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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1191 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Candida Stigliani giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificato da , in data 6.4.2022, per il pagamento della CP_1
somma di euro 113.018,39, sulla base di decreto ingiuntivo n. 933/2919 emesso dal
Tribunale di Foggia, munito di formula esecutiva ex art 647 c.p.c. in data 25.6.2021.
Parte opponente ha eccepito: la mancanza di esecutorietà per illegittimità del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata.
L'esecuzione è fondata su titolo giudiziale: decreto ingiuntivo n. 933/2919 emesso dal
Tribunale di Foggia in data 14.5.2019, munito di formula esecutiva ex art 647 c.p.c. in data 25.6.2021.
Come noto con l'opposizione all'esecuzione, quando il titolo è di formazione giudiziale, come nella fattispecie, sono deducibili quei difetti che determinano l'inidoneità del provvedimento giudiziale a fungere da titolo esecutivo, traducendosi in una carenza del titolo e della sua vis executiva.
Vanno brevemente ripercorse le vicende, non contestate e documentate, che hanno portato alla formazione del titolo posto a base del precetto e, in particolare, alla apposizione della formula esecutiva ex art 647 c.p.c.
Su ricorso di il Tribunale di Foggia in data 14.5.2019 ha emesso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 933/2019, notificato il 24.5.2019, ingiungendo dell'Istituto di pagare entro quaranta giorni la somma di euro 109.566,21, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con atto di citazione notificato il 12.6.2019 l' ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo del Tribunale di Foggia con il n.
4274/2019 r.g.
Il g.i., ritenendo fosse competente funzionalmente la sezione lavoro dello stesso tribunale, in data 17.12.2019 ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale con provvedimento dell'8.1.2020 ha rimesso gli atti al
Presidente della Sezione Lavoro.
Con istanza dell'1.6.2021 ha chiesto la concessione del decreto di CP_1
esecutorietà, affermando che: il giudizio di opposizione, dopo la trasmissione alla sezione lavoro, non era stato riassunto dalla parte interessata entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiarava l'incompetenza del giudice adito.
Il giudice del Tribunale di Foggia con decreto n. 9465/2021 cron. del 10.6.2021 dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 933/2019, autorizzando l'apposizione della formula esecutiva, perché “non risulta proposta opposizione entro il termine di legge, come da attestazione in atti”.
A seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale il fascicolo n. 4274/2019 r.g. era stato rimesso alla Sezione lavoro.
Il Presidente della Sezione Lavoro con provvedimento del 24.3.2022, ritenendo l'oggetto della vicenda ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo di competenza della
Sezione civile, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale.
Pertanto, il Presidente del Tribunale con provvedimento del 25.3.2022, richiamando le note del Presidente della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il procedimento 4274/2019
(opposizione a decreto ingiuntivo) nonché altro procedimento instaurato prima della notifica dell'atto di precetto (n. 4948/21) rientrassero nella competenza della II Sezione civile e ha disposto la trasmissione al Presidente della II Sezione civile che ha designato il g.i.
È evidente da quanto esposto che la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. è stata pronunziata in assenza dei presupposti
In particolare, la dichiarazione di esecutività, pronunciata con decreto dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, presuppone secondo l'art. 647 c.p.c., che non sia stata proposta opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione era stata regolarmente proposta, né può parlarsi di estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione, poiché alcuna dichiarazione di incompetenza, ex art. 50 cpc, era stata pronunziata, ma vi era stato solo una riassegnazione del fascicolo per questioni di competenza interna delle sezioni del medesimo tribunale, quindi non vi era alcun giudizio da riassumere.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che l'art. 647 c.p.c. non prevede che contro questo decreto sia proponibile un mezzo di impugnazione né il decreto, emesso fuori delle condizioni che ne legittimano l'adozione, può esser impugnato con ricorso per cassazione (Sez. Un. 16 dicembre 1987 n. 9314).
E questo perché il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile già nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione, prima e tempestivamente promosso o iniziato con opposizione tardiva;
lo
è inoltre nel giudizio di opposizione all'esecuzione che sia promossa sulla base sulla base del decreto dichiarato esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/09/2009 n.19119;
Cassazione civile sez. II, 23/11/2021, n.36196)
Quindi, la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà di decreto ingiuntivo è sindacabile nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto è evidente che la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo posto a base del precetto è stata pronunziata in assenza dei presupposti di legge.
Pertanto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), evidenziando in particolare che possono trovare applicazione i valori minimi e riconoscendo a parte opponente la fase di studio introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta somma indicata nel precetto;
2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 779,00 per spese ed euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 7 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1191 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Candida Stigliani giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificato da , in data 6.4.2022, per il pagamento della CP_1
somma di euro 113.018,39, sulla base di decreto ingiuntivo n. 933/2919 emesso dal
Tribunale di Foggia, munito di formula esecutiva ex art 647 c.p.c. in data 25.6.2021.
Parte opponente ha eccepito: la mancanza di esecutorietà per illegittimità del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata.
L'esecuzione è fondata su titolo giudiziale: decreto ingiuntivo n. 933/2919 emesso dal
Tribunale di Foggia in data 14.5.2019, munito di formula esecutiva ex art 647 c.p.c. in data 25.6.2021.
Come noto con l'opposizione all'esecuzione, quando il titolo è di formazione giudiziale, come nella fattispecie, sono deducibili quei difetti che determinano l'inidoneità del provvedimento giudiziale a fungere da titolo esecutivo, traducendosi in una carenza del titolo e della sua vis executiva.
Vanno brevemente ripercorse le vicende, non contestate e documentate, che hanno portato alla formazione del titolo posto a base del precetto e, in particolare, alla apposizione della formula esecutiva ex art 647 c.p.c.
Su ricorso di il Tribunale di Foggia in data 14.5.2019 ha emesso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 933/2019, notificato il 24.5.2019, ingiungendo dell'Istituto di pagare entro quaranta giorni la somma di euro 109.566,21, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Con atto di citazione notificato il 12.6.2019 l' ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo del Tribunale di Foggia con il n.
4274/2019 r.g.
Il g.i., ritenendo fosse competente funzionalmente la sezione lavoro dello stesso tribunale, in data 17.12.2019 ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale con provvedimento dell'8.1.2020 ha rimesso gli atti al
Presidente della Sezione Lavoro.
Con istanza dell'1.6.2021 ha chiesto la concessione del decreto di CP_1
esecutorietà, affermando che: il giudizio di opposizione, dopo la trasmissione alla sezione lavoro, non era stato riassunto dalla parte interessata entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiarava l'incompetenza del giudice adito.
Il giudice del Tribunale di Foggia con decreto n. 9465/2021 cron. del 10.6.2021 dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 933/2019, autorizzando l'apposizione della formula esecutiva, perché “non risulta proposta opposizione entro il termine di legge, come da attestazione in atti”.
A seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale il fascicolo n. 4274/2019 r.g. era stato rimesso alla Sezione lavoro.
Il Presidente della Sezione Lavoro con provvedimento del 24.3.2022, ritenendo l'oggetto della vicenda ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo di competenza della
Sezione civile, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale.
Pertanto, il Presidente del Tribunale con provvedimento del 25.3.2022, richiamando le note del Presidente della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il procedimento 4274/2019
(opposizione a decreto ingiuntivo) nonché altro procedimento instaurato prima della notifica dell'atto di precetto (n. 4948/21) rientrassero nella competenza della II Sezione civile e ha disposto la trasmissione al Presidente della II Sezione civile che ha designato il g.i.
È evidente da quanto esposto che la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. è stata pronunziata in assenza dei presupposti
In particolare, la dichiarazione di esecutività, pronunciata con decreto dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, presuppone secondo l'art. 647 c.p.c., che non sia stata proposta opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione era stata regolarmente proposta, né può parlarsi di estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione, poiché alcuna dichiarazione di incompetenza, ex art. 50 cpc, era stata pronunziata, ma vi era stato solo una riassegnazione del fascicolo per questioni di competenza interna delle sezioni del medesimo tribunale, quindi non vi era alcun giudizio da riassumere.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che l'art. 647 c.p.c. non prevede che contro questo decreto sia proponibile un mezzo di impugnazione né il decreto, emesso fuori delle condizioni che ne legittimano l'adozione, può esser impugnato con ricorso per cassazione (Sez. Un. 16 dicembre 1987 n. 9314).
E questo perché il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile già nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione, prima e tempestivamente promosso o iniziato con opposizione tardiva;
lo
è inoltre nel giudizio di opposizione all'esecuzione che sia promossa sulla base sulla base del decreto dichiarato esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/09/2009 n.19119;
Cassazione civile sez. II, 23/11/2021, n.36196)
Quindi, la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà di decreto ingiuntivo è sindacabile nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto è evidente che la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo posto a base del precetto è stata pronunziata in assenza dei presupposti di legge.
Pertanto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), evidenziando in particolare che possono trovare applicazione i valori minimi e riconoscendo a parte opponente la fase di studio introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta somma indicata nel precetto;
2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 779,00 per spese ed euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 7 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo