Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, nella tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal D.Lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 32198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32198 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
32 1 9 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1477/2016 MARIA VESSICHELLI Presidente REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.561/2016 ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR VA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/11/2014 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difenser AVV.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di ingiuria e rideterminazione della pena in anni 3, mesi 1 e giorni 20 di reclusione e rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 11/06/2012, il Tribunale di Udine dichiarava AR IV responsabile dei reati in danno di RA FA di lesioni pluriaggravate (capo A) e di minacce (capo B) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;
il Tribunale di Udine assolveva l'imputato dal reato di ingiuria (capo B), trattandosi di persona non punibile a norma dell'art. 599, primo comma cod. pen. Investita dell'appello del Procuratore generale territoriale e di quello dell'imputato, la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata il 27/11/2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto la contestata recidiva, ha rideterminato in anni 3 e mesi 2 di reclusione la pena irrogata (comprensiva dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di ingiuria), confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione AR IV, attraverso il difensore avv. A. Tofful, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Mentre l'appello dell'imputato impugnava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen. in rapporto al reato di lesioni, l'appello del P.G. impugnava il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599, primo comma, cod. pen. in rapporto al reato di ingiuria. La Corte di appello ha confuso i due motivi di appello, che si riferiscono a capi diversi della sentenza di primo grado, mancando una precisa e puntuale motivazione su ciascuno di essi.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla recidiva. In nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata si comprende a quale recidiva si riferisca la Corte di appello nel motivare l'aumento di pena, 2 sicché la sentenza è affetta da carenza di motivazione, essendosi limitata a richiamare il certificato penale di AR.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di ingiuria. La Corte di appello si è limitata ad escludere l'operatività della causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 599 cod. pen., omettendo di motivare in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'abnorme quantificazione della pena. Dalla sentenza impugnata non si ricava l'iter utilizzato per giungere alla pena irrogata, in quanto la Corte di appello non ha specificato i vari passaggi per giungere alla determinazione della pena, limitandosi a dar conto degli ulteriori aumenti per i reati di minaccia e di ingiuria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento, dovendosi tuttavia rilevare l'intervenuta abolitio criminis del reato di ingiuria.
2. Il primo motivo non è fondato. A fronte del motivo di appello proposto dalla difesa dell'imputato, che invocava il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. sostenendo che la reazione di AR era seguita all'aggressione verbale di RA, la Corte di merito ha rilevato che di tale provocazione non vi è alcuna prova, risultando invece che la persona offesa si era limitata a commentare (ma con l'esercente del bar) la condotta appena tenuta da AR (che aveva mandato in frantumi il vetro di un videopoker dopo un diverbio con un altro cliente del locale) e ad invitarlo ad uscire dal locale: al più dunque, osserva la Corte distrettuale, l'aggressione era stata preceduta da un battibecco verbale, mentre non vi è prova che RA abbia rivolto ingiurie nei confronti di AR;
il giudice di primo grado, ha rilevato altresì la sentenza impugnata, ha fatto riferimento alle dichiarazioni del teste GG, che, tuttavia, non ha affatto riferito che le ingiurie siano state reciproche. Nei termini indicati, la Corte - lungi dal sovrapporre la disamina dei motivi di appello proposti dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato ha, per un verso, confermato l'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., escludendo la riconoscibilità, nel comportamento della persona offesa, del presupposto della circostanza, e, per altro verso, rilevato in particolare alla luce della deposizione - del teste GG, erroneamente valutata dal primo giudice l'insussistenza di ingiurie reciproche. I vizi motivazionali lamentati, pertanto, non sussistono. 3 3. Anche il secondo motivo, non merita accoglimento. Premesso che la recidiva risulta contestata con esclusivo riferimento ai reati di minaccia e di ingiuria di cui al capo B), solo con riguardo a tali reati la recidiva stessa è stata applicata dalla Corte di merito, che, richiamando i precedenti di AR alla luce dei fatti per i quali si procede, ne ha messo in luce l'indole ad esprimersi attraverso tali delitti.
4. Del pari infondato è il terzo motivo, in quanto, attraverso la corretta ricostruzione del dato probatorio offerto dalla testimonianza di GG non oggetto di disamina critica da parte del ricorrente -, ha dato conto della sussistenza delle ingiurie pronunciate dall'imputato. Peraltro, questa Corte rileva d'ufficio che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena pari a giorni 10 di reclusione. Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione al predetto capo, per il quale era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno.
4.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi»: «il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comportà, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma 3». In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione fortemente -circoscritta>> stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione. Il collegamento istituito dall'art. 538 cod. proc. pen. tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale: obiettivi che si focalizzano nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato». Il carattere fortemente circoscritto dell'eccezione, posta dall'art. 578 cod. proc. pen., alla "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999 - dep. 04/11/1999, Nicolosi, Rv. 216394, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato; conf.: Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005 - dep. 19/08/2005, Zelli, Rv. 231745). Né la "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato è smentita dai poteri attribuiti al giudice dall'art. 576 cod. proc. pen. di decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione: come chiarito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006, Negri, «l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce + al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto>>; l'art. 578 cod. proc. pen., osservano le Sezioni unite, «non rappresenta l'unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale», in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. sottolinea «come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili». Infatti, «a fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso 0 che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima>> (Sez. 1, n. 11994 del 30/01/2013 - dep. 14/03/2013, P.C. in proc. Di Pauli, Rv. 255447): S in tali ipotesi (delineate dall'art. 652 cod. proc. pen.), in presenza di una sopravvenuta abolitio criminis, l'impugnazione della parte civile a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. è il mezzo necessario per contrastare, agli effetti civili, la formazione del giudicato assolutorio e i pregiudizievoli effetti extrapenali che ne conseguirebbero;
infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, non è conforme al sistema che la parte civile sia privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole, che, almeno nei casi di cui all'art. 652 cod. proc. pen., finisce per pregiudicare il successivo, autonomo esercizio dell'azione civile» (Sez. 5, 16131 del 24/02/2016 - dep. 19/04/2016, Biondi). Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'abolitio criminis preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dall'art. 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili.
4.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del : 24/05/2005 dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti, Rv. 231866: dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili;
diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento «in via esclusiva» sancito dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell'imputato. Neppure contrasta la conclusione qui raggiunta Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598; al di là delle problematiche di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione, ma irrilevanti - ai fini della questione in esame connesse alla sussistenza del danno civile - rispetto alla nuova fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., la pronuncia ha riqualificato il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all'evidenza, nell'ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen., ossia di una delle eccezioni codicistiche al principio generale 6 al quale è ispirata la disciplina dell'azione civile nel processo penale. Deve inoltre osservarsi che, Sez. 6, n. 2521 del 21/01/1992 - dep. 11/03/1992, Dalla Bona, Rv. 190006 è stata deliberata sulla base del previgente codice di rito e, comunque, su ricorso della parte civile.
4.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina stabilita dall'art. 9, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d. lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie. Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen. Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell'eadem ratio. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. lgs. n. 7 del 2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul 7 risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 7 del 2016. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Nella determinazione della pena, la Corte distrettuale - esclusa, in accoglimento del gravame del p.m., la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche - ha preso le mosse dal reato di lesioni per il quale ha individuato la pena nel minimo edittale;
ha quindi operato un contento - aumento di pena (mesi 1 di reclusione) per l'aggravante - di cui all'art. 585 cod. pen. e due aumenti di pena - anch'essi in misure del tutto contenuta per il reato di minaccia (20 giorni di reclusione) e di ingiuria (10 - giorni di reclusione).
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di giorni 10 di reclusione, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria perché il fatto non previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di 10 giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/05/2016. Presidente I Consi estensoreAmpelo Com DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 26 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise азны 8