Sentenza 20 luglio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato o della pena, deve ritenersi decisivo, a norma dell'art. 18, comma primo, lett. n), L. n. 69/2005, il momento di emissione del mandato di arresto europeo, dovendo la Corte d' appello rifiutare la consegna se a tale data i fatti per i quali il provvedimento è stato emesso presentino i due requisiti ivi indicati, ossia di essere giudicabili in Italia e di essere già prescritti, senza che rilevi la prescrizione eventualmente maturata dopo l'emissione del mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2010, n. 28995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28995 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/07/2010
Dott. CONTI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1317
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 27206/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa in data 22-6-10 dalla Corte di Appello di Firenze, sezione 2^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Asta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 .-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, sezione 2^ penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di RT AN alla richiedente Autorità del Regno di Spagna per il tempo di quattro mesi al fine di partecipare ai relativi procedimenti penali ivi nei suoi confronti pendenti per truffa e falso documentale, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 24-6-09 (nel procedimento n. 90/2007 - C/A.B. dalla Sezione 1^ della Udienza Provinciale di Saragozza), del mandato di arresto europeo emesso in data 30-6-09 (nel procedimento n. 11/2006 dalla Sezione 3^ della Udienza Provinciale di Saragozza), del mandato di arresto europeo emesso in data 24-7-09 (nel procedimento n. 81/2006 - C/A.B. dalla Sezione 1^ della Udienza Provinciale di Saragozza) e del mandato di arresto europeo emesso in data 30-7-09 (nel procedimento n. 111/2006 dalla Sezione 3^ della Udienza Provinciale di Saragozza). 2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 22-6-2010 ha proposto ricorso per cassazione RT AN, chiedendone l'annullamento.
In primo luogo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, in quanto, nell'inviare la traduzione in lingua italiana degli atti del processo iberico, l'Autorità Giudiziaria richiedente non avrebbe rispettato il termine ultimo fissato in data 6-5-2010 dalla Corte di Appello in giorni trenta, avendo provveduto alla trasmissione degli atti richiesti ben oltre il trentesimo giorno, e più precisamente in data 9-6-2010. Con ciò sarebbe stato violato il diritto di difesa del ricorrente, non avendo egli potuto preparare una effettiva difesa per la prefissata udienza del 22-6- 2010.
In secondo luogo il RT eccepisce la violazione della L. n.69 del 2005, art. 24. ribadendo di essere imputato in due procedimenti penali in Italia per fatti ancor più risalenti nel tempo rispetto a quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria Spagnola ha richiesto la sua consegna, anche se solo temporanea. Con la esecuzione dei mandati di arresto europei senza il rinvio richiesto per consentirgli di difendersi congruamente nei procedimenti pendenti a suo carico in Italia, si sarebbe violato l'art. 111 Cost.. A parte il fatto che non sarebbero state indicate le fonti di prova a suo carico nei procedimenti spagnoli.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.274 cpv c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 2 bis, e della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, in quanto i fatti commessi in Spagna (truffa e falsità in documenti) risalirebbero al 2002 e sarebbero, se commessi in Italia, estinti per prescrizione. A parte il fatto che l'Autorità spagnola non avrebbe precisato se il richiesto poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena, stante la sua incensuratezza in Spagna.
3 .-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con ordinanza in data 6-5-2010 la Corte di Appello di Firenze ha richiesto alla Autorità Spagnola documentazione integrativa, rinviando alla udienza del 22-6-2010 per l'ulteriore corso e disponendo la proroga per trenta giorni e cioè fino al 26-6-2010 del termine per la decisione. Ne deriva che, pur ammettendo che, come prospettato in ricorso, l'Autorità richiedente abbia provveduto a trasmettere quanto richiesto in data 9-6-2010, nessuna violazione dei termini fissati si è nel caso di specie realizzata e, in ogni caso, la trasmissione dei dati richiesti quasi quindici giorni prima della udienza prefissata (22-6-2010) ha certamente consentito al RT di predisporre adeguate difese.
D'altra parte questa Corte ha già chiarito che in tema di mandato di arresto europeo, il termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui alla L. 25 aprile 2005, n. 69, art. 16, comma 1, e che decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera, ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 13463 del 28/03/2008, Rv. 239425, Lubas). È stato altresì precisato che, sempre in tema di mandato d'arresto europeo, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Sez. 6, Sentenza n. 25829 del 19/06/2008, Rv. 240327, Baiaram). 4 .-. Anche la seconda censura è priva di fondamento.
Nessuna violazione della L. n. 69 del 2005, art. 24 si è nel caso in esame verificata. Tale disposizione prevede, al comma 1, che con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato di arresto europeo la Corte di Appello può disporre che la consegna venga rinviata per consentire che la persona richiesta possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia, precisando, al successivo comma 2, che in tal caso la Corte di Appello può disporre il trasferimento temporaneo del richiesto in consegna alle condizioni concordate. È proprio quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la consegna del RT alle Autorità Spagnole è stata richiesta e autorizzata limitatamente al periodo di mesi quattro, sì da non ledere il diritto del predetto di congruamente difendersi nei procedimenti a suo carico in Italia.
Inoltre la Corte di Appello ha precisato che in base alla documentazione trasmessa dovevano ritenersi sussistenti tutti gli elementi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4. E del resto le fonti di prova a carico del RT risultano con sufficiente chiarezza dal testo dei mandati di arresto europeo in atti. 5 .-. Il terzo motivo di ricorso è, invece, parzialmente fondato. La L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, stabilisce che alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europei relativi a reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima Legge.
Risulta dagli atti che i mandati di arresto europeo emessi in data 24- 6-09 (nel procedimento n. 90/2007 - C/A.B. dalla Sezione 1^ della Udienza Provinciale di Saragozza), in data 30-6-09 (nel procedimento n. 11/2006 dalla Sezione 3^ della Udienza Provinciale di Saragozza) e in data 24-7-09 (nel procedimento n. 81/2006 - C/A.B. dalla Sezione 1^ della Udienza Provinciale di Saragozza) sono relativi a reati commessi rispettivamente in data 20 maggio 2002, nell'aprile 2002 e in data 20 maggio 2002.
Trattandosi di reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002, ad essi non è applicabile, in virtù dell'art. 40 citato, la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005. È pur vero, infatti, che in tema di mandato di arresto europeo, è applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino unificati con altri commessi in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art.81 cpv. cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 40412 del 26/10/2007, Rv.
237428, Aquilano;
Sez. 6, Sentenza n. 46844 del 10/12/2007, Rv. 238235, Krò l). Tuttavia nel caso in esame non risulta in alcun modo che i reati contestati al RT siano avvinti da un unico disegno criminoso tra di loro e con quello commesso nel settembre 2002 (e quindi successivamente allo sbarramento del 7 agosto 2002) ad Alfamen Saragozza, di cui al mandato di arresto europeo emesso in data 30-7-09 nel procedimento n. 111/2006 dalla Sezione 3^ della Udienza Provinciale di Saragozza.
Anche a voler qualificare la richiesta dell'Autorità Giudiziaria Spagnola di esecuzione dei tre mandati di arresto europeo per fatti commessi prima del 7 agosto 2002 ai quali, come si è detto, non è applicabile, in virtù dell'art. 40, la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005, come domanda di estradizione (Sez. 6, Sentenza n.
20428 del 15/02/2007, Rv. 236872, Gaze;
Sez. 6, Sentenza n. 29150 del 13/07/2007, Rv. 237027, Berisha), per detti reati (l'ultimo dei quali risulta commesso in data 20 maggio 2002) risultano decorsi i termini massimi di prescrizione secondo la Legge Italiana. Questa Corte ha già chiarito che nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento (Sez. 6, Sentenza n. 43871 del 05/11/2008, Rv. 241527, Cieloch).
Ne deriva che l'avvenuta estinzione dei reati relativi ai tre mandati di arresto suindicati per intervenuta prescrizione secondo la Legge Italiana costituisce, comunque, una causa ostativa all'accoglimento della richiesta.
6 .-. Il mandato di arresto europeo emesso in data 30-7-09 nel procedimento n. 111/2006 dalla Sezione 3^ della Udienza Provinciale di Saragozza è, invece, relativo a reati commessi in Alfamen Saragozza nel settembre 2002, e quindi successivamente al 7 agosto 2002. Ne deriva che a tale mandato è applicabile la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005. Questa Corte ha chiarito che in tema di mandato di arresto europeo, la disciplina contenuta nell'art. 9 cod. pen. sulla punibilità dei delitti comuni commessi all'estero dal cittadino italiano è derogata, per gli Stati membri, dal regime introdotto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 ed in particolare dall'art. 19, lett. c) che segna i limiti per l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. n) della stessa legge, una volta intervenuto il mandato di arresto europeo, cessa la possibile giurisdizione italiana sul delitto compiuto all'estero dal cittadino e si interrompe il periodo valutabile ai fini della prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 15004 del 08/04/2008, Rv. 239426, Panante).
Già in applicazione di questi principi, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo in data 30-7-09 (quando non erano ancora trascorsi i termini massimi di prescrizione in base al nostro ordinamento), i reati in esame, in base alla legge italiana, non erano estinti per prescrizione.
A parte ciò, deve rilevarsi che una attenta lettura della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. n), ("La Corte di Appello rifiuta la consegna ...se i fatti per i quali il mandato di arresto è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena") induce a ritenere decisivo ai fini della valutazione della prescrizione il momento di emissione del mandato di arresto europeo. In definitiva, dal tenore letterale della suindicata disposizione, ciò che conta, ai fini del rifiuto della consegna, è che alla data del mandato di arresto europeo i fatti per il quali il provvedimento è stato emesso presentino i due requisiti, e cioè di essere giudicabili in Italia e di essere già prescritti.
Nel caso in esame il mandato di arresto europeo risulta emesso in data 30-7-09 relativamente a reati commessi nel settembre 2002. Ne deriva che alla data di emissione del mandato i reati contestati non erano ancora prescritti per la legge italiana, che fissa nel marzo 2010 il termine massimo per la loro estinzione. In questo quadro, pertanto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. n), non sussistevano le condizioni per rifiutare la consegna, a nulla rilevando che alla data della sentenza della Corte di Appello di Firenze (22-6-2010) i reati commessi in Spagna erano prescritti per la legge italiana.
7 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la consegna di RT AN con riferimento ai mandati di arresto europeo emessi il 24-6-2009, il 30-6-2009 ed il 24- 7-2009, nonché il rigetto del ricorso nel resto. La Cancelleria provvedere agli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la consegna di RT AN con riferimento ai mandati di arresto europeo emessi il 24-6-2009, il 30-6-2009 ed il 24-7-2009. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010