richiamare, al fine dell'attribuzione e della liquidazione dell'equa riparazione. i dati influenti per la predetta prova presuntiva (particolarità della vicenda processuale, posizioni delle parti, natura delle questioni dibattute). In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La reciprocità della soccombenza e la novità di alcuni dei quesiti affrontati rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002