Sentenza 6 novembre 2024
Massime • 1
In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 47016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47016 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). Sul punto, Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». L'abnormità - in definitiva - è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale;
di qui il corollario che non sarebbe conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per impiegarlo in modo improprio al fine di far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né diversamente rimediabili. In altri termini, l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, 2 At4 integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall'ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Logico corollario di tali premesse è che l'abnormità funzionale e quella strutturale non costituiscono manifestazioni ontologicamente distinte ed eterogenee, ma si saldano nell'ambito di un fenomeno unitario, caratterizzato dalla carenza o dalla assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, sottolineando il carattere derogatorio dell'istituto dell'abnormità, ne ha evidenziato la natura eccezionale, proprio in considerazione della deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione ed ha, inoltre, chiarito che, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi procedimentale, la stessa va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo» ovvero lo costringa ad una forzata inazione processuale, mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Ancora di recente Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, ha dato seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.: dunque, una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti». Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l'ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l'atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione». Analoga 3 necessità di demarcazione si coglie rispetto alle ipotesi in cui l'atto contrasti con singole disposizioni processuali, presidiate dalla sanzione della nullità: in questo ambito, infatti, «la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento», onde va escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità, «perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.». Per ciò che qui interessa, dunque, dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale;
una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto illegittimo da parte del pubblico ministero. 3. Tracciate le coordinate esegetiche della categoria di invalidità evocata dal ricorrente, va anzitutto rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità della richiesta di archiviazione di un procedimento nei confronti di ignoti adottata dal giudice delle indagini preliminari, perché depositata non nelle forme imposte dall'art. 111-bis comma 1 cod. proc. pen., per come vigente al momento del deposito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 87 commi 1 e 3 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 del 2022 e 3 commi 1 e 7 d.m. 29 dicembre 2023 n. 217. Va ancora precisato che, per quanto si ricava dagli atti trasmessi e dallo stesso provvedimento impugnato, il procedimento in questione era stato oggetto di una richiesta cumulativa di archiviazione di plurimi procedimenti nei confronti di ignoti, presentata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 415 comma 4 cod. proc. pen. e 107-bis disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Ciò premesso deve rilevarsi che alcuna disposizione attribuisce al giudice delle indagini preliminari il potere di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione, potendo egli solo disporre l'archiviazione del procedimento ovvero procedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 409 cod. proc. pen. nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 415 comma 3 dello stesso codice. Né tale potere è ricavabile dal disposto dell'art. 111-bis comma 1 cod. proc. pen. (o di altra norma), che non sanziona con l'inammissibilità il deposito analogico delle richieste presentate dagli abilitati interni in violazione dell'obbligo di depositarle telematicamente. E prova ne sia 4 che, per quanto riguarda, ad esempio, il deposito degli atti di impugnazione la violazione del suddetto obbligo previsto dall'art. 582 comma 1 cod. proc. pen. è sanzionato con l'inammissibilità in forza dell'espressa previsione contenuta in tal senso nell'art. 591 comma 1 lett. c) dello stesso codice di rito. 3.2 Ma anche volendo ritenere irrilevante il ricorso da parte del giudicante alla categoria dell'inammissibilità, in quanto non pregiudicante in astratto la possibilità di riproporre la richiesta non soggetta a termini di decadenza, e volendo invece ritenere che il provvedimento adottato deve leggersi quale declaratoria di irricevibilità della richiesta, i termini della questione non mutano, poiché alcuna disposizione autorizza il giudice a rifiutare il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, laddove per l'appunto non altrimenti previsto, una mera irregolarità che non determina l'inesistenza dell'atto. 3.3 L'abnormità strutturale della decisione impugnata si apprezza vieppiù nell'esame della sua motivazione, che propone una interpretazione del tutto arbitraria e comunque errata dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la disposizione che consente di derogare all'obbligo posto dal citato art. 111-bis comma 1 per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici necessari per il deposito telematico. Che il concetto di "malfunzionamento" evocato dal legislatore nel contesto normativo di riferimento sia quello di impedimento "assoluto" di utilizzazione dei sistemi suddetti. Non solo la lettera della disposizione citata non offre indici testuali che avvallino l'interpretazione restrittiva propugnata dal giudicante, ma questa collide con la stessa ratio della norma, che è all'evidenza, come peraltro asseverato dalla Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 cui si deve la sua introduzione, quella di prevedere soluzioni alternative in grado di garantire il completo e tempestivo dispiegamento degli strumenti processuali in ogni caso in cui ciò non sia consentito attraverso l'accesso alla modalità telematica. Infatti il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. 3.4 E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, dispiegato nell'art. 1 comma 5 I. n. 134 del 5 2021, ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedimentali. Ed in tal senso poco importa se il compendio normativo di riferimento imponga l'obbligo o la mera facoltà di procedere al deposito di un determinato atto. Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano. Deve pertanto ritenersi pacifico che, qualora l'applicazione dedicata al deposito telematico non abbia consentito in un dato momento di procedere con tale modalità alla presentazione delle richieste cumulative di archiviazione dei procedimenti a carico di ignoti per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 415 cod. proc. pen., rimane integrato il presupposto del malfunzionamento del sistema ai sensi ed agli effetti dell'art. 175-bis cod. proc. pen. 3.5 Non di meno, con riferimento ad entrambe le ipotesi di malfunzionamento disciplinate, rispettivamente, nei commi 1 e 4 dell'art. 175-bis citato, il d.lgs. n. 150 del 2022 nel comma 3 dello stesso articolo ha previsto, quale soluzione "alternativa ed effettiva" alle modalità telematiche, che gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, al fine di evitare stalli nell'attività processuali. E' dunque la stessa previsione legislativa che, per garantire il tempestivo svolgimento delle attività processuali, impone in ogni caso il ricorso al deposito analogico, rimanendo dunque priva di fondamento l'ulteriore argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui il pubblico ministero, nell'impossibilità di procedere a richieste massive di archiviazione per via telematica, avrebbe potuto procedere a depositare, sempre telematicamente, singole richieste per ognuno dei procedimenti contenuti negli elenchi di cui all'art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen., non spettando al giudicante stabilire le modalità alternative di deposito degli atti a seguito del malfunzionamento del sistema. 3.6 Conclusivamente sul punto va dunque osservato che, nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila aveva attestato e tempestivamente comunicato l'impossibilità di procedere al deposito telematico delle richieste di archiviazione cumulative a causa di una anomalia del sistema e che pertanto il pubblico ministero ha ritualmente provveduto a depositare la richiesta in formato analogico. Conseguentemente deve riconoscersi, sotto il profilo strutturale e per le ragioni illustrate, l'eccentricità del provvedimento impugnato. 6 4. Il decreto del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila deve poi ritenersi abnorme anche sotto il profilo funzionale, avendo determinato una evidente stasi del procedimento, posto che ha impedito il tempestivo svolgimento delle attività processuali secondo le norme che le disciplinano. Ed infatti il pubblico ministero si è venuto a trovare nell'impossibilità di procedere al deposito telematico della richiesta massiva a causa del protrarsi del malfunzionamento del sistema ed allo stesso tempo di depositarla in modalità analogica, come imposto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ragione della decisione del giudice. 5. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio in quanto abnorme e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il 6/11/2024