Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1234
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Sentenza 28 gennaio 2003

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In tema di cessazione, per diniego di rinnovazione, della locazione di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978, richiede che l'immobile sia destinato all'esercizio della stessa attività o di un'attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente e, inoltre, che essa sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella svolta dal conduttore; la valutazione del requisito della affinità delle attività, involgendo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, coerente e completa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1234
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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