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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2213/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angelosanto, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Scaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario ad Arpino (FR), il 16.06.2018; che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che la casa coniugale, sita in Torrice (FR), Strada Regionale
Casilina n. 17, scala A, interno 1, era di proprietà del marito;
che, dopo un periodo di armonia, l'unione si deteriorava;
che la lavorava alle dipendenze di Poste Italiane;
che il lavorava alle Parte_1 Parte_2 dipendenze della Asl di Frosinone;
che gli stessi non si erano riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 192/2024 pubblicata il 13.11.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 9.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime riportato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 24.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arpino (FR), il 16.06.2018, da
, nata a [...], il [...], e nato in [...] (ad Parte_1 Parte_2
Addis Abeba), il 3.01.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, N. 16, parte 2, serie C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arpino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
24.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2213/2024 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angelosanto, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Scaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario ad Arpino (FR), il 16.06.2018; che dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
che la casa coniugale, sita in Torrice (FR), Strada Regionale
Casilina n. 17, scala A, interno 1, era di proprietà del marito;
che, dopo un periodo di armonia, l'unione si deteriorava;
che la lavorava alle dipendenze di Poste Italiane;
che il lavorava alle Parte_1 Parte_2 dipendenze della Asl di Frosinone;
che gli stessi non si erano riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 192/2024 pubblicata il 13.11.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 9.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime riportato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 24.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arpino (FR), il 16.06.2018, da
, nata a [...], il [...], e nato in [...] (ad Parte_1 Parte_2
Addis Abeba), il 3.01.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, N. 16, parte 2, serie C);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arpino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
24.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema