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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1285/2023 R.g.a.c.
TRA
La (p.Iva ),in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_1
SC IM, per procura in atti
-appellante-
E
L' in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, Controparte_2 nella piazza San Carlo, 156,c.f , rappresentato e difeso dall'Avv.Alberto P.IVA_2
Stagno d'Alcontres, per procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 17 novembre 2025, causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.9.2019 la Parte_1
citava davanti al Tribunale di Ragusa l'istituto per sentire
[...] Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone
l'inefficacia nei confronti del , ex art. 66 L.F., il Parte_1 contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_1
Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T e per l'effetto disporre la
1 restituzione delle somme indebitamente incassate pari ad € 238.843,82, o la diversa somma risultante in corso di causa;
B) in ogni caso dichiarare indebita ovvero frutto di un arricchimento ingiustificato la somma incassata da , tramite suoi CP_4 danti causa, e disporne la restituzione per l'ammontare di euro € 238.843,82 o la diversa somma risultante in corso di causa;
C) condannare le convenute in solido all'integrale rifusione delle spese di lite, anche in ragione dell'illegittimo rifiuto di entrare in mediazione”
Illustrava che in data 3-4/5/2018, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 14/2018, aveva dichiarato il fallimento della che il curatore nominato Parte_1 era stato autorizzato alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria ex art 66 della L.
Fall. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto rogato in data 29.9.2016, ad opera del
Notaio di Comiso, registrato in Vittoria al n. 2112 serie 1T, in pari data, con Per_1 il quale la predetta società, in seguito dichiarata fallita, aveva stipulato con la
[...]
(facente parte del Gruppo Bancario “ ”) , atto di CP_5 Controparte_6 cessione del proprio intero credito vantato nei confronti del Controparte_7 dell'importo di € 562.458,51, quale corrispettivo per l' apertura di credito in conto corrente concessole dalla citata banca per l'importo di € 50.000,00. Premetteva che il credito ceduto dalla società fallita derivava dal contratto d'appalto stipulato in data 26.1.2016, con il per il corrispettivo di € 562.458,51; che la palese sproporzione Controparte_7 ravvisabile tra l'ammontare del credito ceduto e quello derivante dall'apertura di credito in conto corrente era in sé dimostrativo dell'intento fraudolento della società fallita di voler ridurre la consistenza del proprio patrimonio a danno della garanzia generica della massa dei creditori ex art. 2740 c.c; che in base ai pagamenti effettuati dal CP_7
( ultimo risalente al 3/8/2017 di € 47.747,40,) la aveva incamerato
[...] CP_5 la complessiva somma pari ad € 238.843,82.
Deduceva in risposta alle obiezioni sollevate dall' , in sede di Controparte_2 mediazione (ove aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva)che il convenuto era legittimato a contraddire alla propria domanda in quanto con la delibera del
5.2.2018 il suo consiglio di amministrazione aveva deliberato l'incorporazione di
[...]
CP_5
Si costituiva l'istituto eccependo il proprio difetto di legittimazione alla Controparte_2 luce delle norme contenute nel c.d. “Decreto Legge Banche Venete” che aveva disciplinato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa della Controparte_8
al cui gruppo faceva riferimento la medesima secondo modalità
[...] CP_5 che prevedevano il trasferimento in capo all'istituto incorporante soltanto di alcune delle
2 poste facenti capo alle società incorporate, definiti aggregati;
che con il contratto del 26 giugno 2017 la Popolare di Vicenza s.c.p.a., aveva ceduto ad la Controparte_2 alle condizioni previste agli artt. 3 ed 8, del contratto e che il suo Controparte_5 restante patrimonio, compreso il contenzioso cosiddetto escluso, sarebbe continuato a ricadere sulla Concludeva per il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art.
3. co. 1, D.L. 99/2017 riprodotti nel contratto di cessione: “non possono essere trasferiti al cessionario «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, di conseguenza, poiché nella fattispecie, anche se la data di notifica della citazione era successiva alla delibera d'incorporazione, i fatti dai quali traeva origine erano comunque antecedenti ad essa (26.6.2017); inoltre per detto contenzioso escluso dalla cessione, l'art.
3. comma 2° del DL 99/2017, disponeva che le banche legittimate, sotto il profilo sostanziale e processuale tanto verso i terzi che nei rapporti interni con Intesa San
Paolo. erano le banche in liquidazione coatta ammnistrativa, nel caso in specie la
[...]
Ha inoltre evidenziato che la UR che aveva Controparte_9 espressamente precisato di volere esercitare l'azione di cui all'art. 66 L.F., era decaduta dalle azioni previste dall'art. 67, co. 1 e 2, L.F., essendo ampiamente decorsi i termini previsti
Nel merito ha contestato l'ammissibilità della domanda difettandone i presupposti in quanto: b) che occorreva distinguere: da una parte, la questione della revocabilità dell'atto di cessione dalla revocabilità dei presunti “pagamenti” effettuati in favore della banca, poiché l'eventuale dichiarazione d'inefficacia della cessione del credito in garanzia non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme richieste, in quanto la UR avrebbe anche dovuto dimostrare l'ulteriore e contestato fatto del “pagamento” in favore della banca medesima da parte del debitore ceduto di cui non vi era alcuna evidenza;
c) che non vi era stata alcuna lesione del patrimonio della fallita, atteso il funzionamento della cessione del credito “in garanzia”
(com'è nel caso di specie):d) che il curatore non aveva né allegato né dimostrato «che l'azione revocatoria era esercitabile da alcuno dei creditori concorrenti, non derivando l'azione di cui all'art. 66L.F. dal fallimento, oltre a contestare la sussisteva l'eventus damni, atteso che esso andava valutato alla data di stipulazione dell'atto di cessione in garanzia e avrebbero dovuto incidere sull'insolvenza della fallita, incidenza non rilevata e comunque non provata dalla UR;
che era carente il consilium fraudis, ovvero la scientia damni, non avendo peraltro il curatore né allegato né provato che la fosse a CP_5 conoscenza della circostanza che l'atto di disposizione potesse essere lesivo delle ragioni
3 dei pregressi creditori concorrenti;
che in ogni caso l'atto di cessione del credito in garanzia non valeva (né vale) di per sé a costituire la prova che il disponente conoscesse del pregiudizio e che avrebbe pregiudicato le ragioni dei creditori: il curatore non ha provato i pagamenti dei quali aveva richiesto la revocatoria;
della documentazione contabile prodotta dalla medesima UR oltre che dall'istituto convenuto emergeva che nessuna somma aveva percepito in pagamento, essendo le somme rimaste nella disponibilità della fallita, che le aveva utilizzate per pagare i fornitori della fallita medesima, solo verso i quali la curatela avrebbe potuto e dovuto coltivare le proprie pretese. Pertanto era infondata la domanda di restituzione formulata in seno all'atto di citazione, non avendone controparte neppure compiutamente allegato i presupposti. Concludeva nel modo seguente «Voglia
l'On.le Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2. nel merito, Controparte_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto sia in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con la prima memoria citata la UR ha contestato l'assunto difensivo avversario secondo cui il credito ceduto era rimasto nella disponibilità della società cedente e produceva a sostegno alcuni stralci della procedura esecutiva mobiliare ( iscritta al tribunale di Ragusa al n. 1135/17 R.G.E ) dai quali si poteva evincere che la chiamata a rendere CP_5 la propria dichiarazione di terzo pignorato, aveva reso dichiarazione negativa in ragione dell'avvenuta cessione del credito in proprio favore pur dando atto che al momento del pignoramento sul conto corrente intestato alla società fallita risultava un saldo attivo.
Deduceva la UR che da tale condotta tenuta dalla Banca cessionaria nell'ambito di detto giudizio esecutivo “emergeva che l'indisponibilità delle somme insistenti sul conto corrente, in ragione della cessione di credito, conferendo alla stessa una funzione solutoria” e pertanto così agendo la “aveva arrecato un grave pregiudizio alle CP_5
Cont ragioni dei creditori, privati della maggiore garanzia patrimoniale della , rappresentata proprio dal credito vantato nei confronti del Controparte_7 integralmente ceduto alla che la responsabilità della dunque, va CP_11 CP_5 individuata proprio nella condotta antigiuridica posta in essere con rappresentata dalla sottrazione della garanzia patrimoniale costituita dal credito vantato dalla medesima nei confronti del , ceduto all' senza che ve ne fosse un'apprezzabile Controparte_7 CP_2 motivazione, se non quella fraudolenta sopra esplicitata”….. La conseguenza di tale condotta ha prodotto un ingente danno che non potrà che essere quantificato nella somma
4 corrispondente agli importi versati dal a pari ad Controparte_7 Controparte_5
€ 238.843,82”.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni già esposte nell'atto di citazione che si intendono nel presente integralmente riportate;
B) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 66 L.F., il contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa
[...] [...]
Notaio in Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T;C) in via Per_1 subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, già CP_5
per aver dolosamente sottratto garanzie patrimoniali ai creditori sociali del
[...] Pt_2
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in €
[...]
238.843,82; D) condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite”.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 1313/2023 pubblicata il 12.9.2023 che dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrando nel merito della domanda l'ha rigettata Controparte_2 rilevando non provati i presupposti necessari richiesti per il suo accoglimento e di conseguenza ha condannato la UR al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2023, affidato ai motivi
[...] di seguito esposti.
Si è costituito l' che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_2 dell'appello ha formulato in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale appello contro la statuizione di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, chiedendone in riforma l'accoglimento ed ha reiterato ai sensi dell'art 326 cpc le proprie difese rimaste assorbite dalla decisione.
All'udienza collegiale del 17 novembre 2025 la causa sulle note conclusive già in atti è stata posta in decisione.
Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'appellata sentenza: a) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 66 L.F., il contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa
[...] [...]
Notaio in Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T, e per l'effetto Per_1 disporre la restituzione delle somme indebitamente incassate pari ad € 238.843,82; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata, già CP_12
[...] per aver dolosamente sottratto garanzie patrimoniali ai creditori sociali del Fall.to
[...]
Cont
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in €
238.843,82; c) condannare in ogni caso all'integrale rifusione delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. dell'art. 92 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. 28/2010”.
Conclusioni appellato- appellante incidentale-: Voglia la Corte di appello di Catania, contrariis rejectis: In rito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutti i motivi di appello formulati dal avverso la sentenza Parte_3
n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n.3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da Controparte_2
a controparte con PEC del 14 settembre 2023; Nel merito, rigettare integralmente
[...]
l'appello principale proposto dal avverso Parte_3 la sentenza n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n. 3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da
[...]
a controparte con PEC del 14 settembre 2023, in quanto completamente Controparte_2 destituito di fondamento sia in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande formulate col medesimo atto di appello, confermando la predetta sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato le domande formulate dal
e, nel caso in cui sia ritenuto fondato in tutto Parte_1
o in parte l'atto di appello, accogliendo le eccezioni e deduzioni difensive svolte in narrativa e riproposte anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., Voglia
l'Ecc.ma Corte di appello di Catania, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2. nel merito, Controparte_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, con i successivi scritti difensivi e con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto sia in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In subordine, ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n. 3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da Controparte_2
a controparte con PEC del 14 settembre 2023, e per i motivi tutti esposti in narrativa,
[...] riformare la sentenza appellata limitatamente e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di estromettendola dal giudizio. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Con il primo motivo la parte censura come erronea ed illogica la motivazione adottata dal giudice di prime cure per rigettare la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia della cessione del credito e ciò in violazione dei principi contenuti nell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 cod. civ., dovuto: alla sussunzione errata dell'atto di cessione dei crediti ritenuta in garanzia e non come dovuto con funzione solutoria;
sul presupposto errato che difettava la prova dell'eventus damni e della scientia damni.
Con riferimento alla prima censura deduce la parte che avrebbe errato il giudice di prime cure nel qualificare in garanzia l'atto di cessione del credito formalizzato in data 29.9.2016, priva cioè di efficacia di pagamento, in quanto dal tenore dell'atto veniva ceduto l'intero credito che la società poi fallita vantava nei confronti del per € Controparte_7
562.458,51 per l'esiguo corrispettivo di € 50.000,00, ricevuto con l' apertura di credito in conto corrente, e poiché l'elevato divario tra le due contrapposte prestazioni non trovava altra logica spiegazione se non che nell'intento della cedente di sottrarre le proprie risorse ai creditori per arrecare loro un grave pregiudizio, l'eventus damni era insito nella cessione come pure era evidente , per analoghe ragioni, che anche la Banca cessionaria era consapevole degli effetti che tale cessione avrebbe prodotto sui creditori. Osserva, inoltre, che sarebbe rimasta sguarnita di prova la deduzione avversaria, secondo la quale le somme provenienti dall'appalto e accreditate sul conto corrente erano state utilizzate dalla correntista per il pagamento di creditori o fornitori, in quanto tale allegazione era stata al contrario smentita dalla dichiarazione resa dalla medesima in sede di CP_5 pignoramento presso terzi in quanto in quell'occasione quest'ultima nonostante avesse dichiarato che il conto corrente intestato a rgistrava un Parte_1 saldo attivo aveva reso dichiarazione negativa per la motivazione che il credito le era stato ceduto , e ciò dimostrava che le somme giacenti sul conto corrente non erano nella disponibilità della società poiché in tal caso avrebbero potuto essere assegnate al creditore pignorante. Dalla dichiarazione resa dalla in detto procedimento esecutivo CP_5 presso terzi l'appellante fa, quindi discendere: la prova che la cessione del credito aveva effetti solutori;
che la reale finalità della cessione di credito, era quella di sottrarre le somme ricavate dall'appalto alla garanzia patrimoniale generica ai creditori;
che vi era il coinvolgimento della cessionaria nella predetta operazione in termini di participatio fraudis;
che tale condotta “ha arrecato un grave pregiudizio alle ragioni dei creditori, privati della maggiore garanzia patrimoniale della Pt_1 Parte_1 rappresentata proprio dal credito vantato nei confronti del Controparte_7 integralmente ceduto alla . CP_5
7 Con il secondo motivo di appello la parte si duole dell'omessa pronuncia sulla propria domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento del danno procurato dalla CP_5
a seguito del proprio comportamento antigiuridico, che aveva richiesto nell'importo
[...] corrispondente alle somme indebitamente sottratte alla disponibilità dei creditori . Deduce la parte, ritornando a ribadire quanto dedotto con il precedente motivo di appello in merito all'eventus damni, che anche con riguardo alla banca doveva trarsi la conclusione che la stessa era consapevole dell''eventus per aver sottratto la garanzia patrimoniale in CP_13 favore dei creditori pignoratizi, rendendo nella qualità di terzo pignorato dichiarazioni negative circa l'esistenza di crediti attribuibili agli stessi rendendo così infruttuose le procedure esecutive individualmente intentate dai singoli creditori dall'altro, con la concessione dell'anticipazione in conto corrente dell'importo di € 50.000,00 avrebbe contemporaneamente aggravato lo stato di dissesto finanziario della società e a supporto di detta prospettazione richiama il contenuto della sentenza della Corte di legittimità n.
18610/2021.
Continua l'appellante con l'altra censura, a criticare l'operato del primo giudice che avrebbe anche dovuto “distinguere da un lato la revoca dell'operazione di cessione del credito, che appare motivata per le ragioni suesposte, e, dall'altro, il fatto che la banca avesse , di propria iniziativa, erogato nuovo credito alla società, pur conoscendone lo stato di insolvenza. Un'operazione visibilmente fraudolenta, quale la concessione di nuovo credito ad una società insolvente, da un lato non può elidere l'antigiuridicità e la lesività di un'operazione di cessione del credito, ad essa anteriore ed a sé stante, che la banca neppure si è preoccupata di difendere, in quanto è oggettivamente indifendibile, stante
l'evidente illogicità e sproporzione, dall'altro costituisce a sua volta fonte di responsabilità dell' , costituendo elemento ulteriore a riprova delle modalità CP_2 attraverso cui lo stesso ha operato” .Pertanto, la condotta antigiuridica dalla cessionaria risultava sia dalla sconveniente operazione del cedente che a fronte della cessione del proprio credito ammontante ad € 562.458,51 aveva ottenuto l'apertura di credito in conto corrente per € 50.000,00,” sia dalla prova della conoscenza dello stato di grave esposizione debitoria della società, raggiunta attraverso la produzione documentale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a ritenere accertata la responsabilità della convenuta, CP_5 condannandola al risarcimento del danno nella misura pari ad € 238.843,82.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia errata la statuizione disposta in punto di spese di lite pronunciata in violazione dell'art. 92 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del D.
Lgs. 28/2010 in quanto non si sarebbe tenuto conto che l'odierno appellante appellato non aveva partecipato al procedimento di mediazione introdotto dalla UR, a norma del
8 D.Lgs. n. 28/2010 deducendo “l'intervenuta carenza di legittimazione passiva, giusto contratto di ritrasferimento crediti del 10/07/2017 e successivo addendum del 19/01/2018, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26/06/2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici della Banca Popolare di Vicenza S.pA. e
[...]
, e del D.M. n. 187 del 25/06/2017”. Sostiene parte appellante che poiché tale Parte_4 ragione addotta da per non partecipare e alla mediazione è stata Controparte_2 rigettata dal giudice di prime quest'ultimo avrebbe dovuto diversamente disporre sulle spese di lite in applicazione dell'art. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, vigente al momento dell'introduzione della domanda, che recitava “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile” e comunque in applicazione. dell'art. 92 del c.p.c. nella misura in cui realizza un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti. E ciò con la conseguenza che, la mancata partecipazione alla mediazione deve ritenersi un comportamento dal quale deve discendere la condanna alle spese, anche per la parte non soccombente”.
^^^^^^
Deve preliminarmente darsi atto che è rimasta incontestata la deduzione dell'odierno appellato che la UR era decaduta dall'esercizio delle azioni previste dall'art. 67, co. 1
e 2, L.F, essendo decorso i termini ivi previsti.
Inoltre, deve evidenziarsi che agli atti di causa non è stato prodotto nulla, eccetto la sentenza dichiarativa di fallimento, volto a rendere noto l'ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, così come nulla si rinviene per poter affermare o escludere l'esistenza di un attivo fallimentare e ancor meno per determinarne la sua eventuale consistenza.
Pertanto prima di entrare nel merito dei motivi di appello e decidere se l'azione revocatoria ordinaria fallimentare è inammissibile, come deduce l'appellato, trattandosi di cessione del credito in funzione di garanzia e non in funzione di pagamento di un debito pregresso scaduto ed esigibile;
e, prima ancora di entrare nel merito della domanda di restituzione, modificata in quella di risarcimento del danno, per il corrispondente importo delle somme accreditate dal sul conto corrente intestato alla società, Controparte_7 che deve darsi atto, come risulta dagli estratti conto prodotti dalla medesima UR (in allegato atto introduttivo) non sono state incamerate dalla Banca cessionaria ma sono rimaste nella disponibilità della società cedente poi fallita che, come deduce l'odierno appellato, le avrebbe anche utilizzate per la gestione e svolgimento della propria attività
9 di impresa sotto forma di pagamento a terzi di beni e servizi, sicchè detti pagamenti potrebbero anche sotto altro profilo essere esentati dalla revocabilità, in applicazione dell'art 67 comma III della L.F. che la giurisprudenza più recente della SC reputa applicabile anche alla revocatoria ordinaria ex art 2901 cc e art 66 L. F. Cass.n.2176/2023;
n. 1147/2023; 1697/2023), bisogna innanzitutto esaminare l'eccezione di giudicato sollevata dall' nel proprio atto di costituzione nel grado che ha Controparte_2 dedotto non censurate alcune autonome ragioni della decisione capaci di sorreggerne l'esito
Bisogna quindi partire dall'analizzare le motivazioni indicate in sentenza per compararle con i motivi di censura sopra illustrati.
Il primo giudice ha così motivato la propria decisione “ La Corte di Cassazione, con ordinanza della I sezione civile, n. 5658 del 2.3.2021, ha precisato che, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F., è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Ebbene, nel caso di specie non risulta provato né l'ammontare del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, né la preesistenza delle ragioni creditorie, atteso che l'unico credito che viene esemplificativamente citato è quello per il cui recupero era stata avviata la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1135/2017 R.G. Trib. Ragusa, nascente da una cambiale del 22.3.2017, di epoca, dunque, successiva alla cessione del credito, risalente al
29.9.2016.Ritiene il curatore di poter presuntivamente ricavare l'eventus damni dall'apparente sproporzione tra l'ammontare del credito ceduto in garanzia e l'importo del credito ottenuto sul conto corrente, ma di fatto non fornisce prova nemmeno del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto della detta cessione. Né può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento era onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il
10 soddisfacimento dei creditori, onere, tuttavia, dallo stesso non adempiuto, anche in considerazione della natura della cessione di credito con funzione di garanzia, sopra meglio descritta. Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, la domanda va rigettata, non avendo il curatore assolto all'onere probatorio su di lui gravante”.
I predetti principi sopra enunciati in sentenza oltre ad essere condivisibili sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure alla fattispecie all'esame , ove la UR ha omesso di: contestualizzare sotto il profilo temporale la nascita dei crediti dedotti pregiudicati dall'atto di cessione del credito e quindi anche la loro preesistenza rispetto all'atto di cessione;
il loro ammontare;
l'entità e consistenza del patrimonio residuo, e tali aspetti indispensabili per l'ammissibilità della domanda sono stati ribaditi dalla Corte di
Cassazione nelle successive pronunce .
Ed infatti “Il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria exarticolo
66 della legge fallimentare e articolo 2901 del Cc, deve dimostrare, sotto il profilo dell"eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l"eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. Al riguardo, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie-comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro. (Cass n.27986/2024; n. 36033/2021).
Inoltre si è anche precisato che “In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo
11 o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo “Cass. n. 19515/2019)
Poi, “In caso di revocatoria ex art 66 L.F.” invero, non può trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, al contrario, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe su chi ne eccepisca la mancanza l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dell'attore (cfr. Cass. n. 21492 del 2011; Cass. n. 19963 del 2005). E ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro lato, tale onere, in ossequio al principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 8931 del 2013; Cass. n. 1902 del 2015; Cass. n. 16221 del 2019).
Che dunque spetta al curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell'atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti (cfr. Cass. n. 9565 del 2018; Cass. n. 2336 del
2018; Cass. n. 8931 del 2013; più di recente, Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 1489 del
2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1998; conf., Cass. n. 26331 del 2008).
Pertanto, deve ritenersi che il primo giudice ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto operanti in materia e, quel che prima di tutto rileva in questa sede, è che le ragioni condivisibili sottese al rigetto della domanda per la mancata prova della ricorrenza delle condizioni per la sua ammissibilità, non sono state censurate dalla difesa della UR fallimentare che pertanto a questo punto, visti i limitati motivi di censura può affermarsi che non ha alcun interesse al loro esame, poiché in tesi - anche ad ipotizzare un eventuale accoglimento di parte o anche di tutte le doglianze proposte -ciò non condurrebbe in ogni caso alla riforma della sentenza.
Ed infatti costituisce principio consolidato quello che“ Nell'ipotesi in cui la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.” ( Cass.
n.9071/2024; n. 5102/2024; 7796/2023).
Infine, va detto che non sono condivisibili né tantomeno sono efficaci le deduzioni espresse dalla UR in sede conclusionale per contrastare l'eccezione della sua controparte di
12 mancata specifica impugnazione di alcune ragioni della decisione. Ed infatti il rimando che l'appellante formula in sede conclusionale alle proprie argomentazioni avversative alla decisione, che deduce essere contenute a pag.3 dell'atto di appello, vale ripetere non costituiscono vere ed efficaci censure sia perché non si confrontano con la ratio decidenti;
per altro verso, difettano del requisito di specificità richiesto dall'art 342 cpc, che rappresenta per l'appunto condizione di ammissibilità dell'appello. Ed infatti, non risulta che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata ne siano state contrapposte altre ad opera della parte appellante, articolate in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice (Cass. n 18932/2016) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata
(Cass. 13151/2017).
Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U n. 27199/2017).
&&&
Alla pronuncia di inammissibilità consegue l'assorbimento del motivo di appello incidentale proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
&&&
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022 in ragione del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00) con applicazione dei valori minimi tariffari stante la bissa complessità delle questioni trattate.
In argomento, deve darsi conto che il Giudice delegato al fallimento con provvedimento del 5.10.2023 nel dare atto che nel fallimento non sussistevano i fondi sufficienti per pagare le spese processuali per promuovere il presente giudizio d' appello, ha disposto, ai sensi dell'art 144 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, che la UR fallimentare venisse ammessa al patrocinio a carico dello Stato e se quest'ultima è stata, come detto, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, in ambito di spese nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30
13 maggio 2002, n. 115, non vale a riversare a carico dell'Erario anche le spese che la parte ammessa è condannata a pagare in favore dell'altra , risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del D.P.R.cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cfr. Cass. Civ, ordinanza n.
10053, del 19 giugno 2012).
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del
2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma
1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 1285/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1313/2023, pubblicata il 12.9.2023, così provvede rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1313/2023 pubblicata in data 12.9.2023, che conferma condanna la ” al pagamento Parte_1 delle spese processuali del grado, che liquida in favore di , in persona Controparte_2 del rappresentante legale, in complessivi € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, €2.127,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1285/2023 R.g.a.c.
TRA
La (p.Iva ),in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_1
SC IM, per procura in atti
-appellante-
E
L' in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, Controparte_2 nella piazza San Carlo, 156,c.f , rappresentato e difeso dall'Avv.Alberto P.IVA_2
Stagno d'Alcontres, per procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 17 novembre 2025, causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.9.2019 la Parte_1
citava davanti al Tribunale di Ragusa l'istituto per sentire
[...] Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone
l'inefficacia nei confronti del , ex art. 66 L.F., il Parte_1 contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_1
Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T e per l'effetto disporre la
1 restituzione delle somme indebitamente incassate pari ad € 238.843,82, o la diversa somma risultante in corso di causa;
B) in ogni caso dichiarare indebita ovvero frutto di un arricchimento ingiustificato la somma incassata da , tramite suoi CP_4 danti causa, e disporne la restituzione per l'ammontare di euro € 238.843,82 o la diversa somma risultante in corso di causa;
C) condannare le convenute in solido all'integrale rifusione delle spese di lite, anche in ragione dell'illegittimo rifiuto di entrare in mediazione”
Illustrava che in data 3-4/5/2018, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 14/2018, aveva dichiarato il fallimento della che il curatore nominato Parte_1 era stato autorizzato alla proposizione dell'azione revocatoria ordinaria ex art 66 della L.
Fall. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto rogato in data 29.9.2016, ad opera del
Notaio di Comiso, registrato in Vittoria al n. 2112 serie 1T, in pari data, con Per_1 il quale la predetta società, in seguito dichiarata fallita, aveva stipulato con la
[...]
(facente parte del Gruppo Bancario “ ”) , atto di CP_5 Controparte_6 cessione del proprio intero credito vantato nei confronti del Controparte_7 dell'importo di € 562.458,51, quale corrispettivo per l' apertura di credito in conto corrente concessole dalla citata banca per l'importo di € 50.000,00. Premetteva che il credito ceduto dalla società fallita derivava dal contratto d'appalto stipulato in data 26.1.2016, con il per il corrispettivo di € 562.458,51; che la palese sproporzione Controparte_7 ravvisabile tra l'ammontare del credito ceduto e quello derivante dall'apertura di credito in conto corrente era in sé dimostrativo dell'intento fraudolento della società fallita di voler ridurre la consistenza del proprio patrimonio a danno della garanzia generica della massa dei creditori ex art. 2740 c.c; che in base ai pagamenti effettuati dal CP_7
( ultimo risalente al 3/8/2017 di € 47.747,40,) la aveva incamerato
[...] CP_5 la complessiva somma pari ad € 238.843,82.
Deduceva in risposta alle obiezioni sollevate dall' , in sede di Controparte_2 mediazione (ove aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva)che il convenuto era legittimato a contraddire alla propria domanda in quanto con la delibera del
5.2.2018 il suo consiglio di amministrazione aveva deliberato l'incorporazione di
[...]
CP_5
Si costituiva l'istituto eccependo il proprio difetto di legittimazione alla Controparte_2 luce delle norme contenute nel c.d. “Decreto Legge Banche Venete” che aveva disciplinato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa della Controparte_8
al cui gruppo faceva riferimento la medesima secondo modalità
[...] CP_5 che prevedevano il trasferimento in capo all'istituto incorporante soltanto di alcune delle
2 poste facenti capo alle società incorporate, definiti aggregati;
che con il contratto del 26 giugno 2017 la Popolare di Vicenza s.c.p.a., aveva ceduto ad la Controparte_2 alle condizioni previste agli artt. 3 ed 8, del contratto e che il suo Controparte_5 restante patrimonio, compreso il contenzioso cosiddetto escluso, sarebbe continuato a ricadere sulla Concludeva per il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art.
3. co. 1, D.L. 99/2017 riprodotti nel contratto di cessione: “non possono essere trasferiti al cessionario «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, di conseguenza, poiché nella fattispecie, anche se la data di notifica della citazione era successiva alla delibera d'incorporazione, i fatti dai quali traeva origine erano comunque antecedenti ad essa (26.6.2017); inoltre per detto contenzioso escluso dalla cessione, l'art.
3. comma 2° del DL 99/2017, disponeva che le banche legittimate, sotto il profilo sostanziale e processuale tanto verso i terzi che nei rapporti interni con Intesa San
Paolo. erano le banche in liquidazione coatta ammnistrativa, nel caso in specie la
[...]
Ha inoltre evidenziato che la UR che aveva Controparte_9 espressamente precisato di volere esercitare l'azione di cui all'art. 66 L.F., era decaduta dalle azioni previste dall'art. 67, co. 1 e 2, L.F., essendo ampiamente decorsi i termini previsti
Nel merito ha contestato l'ammissibilità della domanda difettandone i presupposti in quanto: b) che occorreva distinguere: da una parte, la questione della revocabilità dell'atto di cessione dalla revocabilità dei presunti “pagamenti” effettuati in favore della banca, poiché l'eventuale dichiarazione d'inefficacia della cessione del credito in garanzia non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme richieste, in quanto la UR avrebbe anche dovuto dimostrare l'ulteriore e contestato fatto del “pagamento” in favore della banca medesima da parte del debitore ceduto di cui non vi era alcuna evidenza;
c) che non vi era stata alcuna lesione del patrimonio della fallita, atteso il funzionamento della cessione del credito “in garanzia”
(com'è nel caso di specie):d) che il curatore non aveva né allegato né dimostrato «che l'azione revocatoria era esercitabile da alcuno dei creditori concorrenti, non derivando l'azione di cui all'art. 66L.F. dal fallimento, oltre a contestare la sussisteva l'eventus damni, atteso che esso andava valutato alla data di stipulazione dell'atto di cessione in garanzia e avrebbero dovuto incidere sull'insolvenza della fallita, incidenza non rilevata e comunque non provata dalla UR;
che era carente il consilium fraudis, ovvero la scientia damni, non avendo peraltro il curatore né allegato né provato che la fosse a CP_5 conoscenza della circostanza che l'atto di disposizione potesse essere lesivo delle ragioni
3 dei pregressi creditori concorrenti;
che in ogni caso l'atto di cessione del credito in garanzia non valeva (né vale) di per sé a costituire la prova che il disponente conoscesse del pregiudizio e che avrebbe pregiudicato le ragioni dei creditori: il curatore non ha provato i pagamenti dei quali aveva richiesto la revocatoria;
della documentazione contabile prodotta dalla medesima UR oltre che dall'istituto convenuto emergeva che nessuna somma aveva percepito in pagamento, essendo le somme rimaste nella disponibilità della fallita, che le aveva utilizzate per pagare i fornitori della fallita medesima, solo verso i quali la curatela avrebbe potuto e dovuto coltivare le proprie pretese. Pertanto era infondata la domanda di restituzione formulata in seno all'atto di citazione, non avendone controparte neppure compiutamente allegato i presupposti. Concludeva nel modo seguente «Voglia
l'On.le Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2. nel merito, Controparte_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto sia in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con la prima memoria citata la UR ha contestato l'assunto difensivo avversario secondo cui il credito ceduto era rimasto nella disponibilità della società cedente e produceva a sostegno alcuni stralci della procedura esecutiva mobiliare ( iscritta al tribunale di Ragusa al n. 1135/17 R.G.E ) dai quali si poteva evincere che la chiamata a rendere CP_5 la propria dichiarazione di terzo pignorato, aveva reso dichiarazione negativa in ragione dell'avvenuta cessione del credito in proprio favore pur dando atto che al momento del pignoramento sul conto corrente intestato alla società fallita risultava un saldo attivo.
Deduceva la UR che da tale condotta tenuta dalla Banca cessionaria nell'ambito di detto giudizio esecutivo “emergeva che l'indisponibilità delle somme insistenti sul conto corrente, in ragione della cessione di credito, conferendo alla stessa una funzione solutoria” e pertanto così agendo la “aveva arrecato un grave pregiudizio alle CP_5
Cont ragioni dei creditori, privati della maggiore garanzia patrimoniale della , rappresentata proprio dal credito vantato nei confronti del Controparte_7 integralmente ceduto alla che la responsabilità della dunque, va CP_11 CP_5 individuata proprio nella condotta antigiuridica posta in essere con rappresentata dalla sottrazione della garanzia patrimoniale costituita dal credito vantato dalla medesima nei confronti del , ceduto all' senza che ve ne fosse un'apprezzabile Controparte_7 CP_2 motivazione, se non quella fraudolenta sopra esplicitata”….. La conseguenza di tale condotta ha prodotto un ingente danno che non potrà che essere quantificato nella somma
4 corrispondente agli importi versati dal a pari ad Controparte_7 Controparte_5
€ 238.843,82”.
Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) in via preliminare, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni già esposte nell'atto di citazione che si intendono nel presente integralmente riportate;
B) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 66 L.F., il contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa
[...] [...]
Notaio in Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T;C) in via Per_1 subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, già CP_5
per aver dolosamente sottratto garanzie patrimoniali ai creditori sociali del
[...] Pt_2
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in €
[...]
238.843,82; D) condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite”.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 1313/2023 pubblicata il 12.9.2023 che dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrando nel merito della domanda l'ha rigettata Controparte_2 rilevando non provati i presupposti necessari richiesti per il suo accoglimento e di conseguenza ha condannato la UR al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2023, affidato ai motivi
[...] di seguito esposti.
Si è costituito l' che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_2 dell'appello ha formulato in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale appello contro la statuizione di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, chiedendone in riforma l'accoglimento ed ha reiterato ai sensi dell'art 326 cpc le proprie difese rimaste assorbite dalla decisione.
All'udienza collegiale del 17 novembre 2025 la causa sulle note conclusive già in atti è stata posta in decisione.
Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'appellata sentenza: a) in via principale e nel merito, revocare, dichiarandone l'inefficacia nei confronti del Parte_1
ex art. 66 L.F., il contratto di cessione del credito a rogito della Dott.ssa
[...] [...]
Notaio in Comiso, registrato in Vittoria (RG), al n. 2112 serie 1T, e per l'effetto Per_1 disporre la restituzione delle somme indebitamente incassate pari ad € 238.843,82; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata, già CP_12
[...] per aver dolosamente sottratto garanzie patrimoniali ai creditori sociali del Fall.to
[...]
Cont
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in €
238.843,82; c) condannare in ogni caso all'integrale rifusione delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. dell'art. 92 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. 28/2010”.
Conclusioni appellato- appellante incidentale-: Voglia la Corte di appello di Catania, contrariis rejectis: In rito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutti i motivi di appello formulati dal avverso la sentenza Parte_3
n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n.3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da Controparte_2
a controparte con PEC del 14 settembre 2023; Nel merito, rigettare integralmente
[...]
l'appello principale proposto dal avverso Parte_3 la sentenza n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n. 3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da
[...]
a controparte con PEC del 14 settembre 2023, in quanto completamente Controparte_2 destituito di fondamento sia in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande formulate col medesimo atto di appello, confermando la predetta sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato le domande formulate dal
e, nel caso in cui sia ritenuto fondato in tutto Parte_1
o in parte l'atto di appello, accogliendo le eccezioni e deduzioni difensive svolte in narrativa e riproposte anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., Voglia
l'Ecc.ma Corte di appello di Catania, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
1. in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2. nel merito, Controparte_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, con i successivi scritti difensivi e con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto sia in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In subordine, ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 1313/2023 del 13 settembre 2023 resa dal Tribunale Ordinario di Ragusa nel procedimento RG n. 3808/2019/CC del predetto Tribunale, notificata da Controparte_2
a controparte con PEC del 14 settembre 2023, e per i motivi tutti esposti in narrativa,
[...] riformare la sentenza appellata limitatamente e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di estromettendola dal giudizio. Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Con il primo motivo la parte censura come erronea ed illogica la motivazione adottata dal giudice di prime cure per rigettare la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia della cessione del credito e ciò in violazione dei principi contenuti nell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 cod. civ., dovuto: alla sussunzione errata dell'atto di cessione dei crediti ritenuta in garanzia e non come dovuto con funzione solutoria;
sul presupposto errato che difettava la prova dell'eventus damni e della scientia damni.
Con riferimento alla prima censura deduce la parte che avrebbe errato il giudice di prime cure nel qualificare in garanzia l'atto di cessione del credito formalizzato in data 29.9.2016, priva cioè di efficacia di pagamento, in quanto dal tenore dell'atto veniva ceduto l'intero credito che la società poi fallita vantava nei confronti del per € Controparte_7
562.458,51 per l'esiguo corrispettivo di € 50.000,00, ricevuto con l' apertura di credito in conto corrente, e poiché l'elevato divario tra le due contrapposte prestazioni non trovava altra logica spiegazione se non che nell'intento della cedente di sottrarre le proprie risorse ai creditori per arrecare loro un grave pregiudizio, l'eventus damni era insito nella cessione come pure era evidente , per analoghe ragioni, che anche la Banca cessionaria era consapevole degli effetti che tale cessione avrebbe prodotto sui creditori. Osserva, inoltre, che sarebbe rimasta sguarnita di prova la deduzione avversaria, secondo la quale le somme provenienti dall'appalto e accreditate sul conto corrente erano state utilizzate dalla correntista per il pagamento di creditori o fornitori, in quanto tale allegazione era stata al contrario smentita dalla dichiarazione resa dalla medesima in sede di CP_5 pignoramento presso terzi in quanto in quell'occasione quest'ultima nonostante avesse dichiarato che il conto corrente intestato a rgistrava un Parte_1 saldo attivo aveva reso dichiarazione negativa per la motivazione che il credito le era stato ceduto , e ciò dimostrava che le somme giacenti sul conto corrente non erano nella disponibilità della società poiché in tal caso avrebbero potuto essere assegnate al creditore pignorante. Dalla dichiarazione resa dalla in detto procedimento esecutivo CP_5 presso terzi l'appellante fa, quindi discendere: la prova che la cessione del credito aveva effetti solutori;
che la reale finalità della cessione di credito, era quella di sottrarre le somme ricavate dall'appalto alla garanzia patrimoniale generica ai creditori;
che vi era il coinvolgimento della cessionaria nella predetta operazione in termini di participatio fraudis;
che tale condotta “ha arrecato un grave pregiudizio alle ragioni dei creditori, privati della maggiore garanzia patrimoniale della Pt_1 Parte_1 rappresentata proprio dal credito vantato nei confronti del Controparte_7 integralmente ceduto alla . CP_5
7 Con il secondo motivo di appello la parte si duole dell'omessa pronuncia sulla propria domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento del danno procurato dalla CP_5
a seguito del proprio comportamento antigiuridico, che aveva richiesto nell'importo
[...] corrispondente alle somme indebitamente sottratte alla disponibilità dei creditori . Deduce la parte, ritornando a ribadire quanto dedotto con il precedente motivo di appello in merito all'eventus damni, che anche con riguardo alla banca doveva trarsi la conclusione che la stessa era consapevole dell''eventus per aver sottratto la garanzia patrimoniale in CP_13 favore dei creditori pignoratizi, rendendo nella qualità di terzo pignorato dichiarazioni negative circa l'esistenza di crediti attribuibili agli stessi rendendo così infruttuose le procedure esecutive individualmente intentate dai singoli creditori dall'altro, con la concessione dell'anticipazione in conto corrente dell'importo di € 50.000,00 avrebbe contemporaneamente aggravato lo stato di dissesto finanziario della società e a supporto di detta prospettazione richiama il contenuto della sentenza della Corte di legittimità n.
18610/2021.
Continua l'appellante con l'altra censura, a criticare l'operato del primo giudice che avrebbe anche dovuto “distinguere da un lato la revoca dell'operazione di cessione del credito, che appare motivata per le ragioni suesposte, e, dall'altro, il fatto che la banca avesse , di propria iniziativa, erogato nuovo credito alla società, pur conoscendone lo stato di insolvenza. Un'operazione visibilmente fraudolenta, quale la concessione di nuovo credito ad una società insolvente, da un lato non può elidere l'antigiuridicità e la lesività di un'operazione di cessione del credito, ad essa anteriore ed a sé stante, che la banca neppure si è preoccupata di difendere, in quanto è oggettivamente indifendibile, stante
l'evidente illogicità e sproporzione, dall'altro costituisce a sua volta fonte di responsabilità dell' , costituendo elemento ulteriore a riprova delle modalità CP_2 attraverso cui lo stesso ha operato” .Pertanto, la condotta antigiuridica dalla cessionaria risultava sia dalla sconveniente operazione del cedente che a fronte della cessione del proprio credito ammontante ad € 562.458,51 aveva ottenuto l'apertura di credito in conto corrente per € 50.000,00,” sia dalla prova della conoscenza dello stato di grave esposizione debitoria della società, raggiunta attraverso la produzione documentale, avrebbe dovuto condurre il giudicante a ritenere accertata la responsabilità della convenuta, CP_5 condannandola al risarcimento del danno nella misura pari ad € 238.843,82.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia errata la statuizione disposta in punto di spese di lite pronunciata in violazione dell'art. 92 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 del D.
Lgs. 28/2010 in quanto non si sarebbe tenuto conto che l'odierno appellante appellato non aveva partecipato al procedimento di mediazione introdotto dalla UR, a norma del
8 D.Lgs. n. 28/2010 deducendo “l'intervenuta carenza di legittimazione passiva, giusto contratto di ritrasferimento crediti del 10/07/2017 e successivo addendum del 19/01/2018, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26/06/2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici della Banca Popolare di Vicenza S.pA. e
[...]
, e del D.M. n. 187 del 25/06/2017”. Sostiene parte appellante che poiché tale Parte_4 ragione addotta da per non partecipare e alla mediazione è stata Controparte_2 rigettata dal giudice di prime quest'ultimo avrebbe dovuto diversamente disporre sulle spese di lite in applicazione dell'art. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, vigente al momento dell'introduzione della domanda, che recitava “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile” e comunque in applicazione. dell'art. 92 del c.p.c. nella misura in cui realizza un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti. E ciò con la conseguenza che, la mancata partecipazione alla mediazione deve ritenersi un comportamento dal quale deve discendere la condanna alle spese, anche per la parte non soccombente”.
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Deve preliminarmente darsi atto che è rimasta incontestata la deduzione dell'odierno appellato che la UR era decaduta dall'esercizio delle azioni previste dall'art. 67, co. 1
e 2, L.F, essendo decorso i termini ivi previsti.
Inoltre, deve evidenziarsi che agli atti di causa non è stato prodotto nulla, eccetto la sentenza dichiarativa di fallimento, volto a rendere noto l'ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, così come nulla si rinviene per poter affermare o escludere l'esistenza di un attivo fallimentare e ancor meno per determinarne la sua eventuale consistenza.
Pertanto prima di entrare nel merito dei motivi di appello e decidere se l'azione revocatoria ordinaria fallimentare è inammissibile, come deduce l'appellato, trattandosi di cessione del credito in funzione di garanzia e non in funzione di pagamento di un debito pregresso scaduto ed esigibile;
e, prima ancora di entrare nel merito della domanda di restituzione, modificata in quella di risarcimento del danno, per il corrispondente importo delle somme accreditate dal sul conto corrente intestato alla società, Controparte_7 che deve darsi atto, come risulta dagli estratti conto prodotti dalla medesima UR (in allegato atto introduttivo) non sono state incamerate dalla Banca cessionaria ma sono rimaste nella disponibilità della società cedente poi fallita che, come deduce l'odierno appellato, le avrebbe anche utilizzate per la gestione e svolgimento della propria attività
9 di impresa sotto forma di pagamento a terzi di beni e servizi, sicchè detti pagamenti potrebbero anche sotto altro profilo essere esentati dalla revocabilità, in applicazione dell'art 67 comma III della L.F. che la giurisprudenza più recente della SC reputa applicabile anche alla revocatoria ordinaria ex art 2901 cc e art 66 L. F. Cass.n.2176/2023;
n. 1147/2023; 1697/2023), bisogna innanzitutto esaminare l'eccezione di giudicato sollevata dall' nel proprio atto di costituzione nel grado che ha Controparte_2 dedotto non censurate alcune autonome ragioni della decisione capaci di sorreggerne l'esito
Bisogna quindi partire dall'analizzare le motivazioni indicate in sentenza per compararle con i motivi di censura sopra illustrati.
Il primo giudice ha così motivato la propria decisione “ La Corte di Cassazione, con ordinanza della I sezione civile, n. 5658 del 2.3.2021, ha precisato che, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F., è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Ebbene, nel caso di specie non risulta provato né l'ammontare del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, né la preesistenza delle ragioni creditorie, atteso che l'unico credito che viene esemplificativamente citato è quello per il cui recupero era stata avviata la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1135/2017 R.G. Trib. Ragusa, nascente da una cambiale del 22.3.2017, di epoca, dunque, successiva alla cessione del credito, risalente al
29.9.2016.Ritiene il curatore di poter presuntivamente ricavare l'eventus damni dall'apparente sproporzione tra l'ammontare del credito ceduto in garanzia e l'importo del credito ottenuto sul conto corrente, ma di fatto non fornisce prova nemmeno del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto della detta cessione. Né può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento era onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il
10 soddisfacimento dei creditori, onere, tuttavia, dallo stesso non adempiuto, anche in considerazione della natura della cessione di credito con funzione di garanzia, sopra meglio descritta. Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, la domanda va rigettata, non avendo il curatore assolto all'onere probatorio su di lui gravante”.
I predetti principi sopra enunciati in sentenza oltre ad essere condivisibili sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure alla fattispecie all'esame , ove la UR ha omesso di: contestualizzare sotto il profilo temporale la nascita dei crediti dedotti pregiudicati dall'atto di cessione del credito e quindi anche la loro preesistenza rispetto all'atto di cessione;
il loro ammontare;
l'entità e consistenza del patrimonio residuo, e tali aspetti indispensabili per l'ammissibilità della domanda sono stati ribaditi dalla Corte di
Cassazione nelle successive pronunce .
Ed infatti “Il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria exarticolo
66 della legge fallimentare e articolo 2901 del Cc, deve dimostrare, sotto il profilo dell"eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l"eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. Al riguardo, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie-comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro. (Cass n.27986/2024; n. 36033/2021).
Inoltre si è anche precisato che “In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo
11 o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo “Cass. n. 19515/2019)
Poi, “In caso di revocatoria ex art 66 L.F.” invero, non può trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, al contrario, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe su chi ne eccepisca la mancanza l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dell'attore (cfr. Cass. n. 21492 del 2011; Cass. n. 19963 del 2005). E ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro lato, tale onere, in ossequio al principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 8931 del 2013; Cass. n. 1902 del 2015; Cass. n. 16221 del 2019).
Che dunque spetta al curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell'atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti (cfr. Cass. n. 9565 del 2018; Cass. n. 2336 del
2018; Cass. n. 8931 del 2013; più di recente, Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 1489 del
2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1998; conf., Cass. n. 26331 del 2008).
Pertanto, deve ritenersi che il primo giudice ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto operanti in materia e, quel che prima di tutto rileva in questa sede, è che le ragioni condivisibili sottese al rigetto della domanda per la mancata prova della ricorrenza delle condizioni per la sua ammissibilità, non sono state censurate dalla difesa della UR fallimentare che pertanto a questo punto, visti i limitati motivi di censura può affermarsi che non ha alcun interesse al loro esame, poiché in tesi - anche ad ipotizzare un eventuale accoglimento di parte o anche di tutte le doglianze proposte -ciò non condurrebbe in ogni caso alla riforma della sentenza.
Ed infatti costituisce principio consolidato quello che“ Nell'ipotesi in cui la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.” ( Cass.
n.9071/2024; n. 5102/2024; 7796/2023).
Infine, va detto che non sono condivisibili né tantomeno sono efficaci le deduzioni espresse dalla UR in sede conclusionale per contrastare l'eccezione della sua controparte di
12 mancata specifica impugnazione di alcune ragioni della decisione. Ed infatti il rimando che l'appellante formula in sede conclusionale alle proprie argomentazioni avversative alla decisione, che deduce essere contenute a pag.3 dell'atto di appello, vale ripetere non costituiscono vere ed efficaci censure sia perché non si confrontano con la ratio decidenti;
per altro verso, difettano del requisito di specificità richiesto dall'art 342 cpc, che rappresenta per l'appunto condizione di ammissibilità dell'appello. Ed infatti, non risulta che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata ne siano state contrapposte altre ad opera della parte appellante, articolate in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice (Cass. n 18932/2016) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata
(Cass. 13151/2017).
Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U n. 27199/2017).
&&&
Alla pronuncia di inammissibilità consegue l'assorbimento del motivo di appello incidentale proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022 in ragione del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00) con applicazione dei valori minimi tariffari stante la bissa complessità delle questioni trattate.
In argomento, deve darsi conto che il Giudice delegato al fallimento con provvedimento del 5.10.2023 nel dare atto che nel fallimento non sussistevano i fondi sufficienti per pagare le spese processuali per promuovere il presente giudizio d' appello, ha disposto, ai sensi dell'art 144 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, che la UR fallimentare venisse ammessa al patrocinio a carico dello Stato e se quest'ultima è stata, come detto, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, in ambito di spese nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30
13 maggio 2002, n. 115, non vale a riversare a carico dell'Erario anche le spese che la parte ammessa è condannata a pagare in favore dell'altra , risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del D.P.R.cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cfr. Cass. Civ, ordinanza n.
10053, del 19 giugno 2012).
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del
2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma
1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 1285/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1313/2023, pubblicata il 12.9.2023, così provvede rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1313/2023 pubblicata in data 12.9.2023, che conferma condanna la ” al pagamento Parte_1 delle spese processuali del grado, che liquida in favore di , in persona Controparte_2 del rappresentante legale, in complessivi € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, €2.127,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
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