Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 32198
CASS
Sentenza 10 maggio 2016

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In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, nella tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal D.Lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica).

Commentario1

  • 1Danneggiamento di auto con antifurto o video è reato? (Cass. 51622/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2021

    Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 32198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32198
Data del deposito : 10 maggio 2016

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