CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio, presso il quale Parte_1 elettivamente domiciliano, in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Unità Italiana n. 28 CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della Azienda resistente, in servizio presso il reparto Parte_1 di Radiologia del P.O. di Piedimonte Matese, con la qualifica di Collaborare Professionale -Infermiere, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1855 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
1 Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, a partire dall'aprile 2012, dei 10 minuti impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, che non aveva considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente volta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio del turno e dopo aver beggiato alla fine. Cont Lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che l' onvenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che essi fossero obbligati ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si doleva che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censurava, ancora, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo e a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Irrilevante, poi, appariva la mancata produzione dei cartellini marcatempo, sottolineata da Tribunale, dal Cont momento che l' convenuta negava che le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero all'interno dell'effettivo orario di lavoro e, in ogni caso, ove ciò fosse avvenuto nell'ambito del turno
(ad esempio 8.00-14.00) si sarebbero creati disservizi per l'assenza del personale.
Concludeva pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
L'appello non è accoglibile sulle questioni di merito sollevate.
La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente
2 presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_2 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_3 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, Pt_3 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
3 In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_2 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
Il lavoratore, infatti, deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi la successione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
4 Più radicalmente, non è dedotto e tantomeno provato o chiesto di provare l'obbligatorietà della successione tra vestizione e beggiatura all'inizio del turno e della beggiatura e svestizione alla fine, non apparendo se ciò sia il frutto di una disposizione aziendale anziché un'abitudine del lavoratore, per stabilire liberamente tempi e modalità della preparazione prima di cominciare (o dopo aver terminato)
l'attività lavorativa effettiva. Ad esempio, in assenza di elementi contrari, il lavoratore va ritenuto libero di vestirsi anche molto prima, con i tempi che gli sono congeniali, poi di andare a salutare un collega, poi di andarsi a prendere un caffè con un altro, poi ancora di fare una serie di telefonate, sistemando altre sue cose personali, etc.. In tale contesto sfuma inevitabilmente qualsivoglia eterodirezione anche solo implicita, la vestizione e la svestizione rimanendo assorbite in una serie di attività personali autodeterminate, che perdono qualsivoglia collegamento funzionale e strumentale con il turno lavorativo da espletare.
Dunque, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione.
E' possibile, in altri termini, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto o analogamente dopo.
L'onere della prova di una diversa articolazione dei fatti e delle situazioni ricade in capo a chi ha interesse a farla valere e le circostanze oggetto della capitolazione probatoria non contengono queste Cont fondamentali specificazioni. La non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto almeno formalmente preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
5 Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello, nel merito, vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
In considerazione della peculiarità della vicenda, su una questione accompagnata da argomentazioni sempre rinnovate e particolari, reputa la Corte equo, anche nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. ; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Dà atto, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio, presso il quale Parte_1 elettivamente domiciliano, in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Unità Italiana n. 28 CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della Azienda resistente, in servizio presso il reparto Parte_1 di Radiologia del P.O. di Piedimonte Matese, con la qualifica di Collaborare Professionale -Infermiere, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1855 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
1 Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, a partire dall'aprile 2012, dei 10 minuti impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, che non aveva considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente volta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio del turno e dopo aver beggiato alla fine. Cont Lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che l' onvenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che essi fossero obbligati ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si doleva che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censurava, ancora, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo e a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Irrilevante, poi, appariva la mancata produzione dei cartellini marcatempo, sottolineata da Tribunale, dal Cont momento che l' convenuta negava che le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero all'interno dell'effettivo orario di lavoro e, in ogni caso, ove ciò fosse avvenuto nell'ambito del turno
(ad esempio 8.00-14.00) si sarebbero creati disservizi per l'assenza del personale.
Concludeva pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
L'appello non è accoglibile sulle questioni di merito sollevate.
La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente
2 presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_2 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_3 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, Pt_3 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
3 In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_2 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
Il lavoratore, infatti, deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi la successione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
4 Più radicalmente, non è dedotto e tantomeno provato o chiesto di provare l'obbligatorietà della successione tra vestizione e beggiatura all'inizio del turno e della beggiatura e svestizione alla fine, non apparendo se ciò sia il frutto di una disposizione aziendale anziché un'abitudine del lavoratore, per stabilire liberamente tempi e modalità della preparazione prima di cominciare (o dopo aver terminato)
l'attività lavorativa effettiva. Ad esempio, in assenza di elementi contrari, il lavoratore va ritenuto libero di vestirsi anche molto prima, con i tempi che gli sono congeniali, poi di andare a salutare un collega, poi di andarsi a prendere un caffè con un altro, poi ancora di fare una serie di telefonate, sistemando altre sue cose personali, etc.. In tale contesto sfuma inevitabilmente qualsivoglia eterodirezione anche solo implicita, la vestizione e la svestizione rimanendo assorbite in una serie di attività personali autodeterminate, che perdono qualsivoglia collegamento funzionale e strumentale con il turno lavorativo da espletare.
Dunque, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione.
E' possibile, in altri termini, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto o analogamente dopo.
L'onere della prova di una diversa articolazione dei fatti e delle situazioni ricade in capo a chi ha interesse a farla valere e le circostanze oggetto della capitolazione probatoria non contengono queste Cont fondamentali specificazioni. La non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto almeno formalmente preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
5 Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello, nel merito, vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
In considerazione della peculiarità della vicenda, su una questione accompagnata da argomentazioni sempre rinnovate e particolari, reputa la Corte equo, anche nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. ; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Dà atto, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6