Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8668 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
1 O L L O B Reg. gen. N° 7589/1999. E attuale. Udienza del 22 marzo 2001 P A L D 574 I ISO D D CASSAZIONE8668/0 1 C C IO IO E R D D U IU 5 REPUBBLICA ITALIANA 4 G L A T .N T IN NOME DEL B OL ALIANO N S A L Croll 19767 ELIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere e h i ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.P.S. s.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso l'avv. Domenico Battista, che la difende, unitamente all'avv. Piero Napolitano, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
-
contro
MITIS s.r.l.. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 175. presso l'avv. Giuseppe Calà, che la difende, unitamente all'avv. Brunella Confalonieri, in forza di mandato in atti: 7589/1999 s.r.l. M.P.S. MITIS s.r.l. 515/01 Udienza del 22 marzo 2001. Presidente relatore Riggio. 2 controricorrente - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano in data 13 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12 novembre 1997 la s.r.l. MITIS conveniva dinanzi al Giudice di pace di Milano la M.P.S. s.r.l., per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di un telefono cellulare e la condanna della convenuta alla जे पी restituzione del prezzo di £. 1.451.800, oltre interessi. Esponeva l'attrice di avere acquistato dalla convenuta tale telefono per destinarlo al proprio legale rappresentante IO LI. Essendosi il telefono, dopo pochi giorni dall'acquisto, dimostrato inidoneo all'uso, era stato sostituito dalla venditrice con altro apparecchio. Poco dopo anche il nuovo apparecchio si era dimostrato inidoneo all'uso, per cui era stato riconsegnato alla venditrice per essere riparato. Purtroppo, però, anche dopo la riparazione il telefono si era rivelato inefficiente. La convenuta, costituitasi, sosteneva che dopo la riparazione il telefono era perfettamente funzionante, e che comunque, udite le nuove rimostranze dell'acquirente, gli aveva suggerito di spedirlo alla casa costruttrice, la Ericsson di Roma, per un esame più accurato, ma il LI aveva rifiutato. Chiedeva quindi il rigetto della domanda. 7589/1999 s.r.l. M.P.S. MITIS s.r.l. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente power: relatore Riggio. 3 Dopo la nomina di un c.t.u. e l'espletamento dell'incarico da parte dello stesso il giudice di pace, con sentenza del 13 novembre 1998, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la società M.P.S., in base a due motivi di ricorso, cui resiste la società MITIS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente sostiene la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 113, 2° comma, c.p.c. e 118, 2° comma, delle disp. att. c.p.c.. osservando che poiché la controversia è di valore inferiore a due milioni di lire, il giudice di pace era obbligato a decidere secondo equità, ma il principio equitativo applicato al caso concreto non era stato indicato dal giudicante, né nella istruttoria né nella sentenza. Deve pertanto ritenersi che il n o giudice di pace ha giudicato secondo diritto, ma ciò gli sarebbe stato consentito solo in caso di coincidenza tra il principio equitativo scelto con quello della norma giuridica, e di ciò avrebbe dovuto fare menzione nella sentenza. Il motivo è infondato. In base alla nuova formulazione dell'art. 113 c.p.c. il ricorso all'equità da parte del giudice di pace, qualora venga chiamato a decidere controversie di valore non superiore a due milioni di lire, si presume in modo assoluto, indipendentemente dal fatto se detto giudice abbia dichiarato di avere applicato un principio equitativo o una norma di legge rispondente ad equità, o semplicemente una norma di legge senza alcuna precisazione in merito. Pertanto non era affatto necessario che il giudice di pace facesse alcuna delle precisazioni indicate dal ricorrente, né nella sentenza né durante l'istruttoria. 7589:1999 s.r.l. M.P.S. MITIS s.r.l. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente : relatore Riggio. 4 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, per avere il giudice di pace affermato di fondare la propria decisione sulla relazione del c.t.u., definita pregevole per approfondimento dei vari aspetti considerati, nonché per tecnica di indagine e di rilevamento, senza approfondire il contenuto di tale relazione tecnica che, pur avendo ritenuto che i test effettuati sul telefono cellulare avevano dimostrato la non funzionalità dello stesso, era contraddittoriamente pervenuta a tale conclusione dopo una serie di considerazioni di segno contrario. Anche tale motivo deve essere disatteso, in quanto inammissibile. न जी La sentenza non è affatto carente di motivazione né contraddittoria, poiché in realtà fa riferimento alla relazione del c.t.u., il cui contenuto il giudicante non era tenuto a richiamare estesamente. E' il ricorrente, invece, che avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali le conclusioni del consulente non potevano essere poste a fondamento della decisione del giudice di pace, e quindi determinavano una carenza totale di motivazione o una contraddittorietà della stessa tale da renderla totalmente inadeguata. E' noto, infatti, che secondo la più recente giurisprudenza (vedasi per tutte Cass. Sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716) le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili in cassazione solo per violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie o di norme processuali (tra cui rientra anche la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione solo apparente) Ciò non ricorre nel caso di specie poiché la ricorrente, mediante una dettagliata cronistoria delle indagini eseguite dal c.t.u., ed affermando che solo dall'estero la 7589/1999 s.r.l. M.P.S. MITIS s.r.l. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente a relatore Riggio. 5 comunicazione non sarebbe stata possibile. sollecita in sostanza solo una interpretazione della relazione tecnica diversa da quella data dal giudice di pace. L'infondatezza o inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 125800 oltre a £. 600.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2001. OL GI esk He President врахметь IL CANCELLITRE C1 ezo O L L 4 O 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA B .3 E N ) Roma 25 GIU. 2001 E , E 1 N C 9 IO 9 A Z -1 P C1IL CANCELLIERE A 1 I R -1 Telazio T D 1 IS E 2 G . E IC L R D 9 A 3 IU D E E G 6 T 4 E N . E .N S T E T T R (IS A 7589/1999 s.r.l. M.P.S. MITIS s.r.l. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Studiom& relatore Riggio.