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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 88 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. GALLETTA C.F._1
CATERINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. RIPA C.F._2
ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/01/2025 i coniugi Pt_1
1 nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di DA il
13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie Caterina, in data 15/09/1995, e in data 15/07/2002, ad oggi entrambe maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni, ossia:
“art. 1) I coniugi - vivranno separatamente e Parte_1 CP_1
ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
art. 2) Il sig. continuerà Parte_1
ad abitare nell'appartamento sito in via Umberto I 267, a Spadafora (ME); art. 3) In relazione al mantenimento dei coniugi, questi ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra; art. 4) Al fine di disciplinare i loro rapporti di dare/avere il signor e la sig.ra dichiarano di non Parte_1 CP_1
essere tenuti reciprocamente ad alcuna prestazione di natura e contenuto economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/02/2025.
Con sentenza n. 176/2025 pubbl. il 09/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 12/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 176/2025 pubbl. il 09/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di DA il 13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra nato Parte_1
a DA (ME) l'08/11/1965, e , Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di DA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 88 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. GALLETTA C.F._1
CATERINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. RIPA C.F._2
ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10/01/2025 i coniugi Pt_1
1 nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di DA il
13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie Caterina, in data 15/09/1995, e in data 15/07/2002, ad oggi entrambe maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni, ossia:
“art. 1) I coniugi - vivranno separatamente e Parte_1 CP_1
ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
art. 2) Il sig. continuerà Parte_1
ad abitare nell'appartamento sito in via Umberto I 267, a Spadafora (ME); art. 3) In relazione al mantenimento dei coniugi, questi ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra; art. 4) Al fine di disciplinare i loro rapporti di dare/avere il signor e la sig.ra dichiarano di non Parte_1 CP_1
essere tenuti reciprocamente ad alcuna prestazione di natura e contenuto economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 03/02/2025.
Con sentenza n. 176/2025 pubbl. il 09/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 12/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 176/2025 pubbl. il 09/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di DA il 13/02/1993, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra nato Parte_1
a DA (ME) l'08/11/1965, e , Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di DA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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