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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 18007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18007 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 25689/2020 proposto da: D’UR CO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Maio e EL AB, come da procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro D’UR CA e D’UR UI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gabriele CA e LL CA, come da procura su foglio separato in calce al controricorso;
- controricorrenti – -avverso la sentenza n. 776/2020 emessa dalla Corte di Appello di RN Impugnativa testamento olografo – Interversione detenzione in possesso Civile Sent. Sez. 2 Num. 18007 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 04/06/2026 2 in data 29/06/2020 e non notificata;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29.01.2026 dal consigliere Andrea Penta;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott.ssa Rosa IA Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Nicoletta Caruso, per delega degli Avv.ti Gaetano Maio e EL AB. Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato in data 20.9.2005 i germani D'UR CA e D’UR UI, premesso a) che in data 3/11/1980 era deceduto il padre D'UR ON, lasciando eredi i cinque figli e la moglie IT DA;
b) che il de cuius, con testamento olografo, aveva provveduto, ex art. 734 c.c., a dividere l’asse ereditario tra i cinque figli, attribuendo alla moglie il legato di usufrutto su tutti i beni in sostituzione della quota legittima;
c) che, in particolare, il testatore aveva ripartito il fabbricato situato in Castel San Giorgio alla via Eduardo Lanzara n. 96 tra i figli D’UR CA, D’UR UI e D'UR CO, assegnando a ciascuno di loro un appartamento e una porzione di terreno;
nel contempo, aveva imposto a D'UR CO l'obbligo di costruire sul terreno a lui assegnato una scala esterna di accesso alla sua unità immobiliare, potendo utilizzare il portone e la scala esistenti per un periodo di dieci anni;
d) che, a seguito del decesso di IT DA, avvenuto in data 14/6/1999, D'UR CO non aveva provveduto a rilasciare l'unità immobiliare di proprietà di D’UR CA, fino a quel momento detenuta per volontà di IT DA;
e) che D'UR CO non aveva costruito la scala esterna per accedere al suo immobile, ma aveva costruito sul terreno un nuovo immobile, aveva continuato ad utilizzare la scala esistente, "gravando l'androne del fabbricato della servitù relativa alle apparecchiature della nuova fabbrica quali: misuratori di energia elettrica, contatori dell’acqua, citofoni, scarichi fognari”. Tanto premesso, convenivano in giudizio D'UR CO e chiedevano che il Tribunale: 1) condannasse il convenuto al rilascio in favore di D'UR 3 CA dei cespiti ereditari di proprietà di quest'ultimo detenuti sine titulo, segnatamente i vani ricompresi nel fabbricato situato in Castel San Giorgio alla via Eduardo Lanzara n. 96 contraddistinti dai numeri indicati in planimetria ed il terreno dell’estensione di mq 350 riportato nella predetta planimetria, contraddistinto con il colore giallo;
2) inibisse a D'UR CO il passaggio attraverso il portone, il cortile e la scala del fabbricato situati in Castel San Giorgio alla via Lanzara di proprietà di D'UR CA e D'UR UI;
3) condannasse D'UR CO a rimuovere "le apparecchiature installate nel portone del fabbricato citato, quali misuratori di energia elettrica, contatori di acqua, citofoni, scarichi fognari inerenti la costruzione effettuata dal convenuto sul suolo sul quale avrebbe dovuto, in forza dell'onere impostogli dal testatore, edificare la scalinata per accedere ai suoi vani"; 4) condannasse D'UR CO al risarcimento dei danni subiti da D'UR CA per l'arbitraria occupazione dei cespiti di proprietà di quest'ultimo dal giugno 1999 e fino al rilascio, nonché al risarcimento dei danni subiti da D'UR UI per l'illegittima occupazione “della quota parte del portone di via Lanzara a lui spettante" oltre interessi;
5) condannasse il convenuto al pagamento delle spese processuali. D’UR CO, costituitosi in giudizio, resisteva e nel contempo spiegava domanda riconvenzionale, prospettando di aver usucapito la proprietà di tutti i beni oggetto della domanda di rilascio articolata da D'UR CA per averli posseduti fin dal 1967, nonché per aver acquistato la servitù relativa ai misuratori elettrici, ai contatori di acqua e agli scarichi fognari per destinazione del padre di famiglia. 2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza depositata il 12/7/2013, “1) accoglie(va) le domande attoree: 2) condanna(va) D'UR CO all'immediato rilascio in favore di CA e UI D’UR di tutti gli immobili illegittimamente da lui occupati, meglio indicati e descritti nella C.T.U., a cui si fa integrale riferimento, con obbligo altresì di spostare tutti i contatori esistenti nell’androne e di eliminare la porta di comunicazione tra il suo negozio e l'androne attraverso il quale gli è d'ora in poi inibito il passaggio;
4 3) condanna(va) D’UR CO al pagamento in favore di CA e UI D'UR della somma di euro 1.116,45 ed in favore del solo D'UR CA della somma complessiva di euro 32.769,00 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, per il mancato godimento degli immobili detenuti da CO D'UR [...]. 3. Sull’impugnazione principale di D'UR CO ed incidentale di D'UR UI e CA, la Corte d’appello di RN accoglieva parzialmente entrambi, affermando, per quanto qui ancora rileva, che: a) doveva ritenersi che il testatore avesse implicitamente ricompreso il vano cucina nella quota concreta assegnata al figlio CA;
b) D’UR CO, che aveva inizialmente detenuto il detto vano (in virtù di una mera tolleranza del padre), non aveva dimostrato l’avvenuta interversione nel possesso, ai fini dell’acquisto per usucapione dello stesso, essendosi protratta la detenzione, all’indomani del decesso del padre, solo sulla base della concessione della madre, usufruttuaria (in base al testamento) di tutti i beni ereditari;
c) la mancata opposizione, da parte del de cuius, alle opere di trasformazione del vano cucina realizzate da D'UR CO non poteva essere interpretata come una revoca tacita dell’onere testamentario, posto a carico del medesimo, di realizzare una scalinata di accesso ai vani assegnatigli;
d) la questione avente ad oggetto la preclusione alla realizzazione della scala derivante dalla normativa urbanistica e sismica vigente era nuova e, comunque, contrastata dalle risultanze della c.t.u.; e) il contratto di fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcuna indicazione in ordine alla posizione dei contatori, i testi escussi sui relativi capitoli di prova non avevano riferito circostanze utili in favore dell’allora appellante ed il c.t.u., in occasione del sopralluogo, aveva si verificato la presenza di alcuni contatori nell’androne e nel vano scale, ma accertando altresì che erano stati realizzati in epoca recente;
f) dalla lettura dei quesiti sottoposti al c.t.u. emergeva che il tribunale aveva demandato all’esperto accertamenti di carattere tecnico e, comunque, si era in presenza di una nullità relativa, come tale da farsi valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale. 5 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'UR CO sulla base di tredici motivi (sebbene la numerazione arrivi fino a quattordici). D'UR UI e D’UR CA hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Rosa IA Dell’Erba ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, assegnato il vano cucina nella quota del fratello CA, ritenendo che l’abitazione di quest’ultimo, altrimenti, ne sarebbe stato privo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale accertato la funzionalità pertinenziale della cucina al momento dell’espletamento della c.t.u. (2011), anziché a quello della redazione del testamento (1971). 3. Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il numero 5) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che i beni avevano subìto, al momento dell’espletamento della c.t.u., modifiche rispetto allo stato originario esistente all’epoca del testamento e per aver erroneamente, a suo dire, ritenuto che l’appartamento del fratello CA non avesse, altrimenti, un vano adibito a cucina. In subordine, deduce, per la stessa ragione, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 4. I tre, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi (attenendo tutti al vano cucina), sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 6 In primo luogo, va evidenziato che la questione concernente l’asserita inesistenza del rapporto di pertinenzialità tra il vano cucina oggetto di disputa e l’appartamento assegnato con disposizione testamentaria a D’UR CA risulta posta per la prima volta nella presente sede e, come tale, è inammissibile, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata. In ogni caso, in nessun passaggio logico la Corte d’appello di RN ha affermato l’esistenza del detto rapporto, essendosi la stessa limitata a sostenere che il vano in esame fosse funzionale proprio all’unità immobiliare attribuita dal de cuius a D’UR CA. Senza tralasciare che il ricorrente opera una confusione di piani nel momento in cui attribuisce alla cucina la natura di pertinenza rispetto all’appartamento (evidentemente identificato come bene principale), laddove la stessa costituisce all’evidenza un vano accessorio indispensabile (unitamente a quello destinato ai servizi igienici) per l’utilizzazione di un immobile destinato ad uso abitativo. Invero, allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile - come nel caso della cucina, bagno e soffitta - sono essenziali al suo completamento, manca il vincolo di subordinazione tra l'accessorium e il principale, richiesto dall'art. 817 c.c., ed è perciò esclusa la loro natura pertinenziale, essendo invece parti che concorrono, pariteticamente e unitariamente, all'utilizzazione funzionale di tale immobile in relazione alla sua destinazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 22/06/1974; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 25/02/1998). 4.1. In tema di divisione ereditaria, l'art. 733 c.c. - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del favor testamenti, e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9905 del 24/05/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009). Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, 7 secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024). Qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10075 del 24/04/2018; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023). Premesso che nell’interpretazione di un testamento trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1323 c.c., le norme regolatrici dei contratti, va altresì ricordato che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024). Invero, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. 12/7/2007, n. 15604, e Cass. 22/2/2007, n. 4178), sicché non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati, né la parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito può dolersi in sede di legittimità, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823, Cass. 7500/2007, Cass. 24539/2009 e Cass. 31936/2025). Orbene, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul punto sui seguenti argomenti: 8 1) sebbene il de cuius avesse utilizzato nel testamento il termine “vani” per individuare la quota concreta assegnata a ciascuno dei suoi figli, non vi era dubbio che egli fosse intenzionato ad assegnare ad ognuno di loro un’unità immobiliare autonoma (inteso come appartamento), come tale comprensiva dei servizi igienici e della cucina;
2) premesso che il de cuius, nell’individuare le quote concrete attribuite ai figli, non aveva fatto espresso riferimento al vano cucina in questione e che un vano del genere è essenziale al completamento di un immobile destinato ad abitazione, era evidente che il testatore avesse inteso, sia pure implicitamente, ricomprendere la cucina nella quota concreta assegnata al figlio CA, avendo il c.t.u. accertato che il predetto vano era funzionale proprio all’unità immobiliare attribuita a quest’ultimo; 3) le innovazioni edificatorie segnalate da D’UR CO, che avrebbero alterato lo stato dei luoghi dopo la redazione del testamento (1971), siccome realizzate nel 1976, risalivano comunque ad epoca antecedente all’apertura della successione (1980). Quest’ultima affermazione si rivela errata, atteso che l'intento del testatore, nel dettare una data disposizione, va accertato con riguardo al momento del testamento e non a quello dell'apertura della successione (Cass. n. 2124 del 1956; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 07/06/1962). Tuttavia, ciò nonostante, al di là di affermazioni unilaterali prive di valenza probatoria (in particolare, nella parte in cui – pag. 14 – sostiene che il suo c.t.p. aveva, nelle sue note tecniche alla c.t.u., rilevato la consistenza effettiva del fabbricato originario alla data del 2.3.1971 “ove risultava al piano terra un locale cucina in assegnazione al CA”), il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, si limita a richiamare (senza, peraltro, trascriverne, in osservanza al principio di autosufficienza, almeno il contenuto essenziale, circostanza che già di per sé determinerebbe l’inammissibilità del motivo) una “documentazione storica planimetrica del 1981” (cfr. pagg. 6 e 13 del ricorso), dalla quale si dovrebbe desumere che tra i beni assegnati al fratello CA al piano terra già vi sarebbe un vano 9 cucina “retrostante il portone” (la sottolineatura è dello scrivente). Ebbene, anche a voler prescindere dalla circostanza che la planimetria in oggetto risale al 12.4.1981 (e, quindi, ad una data di molto successiva rispetto alla redazione del testamento – avvenuta nel 1971 – ed anche all’apertura della successione – 1980 -), dal testamento olografo redatto dal de cuius si evince (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che al fratello CA questi aveva assegnato, tra l’altro, una stanza al piano terra “che va (h)a sinistra del portone entrand(t)o” (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che il ricorrente si limita a fornire una interpretazione alternativa della volontà testamentaria che di per sé non è sufficiente a scalfire quella resa dalla corte di merito. Da ultimo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la corte territoriale si è pronunciata sul motivo d’appello concernente l’indagine sulla effettiva consistenza immobiliare all’epoca del testamento (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza qui impugnata), affermando, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che le «le innovazioni edificatorie risalgono in ogni caso ad epoca antecedente all'apertura della successione». 5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte territoriale ritenuto che la normativa urbanistica e sismica vigente precludeva la realizzazione della scala per accedere alle sue stanze come indicato nel testamento del padre. 5.1. Il motivo è infondato. La corte di merito ha rigettato la doglianza in esame evidenziando che trattavasi di questione nuova, sollevata per la prima volta in quel grado di giudizio, e, come tale, inammissibile, che l’appellante si era limitato ad un generico richiamo alla consulenza di parte redatta dall’arch. AB e che il c.t.u. aveva precisato che la scala poteva essere realizzata sia all’interno dell’immobile edificato da D’UR CO che nella zona di terreno attribuitagli dal de cuius. Non è revocabile in dubbio che il ricorrente abbia tempestivamente 10 sollevato la questione allorquando, dopo l’udienza dell’11.1.2012 nel corso della quale il giudice aveva dato atto dell’avvenuto deposito della c.t.u., ha depositato alla successiva udienza del 22.6.2012, deputata alla precisazione delle conclusioni, la consulenza tecnica di parte nella quale il suo perito aveva preso posizione sulla non realizzabilità della scala. Ciò sia che si consideri la questione come un rilievo critico all’operato del c.t.u. (nel qual caso varrebbe il principio enunciato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello) sia che la si consideri (come tecnicamente sarebbe più corretto) una mera difesa (alla luce del principio – cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2444 del 12/04/1985 - in base al quale l'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte le eccezioni in senso proprio, a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dallo attore). Tuttavia, va ricordato che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento 11 discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025). In quest’ottica, anche a voler prescindere dalla violazione del principio di autosufficienza (avendo il ricorrente trascritto, a pag. 9 del ricorso, solo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.p.), l’asserita impossibilità di realizzare una scala alternativa nella parte edificata da D’UR CO (per via del pregiudizio alla funzionalità degli ambienti al primo piano e alla condizione statica dell’intero edificio che in tal guisa verrebbe arrecato) o sulla quota di terreno assegnatagli (in quanto non sarebbero rispettate le norme urbanistiche del PRG relative al distacco dai confini limitrofi e dai fabbricati) non assurge al rango di prova, come tale idonea ad inficiare le risultanze della c.t.u.. In ogni caso, la corte d’appello ha esaminato nel merito l'eccezione di irrealizzabilità della scala esterna prevista dal testamento alla luce della vigente normativa urbanistica e sismica, ritenendo realizzabile la stessa sulla scorta degli accertamenti del c.t.u., sicchè nel caso in esame non si è in presenza di un’omessa pronuncia sul motivo di appello, ma di una contestazione sulla motivazione, che non è stata censurata entro i ristretti limiti dell’apparenza, non conformità al minimo costituzionale, illogicità, obiettiva incompatibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, ma soltanto sotto il profilo irrilevante della insufficienza della motivazione stessa e dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura, tra l’altro, preclusa dalla cd. doppia conforme. A tal ultimo riguardo, va evidenziato (avendo il ricorrente sollecitato, con la memoria illustrativa, questo Collegio a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale) che già Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, i cui passaggi logici vengono in toto condivisi, ha reputato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter c.p.c. (attuale quarto comma dell’art. 360 c.p.c.) nella parte in cui prevede 12 l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo non impediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l'effettività. Non senza tralasciare che il ricorrente avrebbe dovuto indicare analiticamente le ragioni per le quali sarebbe stata pregiudicata la statica del fabbricato e quali fossero i confini ed i fabbricati limitrofi nei cui confronti dover rispettare le distanze. 6. Con il quinto motivo (erroneamente indicato con il n. 6) il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto che l’usucapione del vano cucina dovesse essere esclusa nella prospettiva della tolleranza dovuta al rapporto di parentela. 7. Con il sesto motivo (erroneamente indicato con il n. 7) il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato le varie opere, risultanti dall’istruttoria e dalle planimetrie storiche dei luoghi del 1981, da lui realizzate a partire dal 1976 (oltre alla costruzione di vani con successivo collegamento al vano cucina n. 18 in modo da costituire un unico corpo, una costruzione abusiva al primo piano di 4 vani per la quale era stato condannato in sede penale), dalle quali avrebbe dovuto desumere, ad onta del rapporto di parentela che intercorreva con il de cuius, l’intervenuta interversione della detenzione in possesso. 8. Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato con il n. 9) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, dell’omesso 13 esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte salernitana affermato che egli non avesse prospettato la questione del possesso utile all’usucapione del vano cucina in epoca successiva al decesso del padre. 9. Con il nono motivo (erroneamente indicato con il n. 10) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la motivazione apparente, per aver la corte di merito ritenuto che egli, con la comparsa di costituzione in primo grado, non avesse contestato l’assunto attoreo secondo cui il vano 18, dopo la morte del padre, era da lui detenuto solo su concessione della madre IT DA. In subordine, per lo stesso profilo, rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in ulteriore subordine, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 10. Il quinto, il sesto, l’ottavo ed il nono motivo, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi (riguardando tutti l’asserito acquisto della proprietà per usucapione sul vano 18 adibito a cucina), sono infondati. Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, padre-figlio) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito (Cass., Sez. 2, 14 Sentenza n. 18360 del 13/09/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 144 del 09/01/2007). In particolare, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019), in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006). Solo una volta dimostrata la sussistenza del possesso (o la interversione della originaria detenzione in possesso), spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019). Ebbene, nel caso di specie, la corte d’appello, ha qualificato in termini di mera tolleranza la relazione iniziale di fatto con la res instaurata dall’odierno ricorrente fin dal 1967 (cfr. pag. 13 della sentenza: «Orbene nel caso di specie lo stretto rapporto di parentela tra D’UR ON e D’UR CO – rispettivamente padre e figlio – rende evidente come la relazione di fatto con la res in questione sia da ricollegare a mera tolleranza, sicchè tale relazione di fatto è inquadrabile nello schema legale della detenzione e non già del possesso»). Alla stregua dell’art. 1141, comma 2, c.c., richiamato dallo stesso allora appellante (cfr. pag. 13 della sentenza), quest’ultimo avrebbe, dunque, dovuto dimostrare l’intervenuta interversio possessionis. Avuto riguardo a tale istituto, la corte territoriale ha ritenuto, con valutazione congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, che non avesse determinato il mutamento della detenzione 15 in possesso la realizzazione, nel 1976, da parte di D’UR CO di un manufatto collegandolo ai vani già detenuti, compreso quello adibito a cucina, atteso che tale intervento edilizio era stato posto in essere con il tacito consenso del padre, “così come allegato dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione (cfr. atto di gravame pag. 27 […])”. A fronte di tale affermazione, il ricorrente si è limitato a sostenere apoditticamente (e, comunque, sollecitando, di fatto, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede) che, sulla base della piantina planimetrica storica del 1981, egli aveva, nel 1976, radicalmente trasformato il vano 18 in cucina (pag. 17 del ricorso), in tal guisa mutando la detenzione in possesso. La circostanza, invece, che, a seguito della realizzazione, sempre nel 1976, di una costruzione abusiva di 4 anni, fosse stato condannato in sede penale (pag. 18 del ricorso) non assume rilevanza, disquisendosi nella presente sede, ripetesi, unicamente dell’usucapione del vano cucina. L’affermazione della corte d’appello, secondo cui le modiche apportate dal ricorrente nel 1976, quando ancora era in vita il de cuius, all’immobile, nel quale aveva vissuto con la sua famiglia fin dal 1967 e di cui faceva parte il vano cucina, non sono idonee a dimostrare il possesso ad usucapionem, è il frutto di un apprezzamento di fatto che valorizza lo stretto rapporto di parentela fra il de cuius ed il figlio ricorrente e che quindi legittima appieno l’inquadramento della fattispecie nello schema legale della detenzione per mera tolleranza, e non già nel possesso. Parimenti, come condivisibilmente evidenziato dal Sostituto Procuratore nella requisitoria, si rivela incensurabile la statuizione con cui la medesima corte ha escluso che si fosse verificata una interversione nella detenzione in possesso, sia prima della morte del de cuius, poiché l’intervento edilizio poteva ritenersi avvenuto con il tacito consenso del padre, “così come allegato dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione”, e sia dopo, quando la detenzione del bene era continuata per la tolleranza della madre, usufruttuaria dei beni. In proposito va ricordato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato 16 dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Con riferimento al periodo successivo alla morte del de cuius (avvenuta nel 1980), la corte territoriale, pur non valorizzando (come, invece, aveva fatto il tribunale) la deposizione testimoniale resa da LI IA (secondo cui il detto vano sarebbe stato utilizzato dalla medesima, a titolo di locazione, fino al 1989), ha evidenziato (pag. 14 della sentenza) che la circostanza allegata dagli originari attori (cfr. pag. 21 del ricorso) sia nell’atto di citazione che nelle memorie ex art. 184 c.p.c. (secondo cui il vano sarebbe stato si detenuto da D’UR CO, ma su concessione della madre IT DA, cui il de cuius aveva riconosciuto, con il testamento olografo del 1980, l’usufrutto su tutti i suoi beni) non era stata contestata dal D’UR con la comparsa di costituzione depositata in primo grado. In ordine a tale rilievo, il ricorrente non ha controdedotto alcunchè, essendosi limitato a riprodurre uno stralcio della comparsa di costituzione (con il quale aveva genericamente dichiarato che “ha posseduto in modo pacifico pubblico e continuo, con esclusione di qualsiasi altro avente diritto;
cfr. pag. 23 del ricorso) e a sostenere di aver fornito, attraverso non meglio identificati testi (di cui, peraltro, non sono state neppure riprodotte le deposizioni), la prova di aver sempre posseduto detto vano cucina (cfr. pag. 21 del ricorso). 11. Con il settimo motivo (erroneamente indicato con il n. 8) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per 17 non aver la corte d’appello ritenuto che il consenso, tacito o meno, del padre alla realizzazione di opere che avevano trasformato il vano 18 in cucina era prova di un suo ripensamento e, quindi, di una implicita revoca della disposizione testamentaria precedente (secondo cui egli avrebbe dovuto realizzare un’altra scala di accesso ai vani assegnatigli). 12. Con il l’undicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 12) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte d’appello ritenuto che la mancata opposizione, da parte del de cuius, alla trasformazione, da parte sua, dell’intera area originariamente destinata alla costruzione della scala costituiva tacita revoca della contraria disposizione testamentaria. 14. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi (concernendo la medesima questione), sono inammissibili, atteso che, a ben vedere, non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nell’evidenziare che l’art. 686 c.c., invocato dall’allora appellante, dispone che l’alienazione o la trasformazione della cosa legata da parte del testatore determina la revoca del legato, sicchè non disciplina la revoca tacita dell’onere testamentario. In ogni caso, il consenso eventualmente prestato alla realizzazione di opere di trasformazione del vano 18 non avrebbe integrato gli estremi dell’alienazione o della trasformazione richiesti dalla citata norma. Del resto, la revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.), e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.). Quest'ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8780 del 26/11/1987). 18 Senza tralasciare che non è dato comprendere in che termini il detto consenso (riguardante il vano cucina) avrebbe potuto eliminare l’onere, in capo al ricorrente, di realizzare una scalinata di accesso ai vani assegnatigli. In quest’ottica, generica è l’affermazione (cfr. pag. 28 del ricorso) secondo cui “con tale edificazione il CO sfruttò in modo irreversibile l’intera area destinata alla costruzione della scala, dandole una totale e diversa destinazione”. Premesso, infine, che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., fra le tante, Cass. n. 27551/2024), la sentenza qui impugnata non è affetta da alcuno dei due vizi denunciati, atteso che la corte di merito ha chiarito che la domanda degli attori, di inibizione del passaggio attraverso l’androne, si fondava sulla disposizione testamentaria la quale, lungi dall’attribuire al convenuto la proprietà del portone e della scalinata di accesso del fabbricato, gliene aveva consentito l’utilizzo per un arco temporale di dieci anni, dopo il quale il convenuto avrebbe dovuto smettere di usare tali beni (posto che il padre gli aveva attribuito uno spazio per realizzare una scala di accesso autonomo alla sua proprietà). 15. Con il decimo motivo (erroneamente indicato con il n. 11) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte 19 d’appello confermato l’inibizione a suo carico del passaggio attraverso il portone, il cortile e la scala del fabbricato nonostante gli attori non avessero invocato la sua condanna alla realizzazione della scala alternativa che rappresentava la condizione necessaria per estrometterlo dall’utilizzo dei detti beni. 15.1. Il motivo è inammissibile. Da un lato, non si è in presenza di una omissione di pronuncia, avendo la corte di merito espressamente preso posizione sulla questione (cfr. pag. 16 della sentenza). Dall’altro, il ricorrente non deduce quale sarebbe il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso. E’ noto che il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (fra le tante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). In ogni caso, da una semplice lettura del testamento olografo si evince che l’onere, posto a carico di D’UR CO dal padre, di non passare più per il portone e sulla scalinata non era condizionato alla previa realizzazione di una scalinata per accedere alle proprie stanze, ma al decorso del termine di dieci anni. 16. Con il dodicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 13) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1027 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte di merito rigettato la sua domanda di usucapione della servitù sui contatori nonostante avesse documentato l’installazione degli stessi per la sua abitazione sin dal 1967. 16.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, atteso che sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente 20 sede di legittimità, non indicando fatti storici decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte d’appello, ma anzi limitandosi a sostenere che la valutazione espressa da quest’ultima sarebbe non condivisibile. In realtà, nel ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, la motivazione resa sul punto dalla corte salernitana si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa evidenziato che il contratto di fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcuna indicazione in ordine alla posizione dei contatori, che i testi escussi sui relativi capitoli di prova non avevano riferito circostanze utili in favore dell’allora appellante (in particolare, non indicando il numero dei contatori e l’epoca precisa della loro installazione e non fornendo alcuna dichiarazione in ordine ai misuratori della energia elettrica ed al citofono) e che il c.t.u., in occasione del sopralluogo, aveva si verificato la presenza di alcuni contatori nell’androne e nel vano scale, ma accertando altresì che erano stati realizzati in epoca recente. A tacer del fatto che del tutto inconferente è il riferimento all'art. 1027 c.c., il quale disciplina il contenuto del diritto di servitù, laddove il motivo in esame mira a censurare la sentenza che ha respinto la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù in questione. 17. Con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 14) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto valida la c.t.u. espletata in primo grado, nonostante i quesiti contenessero un giudizio anticipato di condanna del convenuto e gli attori non avessero provato quali vani ereditari egli avesse indebitamente occupato e quando ciò fosse avvenuto. 17.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha nemmeno dedotto con quale specifico motivo di appello avesse censurato 21 la sentenza di primo grado con riferimento alla mancata prova, da parte degli originari attori, di quali vani egli occupasse ed in che modo e per quanto tempo avesse effettuato l’occupazione. Del resto, la doglianza è generica e sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Dall’altro lato, è noto che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Nel caso di specie, non risulta dai quesiti riprodotti a pagina 31 del ricorso che il tribunale avesse affidato al perito l’incarico di accertare fatti principali il cui onere probatorio era a carico degli attori. Senza tralasciare che si sarebbe al cospetto di una nullità relativa, come tale da farsi valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale, come evidenziato dalla corte d’appello a pagina 19 della sentenza, e che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre quale pregiudizio gli fosse derivato in concreto da una siffatta formulazione dei quesiti. 18. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
22 La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29.01.2026. Il Consigliere estensore Dott. Andrea Penta Il Presidente Dott.ssa Milena Falaschi
- ricorrenti -
contro D’UR CA e D’UR UI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gabriele CA e LL CA, come da procura su foglio separato in calce al controricorso;
- controricorrenti – -avverso la sentenza n. 776/2020 emessa dalla Corte di Appello di RN Impugnativa testamento olografo – Interversione detenzione in possesso Civile Sent. Sez. 2 Num. 18007 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 04/06/2026 2 in data 29/06/2020 e non notificata;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29.01.2026 dal consigliere Andrea Penta;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott.ssa Rosa IA Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Nicoletta Caruso, per delega degli Avv.ti Gaetano Maio e EL AB. Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato in data 20.9.2005 i germani D'UR CA e D’UR UI, premesso a) che in data 3/11/1980 era deceduto il padre D'UR ON, lasciando eredi i cinque figli e la moglie IT DA;
b) che il de cuius, con testamento olografo, aveva provveduto, ex art. 734 c.c., a dividere l’asse ereditario tra i cinque figli, attribuendo alla moglie il legato di usufrutto su tutti i beni in sostituzione della quota legittima;
c) che, in particolare, il testatore aveva ripartito il fabbricato situato in Castel San Giorgio alla via Eduardo Lanzara n. 96 tra i figli D’UR CA, D’UR UI e D'UR CO, assegnando a ciascuno di loro un appartamento e una porzione di terreno;
nel contempo, aveva imposto a D'UR CO l'obbligo di costruire sul terreno a lui assegnato una scala esterna di accesso alla sua unità immobiliare, potendo utilizzare il portone e la scala esistenti per un periodo di dieci anni;
d) che, a seguito del decesso di IT DA, avvenuto in data 14/6/1999, D'UR CO non aveva provveduto a rilasciare l'unità immobiliare di proprietà di D’UR CA, fino a quel momento detenuta per volontà di IT DA;
e) che D'UR CO non aveva costruito la scala esterna per accedere al suo immobile, ma aveva costruito sul terreno un nuovo immobile, aveva continuato ad utilizzare la scala esistente, "gravando l'androne del fabbricato della servitù relativa alle apparecchiature della nuova fabbrica quali: misuratori di energia elettrica, contatori dell’acqua, citofoni, scarichi fognari”. Tanto premesso, convenivano in giudizio D'UR CO e chiedevano che il Tribunale: 1) condannasse il convenuto al rilascio in favore di D'UR 3 CA dei cespiti ereditari di proprietà di quest'ultimo detenuti sine titulo, segnatamente i vani ricompresi nel fabbricato situato in Castel San Giorgio alla via Eduardo Lanzara n. 96 contraddistinti dai numeri indicati in planimetria ed il terreno dell’estensione di mq 350 riportato nella predetta planimetria, contraddistinto con il colore giallo;
2) inibisse a D'UR CO il passaggio attraverso il portone, il cortile e la scala del fabbricato situati in Castel San Giorgio alla via Lanzara di proprietà di D'UR CA e D'UR UI;
3) condannasse D'UR CO a rimuovere "le apparecchiature installate nel portone del fabbricato citato, quali misuratori di energia elettrica, contatori di acqua, citofoni, scarichi fognari inerenti la costruzione effettuata dal convenuto sul suolo sul quale avrebbe dovuto, in forza dell'onere impostogli dal testatore, edificare la scalinata per accedere ai suoi vani"; 4) condannasse D'UR CO al risarcimento dei danni subiti da D'UR CA per l'arbitraria occupazione dei cespiti di proprietà di quest'ultimo dal giugno 1999 e fino al rilascio, nonché al risarcimento dei danni subiti da D'UR UI per l'illegittima occupazione “della quota parte del portone di via Lanzara a lui spettante" oltre interessi;
5) condannasse il convenuto al pagamento delle spese processuali. D’UR CO, costituitosi in giudizio, resisteva e nel contempo spiegava domanda riconvenzionale, prospettando di aver usucapito la proprietà di tutti i beni oggetto della domanda di rilascio articolata da D'UR CA per averli posseduti fin dal 1967, nonché per aver acquistato la servitù relativa ai misuratori elettrici, ai contatori di acqua e agli scarichi fognari per destinazione del padre di famiglia. 2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza depositata il 12/7/2013, “1) accoglie(va) le domande attoree: 2) condanna(va) D'UR CO all'immediato rilascio in favore di CA e UI D’UR di tutti gli immobili illegittimamente da lui occupati, meglio indicati e descritti nella C.T.U., a cui si fa integrale riferimento, con obbligo altresì di spostare tutti i contatori esistenti nell’androne e di eliminare la porta di comunicazione tra il suo negozio e l'androne attraverso il quale gli è d'ora in poi inibito il passaggio;
4 3) condanna(va) D’UR CO al pagamento in favore di CA e UI D'UR della somma di euro 1.116,45 ed in favore del solo D'UR CA della somma complessiva di euro 32.769,00 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, per il mancato godimento degli immobili detenuti da CO D'UR [...]. 3. Sull’impugnazione principale di D'UR CO ed incidentale di D'UR UI e CA, la Corte d’appello di RN accoglieva parzialmente entrambi, affermando, per quanto qui ancora rileva, che: a) doveva ritenersi che il testatore avesse implicitamente ricompreso il vano cucina nella quota concreta assegnata al figlio CA;
b) D’UR CO, che aveva inizialmente detenuto il detto vano (in virtù di una mera tolleranza del padre), non aveva dimostrato l’avvenuta interversione nel possesso, ai fini dell’acquisto per usucapione dello stesso, essendosi protratta la detenzione, all’indomani del decesso del padre, solo sulla base della concessione della madre, usufruttuaria (in base al testamento) di tutti i beni ereditari;
c) la mancata opposizione, da parte del de cuius, alle opere di trasformazione del vano cucina realizzate da D'UR CO non poteva essere interpretata come una revoca tacita dell’onere testamentario, posto a carico del medesimo, di realizzare una scalinata di accesso ai vani assegnatigli;
d) la questione avente ad oggetto la preclusione alla realizzazione della scala derivante dalla normativa urbanistica e sismica vigente era nuova e, comunque, contrastata dalle risultanze della c.t.u.; e) il contratto di fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcuna indicazione in ordine alla posizione dei contatori, i testi escussi sui relativi capitoli di prova non avevano riferito circostanze utili in favore dell’allora appellante ed il c.t.u., in occasione del sopralluogo, aveva si verificato la presenza di alcuni contatori nell’androne e nel vano scale, ma accertando altresì che erano stati realizzati in epoca recente;
f) dalla lettura dei quesiti sottoposti al c.t.u. emergeva che il tribunale aveva demandato all’esperto accertamenti di carattere tecnico e, comunque, si era in presenza di una nullità relativa, come tale da farsi valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale. 5 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'UR CO sulla base di tredici motivi (sebbene la numerazione arrivi fino a quattordici). D'UR UI e D’UR CA hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Rosa IA Dell’Erba ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, assegnato il vano cucina nella quota del fratello CA, ritenendo che l’abitazione di quest’ultimo, altrimenti, ne sarebbe stato privo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale accertato la funzionalità pertinenziale della cucina al momento dell’espletamento della c.t.u. (2011), anziché a quello della redazione del testamento (1971). 3. Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il numero 5) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che i beni avevano subìto, al momento dell’espletamento della c.t.u., modifiche rispetto allo stato originario esistente all’epoca del testamento e per aver erroneamente, a suo dire, ritenuto che l’appartamento del fratello CA non avesse, altrimenti, un vano adibito a cucina. In subordine, deduce, per la stessa ragione, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 4. I tre, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi (attenendo tutti al vano cucina), sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 6 In primo luogo, va evidenziato che la questione concernente l’asserita inesistenza del rapporto di pertinenzialità tra il vano cucina oggetto di disputa e l’appartamento assegnato con disposizione testamentaria a D’UR CA risulta posta per la prima volta nella presente sede e, come tale, è inammissibile, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata. In ogni caso, in nessun passaggio logico la Corte d’appello di RN ha affermato l’esistenza del detto rapporto, essendosi la stessa limitata a sostenere che il vano in esame fosse funzionale proprio all’unità immobiliare attribuita dal de cuius a D’UR CA. Senza tralasciare che il ricorrente opera una confusione di piani nel momento in cui attribuisce alla cucina la natura di pertinenza rispetto all’appartamento (evidentemente identificato come bene principale), laddove la stessa costituisce all’evidenza un vano accessorio indispensabile (unitamente a quello destinato ai servizi igienici) per l’utilizzazione di un immobile destinato ad uso abitativo. Invero, allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile - come nel caso della cucina, bagno e soffitta - sono essenziali al suo completamento, manca il vincolo di subordinazione tra l'accessorium e il principale, richiesto dall'art. 817 c.c., ed è perciò esclusa la loro natura pertinenziale, essendo invece parti che concorrono, pariteticamente e unitariamente, all'utilizzazione funzionale di tale immobile in relazione alla sua destinazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 22/06/1974; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 25/02/1998). 4.1. In tema di divisione ereditaria, l'art. 733 c.c. - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del favor testamenti, e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9905 del 24/05/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009). Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, 7 secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024). Qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10075 del 24/04/2018; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023). Premesso che nell’interpretazione di un testamento trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1323 c.c., le norme regolatrici dei contratti, va altresì ricordato che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024). Invero, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. 12/7/2007, n. 15604, e Cass. 22/2/2007, n. 4178), sicché non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati, né la parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito può dolersi in sede di legittimità, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823, Cass. 7500/2007, Cass. 24539/2009 e Cass. 31936/2025). Orbene, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul punto sui seguenti argomenti: 8 1) sebbene il de cuius avesse utilizzato nel testamento il termine “vani” per individuare la quota concreta assegnata a ciascuno dei suoi figli, non vi era dubbio che egli fosse intenzionato ad assegnare ad ognuno di loro un’unità immobiliare autonoma (inteso come appartamento), come tale comprensiva dei servizi igienici e della cucina;
2) premesso che il de cuius, nell’individuare le quote concrete attribuite ai figli, non aveva fatto espresso riferimento al vano cucina in questione e che un vano del genere è essenziale al completamento di un immobile destinato ad abitazione, era evidente che il testatore avesse inteso, sia pure implicitamente, ricomprendere la cucina nella quota concreta assegnata al figlio CA, avendo il c.t.u. accertato che il predetto vano era funzionale proprio all’unità immobiliare attribuita a quest’ultimo; 3) le innovazioni edificatorie segnalate da D’UR CO, che avrebbero alterato lo stato dei luoghi dopo la redazione del testamento (1971), siccome realizzate nel 1976, risalivano comunque ad epoca antecedente all’apertura della successione (1980). Quest’ultima affermazione si rivela errata, atteso che l'intento del testatore, nel dettare una data disposizione, va accertato con riguardo al momento del testamento e non a quello dell'apertura della successione (Cass. n. 2124 del 1956; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 07/06/1962). Tuttavia, ciò nonostante, al di là di affermazioni unilaterali prive di valenza probatoria (in particolare, nella parte in cui – pag. 14 – sostiene che il suo c.t.p. aveva, nelle sue note tecniche alla c.t.u., rilevato la consistenza effettiva del fabbricato originario alla data del 2.3.1971 “ove risultava al piano terra un locale cucina in assegnazione al CA”), il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, si limita a richiamare (senza, peraltro, trascriverne, in osservanza al principio di autosufficienza, almeno il contenuto essenziale, circostanza che già di per sé determinerebbe l’inammissibilità del motivo) una “documentazione storica planimetrica del 1981” (cfr. pagg. 6 e 13 del ricorso), dalla quale si dovrebbe desumere che tra i beni assegnati al fratello CA al piano terra già vi sarebbe un vano 9 cucina “retrostante il portone” (la sottolineatura è dello scrivente). Ebbene, anche a voler prescindere dalla circostanza che la planimetria in oggetto risale al 12.4.1981 (e, quindi, ad una data di molto successiva rispetto alla redazione del testamento – avvenuta nel 1971 – ed anche all’apertura della successione – 1980 -), dal testamento olografo redatto dal de cuius si evince (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che al fratello CA questi aveva assegnato, tra l’altro, una stanza al piano terra “che va (h)a sinistra del portone entrand(t)o” (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che il ricorrente si limita a fornire una interpretazione alternativa della volontà testamentaria che di per sé non è sufficiente a scalfire quella resa dalla corte di merito. Da ultimo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la corte territoriale si è pronunciata sul motivo d’appello concernente l’indagine sulla effettiva consistenza immobiliare all’epoca del testamento (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza qui impugnata), affermando, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che le «le innovazioni edificatorie risalgono in ogni caso ad epoca antecedente all'apertura della successione». 5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte territoriale ritenuto che la normativa urbanistica e sismica vigente precludeva la realizzazione della scala per accedere alle sue stanze come indicato nel testamento del padre. 5.1. Il motivo è infondato. La corte di merito ha rigettato la doglianza in esame evidenziando che trattavasi di questione nuova, sollevata per la prima volta in quel grado di giudizio, e, come tale, inammissibile, che l’appellante si era limitato ad un generico richiamo alla consulenza di parte redatta dall’arch. AB e che il c.t.u. aveva precisato che la scala poteva essere realizzata sia all’interno dell’immobile edificato da D’UR CO che nella zona di terreno attribuitagli dal de cuius. Non è revocabile in dubbio che il ricorrente abbia tempestivamente 10 sollevato la questione allorquando, dopo l’udienza dell’11.1.2012 nel corso della quale il giudice aveva dato atto dell’avvenuto deposito della c.t.u., ha depositato alla successiva udienza del 22.6.2012, deputata alla precisazione delle conclusioni, la consulenza tecnica di parte nella quale il suo perito aveva preso posizione sulla non realizzabilità della scala. Ciò sia che si consideri la questione come un rilievo critico all’operato del c.t.u. (nel qual caso varrebbe il principio enunciato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello) sia che la si consideri (come tecnicamente sarebbe più corretto) una mera difesa (alla luce del principio – cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2444 del 12/04/1985 - in base al quale l'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte le eccezioni in senso proprio, a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dallo attore). Tuttavia, va ricordato che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento 11 discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025). In quest’ottica, anche a voler prescindere dalla violazione del principio di autosufficienza (avendo il ricorrente trascritto, a pag. 9 del ricorso, solo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.p.), l’asserita impossibilità di realizzare una scala alternativa nella parte edificata da D’UR CO (per via del pregiudizio alla funzionalità degli ambienti al primo piano e alla condizione statica dell’intero edificio che in tal guisa verrebbe arrecato) o sulla quota di terreno assegnatagli (in quanto non sarebbero rispettate le norme urbanistiche del PRG relative al distacco dai confini limitrofi e dai fabbricati) non assurge al rango di prova, come tale idonea ad inficiare le risultanze della c.t.u.. In ogni caso, la corte d’appello ha esaminato nel merito l'eccezione di irrealizzabilità della scala esterna prevista dal testamento alla luce della vigente normativa urbanistica e sismica, ritenendo realizzabile la stessa sulla scorta degli accertamenti del c.t.u., sicchè nel caso in esame non si è in presenza di un’omessa pronuncia sul motivo di appello, ma di una contestazione sulla motivazione, che non è stata censurata entro i ristretti limiti dell’apparenza, non conformità al minimo costituzionale, illogicità, obiettiva incompatibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, ma soltanto sotto il profilo irrilevante della insufficienza della motivazione stessa e dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura, tra l’altro, preclusa dalla cd. doppia conforme. A tal ultimo riguardo, va evidenziato (avendo il ricorrente sollecitato, con la memoria illustrativa, questo Collegio a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale) che già Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, i cui passaggi logici vengono in toto condivisi, ha reputato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter c.p.c. (attuale quarto comma dell’art. 360 c.p.c.) nella parte in cui prevede 12 l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo non impediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l'effettività. Non senza tralasciare che il ricorrente avrebbe dovuto indicare analiticamente le ragioni per le quali sarebbe stata pregiudicata la statica del fabbricato e quali fossero i confini ed i fabbricati limitrofi nei cui confronti dover rispettare le distanze. 6. Con il quinto motivo (erroneamente indicato con il n. 6) il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto che l’usucapione del vano cucina dovesse essere esclusa nella prospettiva della tolleranza dovuta al rapporto di parentela. 7. Con il sesto motivo (erroneamente indicato con il n. 7) il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato le varie opere, risultanti dall’istruttoria e dalle planimetrie storiche dei luoghi del 1981, da lui realizzate a partire dal 1976 (oltre alla costruzione di vani con successivo collegamento al vano cucina n. 18 in modo da costituire un unico corpo, una costruzione abusiva al primo piano di 4 vani per la quale era stato condannato in sede penale), dalle quali avrebbe dovuto desumere, ad onta del rapporto di parentela che intercorreva con il de cuius, l’intervenuta interversione della detenzione in possesso. 8. Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato con il n. 9) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, dell’omesso 13 esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte salernitana affermato che egli non avesse prospettato la questione del possesso utile all’usucapione del vano cucina in epoca successiva al decesso del padre. 9. Con il nono motivo (erroneamente indicato con il n. 10) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la motivazione apparente, per aver la corte di merito ritenuto che egli, con la comparsa di costituzione in primo grado, non avesse contestato l’assunto attoreo secondo cui il vano 18, dopo la morte del padre, era da lui detenuto solo su concessione della madre IT DA. In subordine, per lo stesso profilo, rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in ulteriore subordine, la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 10. Il quinto, il sesto, l’ottavo ed il nono motivo, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi (riguardando tutti l’asserito acquisto della proprietà per usucapione sul vano 18 adibito a cucina), sono infondati. Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, padre-figlio) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito (Cass., Sez. 2, 14 Sentenza n. 18360 del 13/09/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 144 del 09/01/2007). In particolare, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019), in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006). Solo una volta dimostrata la sussistenza del possesso (o la interversione della originaria detenzione in possesso), spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019). Ebbene, nel caso di specie, la corte d’appello, ha qualificato in termini di mera tolleranza la relazione iniziale di fatto con la res instaurata dall’odierno ricorrente fin dal 1967 (cfr. pag. 13 della sentenza: «Orbene nel caso di specie lo stretto rapporto di parentela tra D’UR ON e D’UR CO – rispettivamente padre e figlio – rende evidente come la relazione di fatto con la res in questione sia da ricollegare a mera tolleranza, sicchè tale relazione di fatto è inquadrabile nello schema legale della detenzione e non già del possesso»). Alla stregua dell’art. 1141, comma 2, c.c., richiamato dallo stesso allora appellante (cfr. pag. 13 della sentenza), quest’ultimo avrebbe, dunque, dovuto dimostrare l’intervenuta interversio possessionis. Avuto riguardo a tale istituto, la corte territoriale ha ritenuto, con valutazione congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, che non avesse determinato il mutamento della detenzione 15 in possesso la realizzazione, nel 1976, da parte di D’UR CO di un manufatto collegandolo ai vani già detenuti, compreso quello adibito a cucina, atteso che tale intervento edilizio era stato posto in essere con il tacito consenso del padre, “così come allegato dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione (cfr. atto di gravame pag. 27 […])”. A fronte di tale affermazione, il ricorrente si è limitato a sostenere apoditticamente (e, comunque, sollecitando, di fatto, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede) che, sulla base della piantina planimetrica storica del 1981, egli aveva, nel 1976, radicalmente trasformato il vano 18 in cucina (pag. 17 del ricorso), in tal guisa mutando la detenzione in possesso. La circostanza, invece, che, a seguito della realizzazione, sempre nel 1976, di una costruzione abusiva di 4 anni, fosse stato condannato in sede penale (pag. 18 del ricorso) non assume rilevanza, disquisendosi nella presente sede, ripetesi, unicamente dell’usucapione del vano cucina. L’affermazione della corte d’appello, secondo cui le modiche apportate dal ricorrente nel 1976, quando ancora era in vita il de cuius, all’immobile, nel quale aveva vissuto con la sua famiglia fin dal 1967 e di cui faceva parte il vano cucina, non sono idonee a dimostrare il possesso ad usucapionem, è il frutto di un apprezzamento di fatto che valorizza lo stretto rapporto di parentela fra il de cuius ed il figlio ricorrente e che quindi legittima appieno l’inquadramento della fattispecie nello schema legale della detenzione per mera tolleranza, e non già nel possesso. Parimenti, come condivisibilmente evidenziato dal Sostituto Procuratore nella requisitoria, si rivela incensurabile la statuizione con cui la medesima corte ha escluso che si fosse verificata una interversione nella detenzione in possesso, sia prima della morte del de cuius, poiché l’intervento edilizio poteva ritenersi avvenuto con il tacito consenso del padre, “così come allegato dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione”, e sia dopo, quando la detenzione del bene era continuata per la tolleranza della madre, usufruttuaria dei beni. In proposito va ricordato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato 16 dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Con riferimento al periodo successivo alla morte del de cuius (avvenuta nel 1980), la corte territoriale, pur non valorizzando (come, invece, aveva fatto il tribunale) la deposizione testimoniale resa da LI IA (secondo cui il detto vano sarebbe stato utilizzato dalla medesima, a titolo di locazione, fino al 1989), ha evidenziato (pag. 14 della sentenza) che la circostanza allegata dagli originari attori (cfr. pag. 21 del ricorso) sia nell’atto di citazione che nelle memorie ex art. 184 c.p.c. (secondo cui il vano sarebbe stato si detenuto da D’UR CO, ma su concessione della madre IT DA, cui il de cuius aveva riconosciuto, con il testamento olografo del 1980, l’usufrutto su tutti i suoi beni) non era stata contestata dal D’UR con la comparsa di costituzione depositata in primo grado. In ordine a tale rilievo, il ricorrente non ha controdedotto alcunchè, essendosi limitato a riprodurre uno stralcio della comparsa di costituzione (con il quale aveva genericamente dichiarato che “ha posseduto in modo pacifico pubblico e continuo, con esclusione di qualsiasi altro avente diritto;
cfr. pag. 23 del ricorso) e a sostenere di aver fornito, attraverso non meglio identificati testi (di cui, peraltro, non sono state neppure riprodotte le deposizioni), la prova di aver sempre posseduto detto vano cucina (cfr. pag. 21 del ricorso). 11. Con il settimo motivo (erroneamente indicato con il n. 8) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per 17 non aver la corte d’appello ritenuto che il consenso, tacito o meno, del padre alla realizzazione di opere che avevano trasformato il vano 18 in cucina era prova di un suo ripensamento e, quindi, di una implicita revoca della disposizione testamentaria precedente (secondo cui egli avrebbe dovuto realizzare un’altra scala di accesso ai vani assegnatigli). 12. Con il l’undicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 12) il ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte d’appello ritenuto che la mancata opposizione, da parte del de cuius, alla trasformazione, da parte sua, dell’intera area originariamente destinata alla costruzione della scala costituiva tacita revoca della contraria disposizione testamentaria. 14. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi (concernendo la medesima questione), sono inammissibili, atteso che, a ben vedere, non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nell’evidenziare che l’art. 686 c.c., invocato dall’allora appellante, dispone che l’alienazione o la trasformazione della cosa legata da parte del testatore determina la revoca del legato, sicchè non disciplina la revoca tacita dell’onere testamentario. In ogni caso, il consenso eventualmente prestato alla realizzazione di opere di trasformazione del vano 18 non avrebbe integrato gli estremi dell’alienazione o della trasformazione richiesti dalla citata norma. Del resto, la revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.), e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.). Quest'ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8780 del 26/11/1987). 18 Senza tralasciare che non è dato comprendere in che termini il detto consenso (riguardante il vano cucina) avrebbe potuto eliminare l’onere, in capo al ricorrente, di realizzare una scalinata di accesso ai vani assegnatigli. In quest’ottica, generica è l’affermazione (cfr. pag. 28 del ricorso) secondo cui “con tale edificazione il CO sfruttò in modo irreversibile l’intera area destinata alla costruzione della scala, dandole una totale e diversa destinazione”. Premesso, infine, che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., fra le tante, Cass. n. 27551/2024), la sentenza qui impugnata non è affetta da alcuno dei due vizi denunciati, atteso che la corte di merito ha chiarito che la domanda degli attori, di inibizione del passaggio attraverso l’androne, si fondava sulla disposizione testamentaria la quale, lungi dall’attribuire al convenuto la proprietà del portone e della scalinata di accesso del fabbricato, gliene aveva consentito l’utilizzo per un arco temporale di dieci anni, dopo il quale il convenuto avrebbe dovuto smettere di usare tali beni (posto che il padre gli aveva attribuito uno spazio per realizzare una scala di accesso autonomo alla sua proprietà). 15. Con il decimo motivo (erroneamente indicato con il n. 11) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte 19 d’appello confermato l’inibizione a suo carico del passaggio attraverso il portone, il cortile e la scala del fabbricato nonostante gli attori non avessero invocato la sua condanna alla realizzazione della scala alternativa che rappresentava la condizione necessaria per estrometterlo dall’utilizzo dei detti beni. 15.1. Il motivo è inammissibile. Da un lato, non si è in presenza di una omissione di pronuncia, avendo la corte di merito espressamente preso posizione sulla questione (cfr. pag. 16 della sentenza). Dall’altro, il ricorrente non deduce quale sarebbe il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso. E’ noto che il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (fra le tante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). In ogni caso, da una semplice lettura del testamento olografo si evince che l’onere, posto a carico di D’UR CO dal padre, di non passare più per il portone e sulla scalinata non era condizionato alla previa realizzazione di una scalinata per accedere alle proprie stanze, ma al decorso del termine di dieci anni. 16. Con il dodicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 13) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1027 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte di merito rigettato la sua domanda di usucapione della servitù sui contatori nonostante avesse documentato l’installazione degli stessi per la sua abitazione sin dal 1967. 16.1. Il motivo è all’evidenza inammissibile, atteso che sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente 20 sede di legittimità, non indicando fatti storici decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte d’appello, ma anzi limitandosi a sostenere che la valutazione espressa da quest’ultima sarebbe non condivisibile. In realtà, nel ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, la motivazione resa sul punto dalla corte salernitana si pone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa evidenziato che il contratto di fornitura dell’energia elettrica non conteneva alcuna indicazione in ordine alla posizione dei contatori, che i testi escussi sui relativi capitoli di prova non avevano riferito circostanze utili in favore dell’allora appellante (in particolare, non indicando il numero dei contatori e l’epoca precisa della loro installazione e non fornendo alcuna dichiarazione in ordine ai misuratori della energia elettrica ed al citofono) e che il c.t.u., in occasione del sopralluogo, aveva si verificato la presenza di alcuni contatori nell’androne e nel vano scale, ma accertando altresì che erano stati realizzati in epoca recente. A tacer del fatto che del tutto inconferente è il riferimento all'art. 1027 c.c., il quale disciplina il contenuto del diritto di servitù, laddove il motivo in esame mira a censurare la sentenza che ha respinto la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù in questione. 17. Con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato con il n. 14) il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale ritenuto valida la c.t.u. espletata in primo grado, nonostante i quesiti contenessero un giudizio anticipato di condanna del convenuto e gli attori non avessero provato quali vani ereditari egli avesse indebitamente occupato e quando ciò fosse avvenuto. 17.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha nemmeno dedotto con quale specifico motivo di appello avesse censurato 21 la sentenza di primo grado con riferimento alla mancata prova, da parte degli originari attori, di quali vani egli occupasse ed in che modo e per quanto tempo avesse effettuato l’occupazione. Del resto, la doglianza è generica e sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Dall’altro lato, è noto che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Nel caso di specie, non risulta dai quesiti riprodotti a pagina 31 del ricorso che il tribunale avesse affidato al perito l’incarico di accertare fatti principali il cui onere probatorio era a carico degli attori. Senza tralasciare che si sarebbe al cospetto di una nullità relativa, come tale da farsi valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale, come evidenziato dalla corte d’appello a pagina 19 della sentenza, e che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre quale pregiudizio gli fosse derivato in concreto da una siffatta formulazione dei quesiti. 18. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
22 La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29.01.2026. Il Consigliere estensore Dott. Andrea Penta Il Presidente Dott.ssa Milena Falaschi