Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è un cittadino italiano o risulti residente nello Stato, la condizione del reinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato. Ne consegue che la Corte d'appello deve sempre verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 28236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28236 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 15/07/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1272
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 26788/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC SU, nato a [...] il 28- 4-62;
avverso la sentenza resa in data 10-6-2010 dalla Corte di Appello di Trieste, sezione 1^ penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito l'avv. Volpe Pietro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 10-6-2010 la Corte di Appello di Trieste, sezione 1^ penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di IC SU, generalizzato come sopra, alla richiedente Autorità Giudiziaria Slovena in relazione al mandato di arresto europeo n. 2963 emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale distrettuale di Capodistria (Slovenia) in data 3-5-2010, trasmesso dal Ministro della Giustizia in data 24-5-2010, e basato sul fermo n. 46/2009 di indiziato per il reato di frode in commercio, per avere contratto una obbligazione con il proposito di non adempierla, cagionando già un danno patrimoniale di Euro 11.997,26 alla persona offesa, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 641 c.p.. 2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 15-2-2010 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del IC, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo il ricorrente deduce la insussistenza del requisito della doppia punibilità, sottolineando che la norma italiana sarebbe applicabile unicamente alle obbligazioni di dare e presuppone la dissimulazione di uno stato di insolvenza, mentre la disposizione slovena punisce il semplice inadempimento contrattuale e solo se da esso derivi una perdita patrimoniale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n.69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. T), in quanto il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso sarebbe privo di motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. C), non avendo la Corte di merito stabilito che (trattandosi di consegna effettuata solo ai fini dell'esercizio dell'azione penale ed essendo il IC residente in Italia da venti anni e coniugato con cittadina italiana da oltre tre anni) il predetto fosse rinviato nello Stato Italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione.
Infine il ricorrente denuncia che la Corte di Appello non avrebbe evidenziato che la custodia cautelare sofferta in Italia doveva essere computata ai fini dei termini di custodia previsti dal codice di procedura penale sloveno e che il processo avrebbe dovuto svolgersi in lingua italiana.
3 .-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il reato previsto dalla legislazione slovena prevede che la condotta incriminata sia posta in essere con inganno ed è quindi riconducibile alle previsioni dell'art. 640 c.p. e/o dell'art. 641 c.p.. Del resto questa Corte ha già chiarito che perché sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità non è necessaria la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale ma è sufficiente la concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti (Sez. 2, sent. N. 36038 dedl 18-6-09, rv. 245589, Hogea).
Nel mandato di arresto europeo è chiaramente indicato che ciò che è contestato al ICh è di avere partecipato, in concorso con altra persona, alla conclusione di un contratto, ben sapendo di non essere in grado di adempiere e nascondendo tale circostanza alla parte lesa, per poi incamerare il relativo acconto e causare a quest'ultima un danno patrimoniale di una certa consistenza. Ne deriva che del tutto inconferente si palesa la prospettazione difensiva relativa al fatto che il IC, quale semplice direttore dei lavori, sarebbe stato estraneo ai fatti. Anche la seconda e la quarta censura sono prive di fondamento, sia per la genericità della loro formulazione sia perché la custodia cautelare sofferta in Italia dovrà comunque senz'altro essere computata ai fini dei termini di carcerazione previsti nell'ordinamento sloveno.
4 .-. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. La L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. C), prevede che nei casi (come quello in esame) di mandato di arresto europeo ai fini di una azione penale ("processuale"), quando il richiesto sia cittadino o residente dello Stato Italiano, la sua consegna debba essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, (termine con il quale deve intendersi l'avvenuta definizione dell'intero processo:
sez. F, sent. 34956 del 4-9-08, Fuoco;
sez. 6, sent. 12338 del 21.3.07, Compagnin), sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dallo Stato di emissione.
Questa norma da attuazione al corrispondente art. 5, punto 3, della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13-6-2002 (2002/584/GAI).
L'art. 19 costruisce la subordinazione della consegna alla condizione del successivo rinvio in termini privi di qualunque discrezionalità, differentemente da quanto previsto dall'art. 5 della Decisione Quadro, che si limita a prevedere la facoltà di una tale previsione per la Legge dello Stato membro. Precdenti decisioni di questa Corte hanno, in vero, argomentato in ordine alla possibilità, anche in caso di mae processuale, di evitare la applicazione della condizione di riconsegna in presenza di una esplicita richiesta dell'interessato - pur cittadino o residente - di scontare la eventuale pena nello Stato di emissione (sez. 6, sent n. 46845 del 10-12-07, Pano), ma è evidente che il presupposto necessario di una tale soluzione interpretativa è comunque costituito da una esplicita richiesta in tal senso, nel caso in esame certamente assente.
Deve pertanto ribadirsi il principio che quando la consegna del cittadino o del residente nello Stato Italiano è richiesta con un mandato di arresto processuale o ai fini di una azione penale, la subordinazione di tale consegna al reinvio del richiesto in Italia dopo la conclusione del processo straniero costituisce un requisito di legittimità della stessa decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato (sez. 6, sent. n. 7108/09 del 12-2-09, Bejan). La Corte di Appello, quale Giudice della consegna, deve pertanto verificare anche se il richiesto sia cittadino italiano ovvero sia residente nello Stato italiano. Tale verifica deve essere eseguita in base al contenuto degli atti della procedura di consegna e alla specifiche deduzioni ed allegazioni delle parti;
nei casi in cui residuino dubbi in ordine alla situazione personale di cittadino o residente, la Corte di Appello ha la facoltà di acquisire di ufficio o di richiedere alle parti interessate produzioni documentali necessarie alla valutazione. Solo la certezza della effettiva residenza dello straniero in Italia, secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (V. in particolare: Grande Sezione del 17 luglio 2008 in causa c- 66/08 Koslowski), impone l'apposizione della condizione di reinvio.
Nel caso di specie le deduzioni in ordine alla residenza in Italia da parte del ricorrente e la documentazione prodotta impongono una specifica valutazione in ordine alla applicabilità o meno della condizione del reinvio, che non può essere effettuata in questa sede, ma per la peculiarità del contesto fattuale richiede apprezzamenti di merito ed eventuali integrazioni istruttorie, che non competono a questa Corte di legittimità. In altri termini la previsione in questa materia del ricorso per Cassazione anche per il merito attribuisce a questa Corte la possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal Giudice della consegna, ma non le assegna alcun potere e cognitivo sostitutivo o integrativo, tanto meno istruttorio (nello stesso senso, per la procedura estradizionale e con riferimento alla analoga disciplina prevista dall'art. 706 c.p.p., da ultimo sez. 6, sent. 44785 del 24-9-2003, Ndreca).
5 .-. Si impone, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, che provvedere alla decisione in ordine alla applicabilità della L. n.69 del 2005, art. 19, lett. C), attenendosi alla nozione di residenza delineata dalla giurisprudenza sopra citata. La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui alla L. n. 65 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. C), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste;
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 65 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010