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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 121 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 09/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione con compensazione delle spese di lite e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in CP_1
sostituzione dell'avv. LUCA MAJORANO la quale si riporta alla memoria in atti ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. ( ), dal quale è CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.2.2023 , assumendo che aveva Parte_1
inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
consistente in ““tenosinovite della caviglia” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta con una menomazione pari o superiore al 7%. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda per assenza della CP_1
prova dell'esposizione al rischio.
Escussi alcuni testimoni ed espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il CTU dott. ha evidenziato che “l'interessamento tendineo specificamente Per_1
denunciato dal ricorrente (tendinopatia achillea in calcagno di GL in base a quanto riportato sulle note a sostegno sopra citate) non risulta sufficientemente CP_1
documentato in base agli accertamenti strumentali eseguiti dopo le visite dello specialista ortopedico (dott. che pose, evidentemente su base Persona_2
esclusivamente clinica, la suddetta diagnosi”
Lo stesso CTU ha concluso, tenuto anche conto della documentazione medica acquisita che, non si ravvisano i presupposti medico-legali per riconoscere l'origine professionale della patologia denunciata dal sig. in data Parte_1
31/08/2022, definita, in modo estremamente generico, come “tenosinovite caviglia”
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite sono compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Avezzano, 9 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza