Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
La revoca della liberazione anticipata presuppone che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, sicché, nel caso in cui le pene inflitte siano riunite in un provvedimento di cumulo, è necessario che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.
Commentario • 1
- 1. Art. 54https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 32412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32412 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
324 12/ 1 6 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N.298/2016 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 10936/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RA N. IL 22/11/1967 avverso l'ordinanza n. 1360/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 06/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesc Solgour, due the diverto l'amillaments con rinvio dell orduanya Mi que Udit i difensor Avv.; M of Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 6 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, accogliendo la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, revocava, ai sensi dell'art. 54 ord. pen., comma 3, le ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Catania dell'11/2011, del 9/2/2012 e del 6/4/2013, con le quali era stato concesso il beneficio della liberazione anticipata a AN TO, condannato a varie pene, confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 14/5/2013, confluito poi in quello successivo del 7/6/2014, per avere egli commesso successivamente nel corso dell'esecuzione altri delitti non colposi, per i quali aveva riportato condanna irrevocabile.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non ha considerato che la liberazione anticipata revocata era stata concessa in riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo del 21/4/2011, assorbito, dapprima in quello del 14/5/2013, quindi in quello del 7/6/2014, ed aveva compreso il precedente cumulo dell'1/12/2010, nonché le pene comminate con le sentenze del 26/1/2006 del Tribunale di Catania, ли sezione distaccata di Giarre, e del Tribunale di Catania del 12/3/2009 e del 25/2/2009. Ciò nonostante, il beneficio era stato revocato senza fosse stato previamente sciolto il cumulo materiale di pene, al fine di verificare quale delle condanne fosse in esecuzione al momento della commissione dei reati che hanno determinato la revoca. In tal modo il Tribunale non ha rispettato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la revoca della liberazione anticipata è ammessa in presenza di due condizioni, ovvero che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo, e che sia stato commesso dopo la concessione della liberazione anticipata in relazione alla pena in esecuzione al momento della perpetrazione del nuovo reato.
3. Con requisitoria scritta del 19 maggio 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. AN Salzano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo la fondatezza dei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Va premesso che la disposizione contenuta nell'art. 54 ord. pen., comma 3, prevede la possibilità di procedere alla revoca della liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiato successivamente commetta un "delitto non colposo" per il quale riporti 1 condanna irrevocabile. Dalla formulazione testuale della norma, che non contiene alcuna limitazione sotto il profilo temporale, si deduce che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata Cass., sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, rv. 197473) e che costituiscono condizioni per poter legittimamente operare la revoca del beneficio: -la commissione di delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
-l'intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
-l'accertamento della responsabilità del condannato per tale delitto con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena. Inoltre, ai fini dell'individuazione del momento temporale di verificazione della causa della revoca, successiva alla concessione, va considerata la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerti.
1.1 Come già affermato da questa Corte con orientamento condiviso e che si riafferma in questa sede (Cass. sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012, Parisi, rv. 252270; sez. 1, n. 44353 del 18/11/2008, Sapia, rv. 242100; sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, Grado, rv. 233323), allorchè il nuovo delitto sia commesso nel corso dell'esecuzione di pena risultante da provvedimento di unificazione di una pluralità di pene concorrenti, è necessario che la nuova violazione sia commessa esclusivamente nel periodo di esecuzione della condanna o delle condanne, cui è riferito il beneficio concesso: se la liberazione anticipata sia concessa indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate, analogamente la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in 1.2 Si è altresì affermato che in tali situazioni: ли corso la loro esecuzione. -la revoca non deve essere limitata alla sola frazione semestrale, nel quale è stato commesso il delitto, ma deve riguardare la complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti relativi all'intero arco temporale di espiazione della pena cumulata (Cass., sez. 1,. n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri, rv. 220146; sez.
1. n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, rv. 198343; sez. 1,. n. 2809 del 14/06/1993, Della Fortuna, rv. 195668); -non possono esservi inclusi i periodi di liberazione anticipata concessi in relazione a semestri successivi alla data di commissione del nuovo delitto (Cass., sez. 1, n. 659 del 12/03/1990, Filizzola, rv. 183958); -se poi il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta 2 criminosa che la giustifica (Cass., sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991, Bocchini rv. 187487). Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'operazione di scioglimento del cumulo materiale o giuridico delle pene unificate, da condurre in sede esecutiva ogni qual volta apporti un qualche beneficio al condannato, va riferita anche alla revoca della liberazione anticipata, al fine di rispettare il canone valutativo, che pretende l'inerenza del beneficio eliminato alle pene in esecuzione.
1.3 La considerazione del caso in esame alla luce dei superiori principi, induce a ritenere che il principio di scissione del cumulo materiale non sia stato invocato a proposito dalla difesa;
per quanto dedotto in ricorso ed avvalorato dalla produzione documentale ad esso allegata, risulta che il TO ha commesso i delitti di evasione e furto, considerati quale causa di revoca della liberazione anticipata, in data 15/6/2013, ossia in un momento storico nel quale stava espiando le pene cumulate, oggetto, dapprima del provvedimento di unificazione del 21/4/2011, che le aveva determinate in anni quattro, mesi uno di reclusione ed in mesi sette di arresto, quindi del successivo decreto del 14/5/2013 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che, incluso quello precedente, lo aveva aggiornato in anni cinque e mesi uno di reclusione ed in mesi sette di arresto in relazione alla ulteriore condanna emessa dal Tribunale di Ragusa in data 4/12/2006, irrevocabile il 14/6/2011, confermando la decorrenza dell'esecuzione dalla data del 16/1/2010 e stabilendo la sua conclusione al 19/3/2014, tenuto conto di centottanta giorni di liberazione anticipata. Pertanto, resta dimostrato in via documentale che la perpetrazione dei nuovi delitti si è verificata nel corso dell'espiazione delle pene cumulate, come determinate nel primo provvedimento e dopo che in relazione alle stesse il condannato aveva fruito dei tre provvedimenti che gli avevano accordato il beneficio revocato, emessi nelle rispettive date dell'11/2011, del 9/2/2012 e del 6/4/2013. Tali rilievi, contrariamente a quanto rappresentato dal P.G., convincono della correttezza della decisione contestata e della superfluità di procedere allo scioglimento del cumulo materiale, dal momento che risultano chiaramente individuate le condanne in esecuzione al momento della commissione dei delitti, ritenuti causa della revoca del beneficio accordato al ricorrente, le cui pene all'epoca erano ancora in espiazione in regime di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del proponente al pagamento delle processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Acauſe Vecchio Monica Boni Massimo Vecchio 3