Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento della funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione, sicchè non esclude la consumazione del reato l'esistenza di una fideiussione a garanzia dell'obbligo di versare all'ente pubblico gli importi riscossi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2017, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
02693-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1741 Domenico Carcano Andrea Tronci UP - 29/11/2017 Emilia Anna Giordano R.G.N. 40432/2016 Alessandra Bassi Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da De CA CO, nato ad [...] il [...] NU IA, nata in [...] il [...] EZ CA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2014 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile costituita Regione Marche, avv. Riccardo Leonardi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e l'accoglimento delle conclusioni scritte depositate;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. CA Troiani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
ая RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27 marzo 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rideterminato la pena inflitta a CO De CA, IA NU e CA EZ in due anni ed otto mesi di reclusione, applicando ai medesimi la interdizione dai pubblici uffici per pari durata in luogo della interdizione perpetua, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. CO De CA, IA NU e CA EZ, il primo in qualità di titolare e le seconde in qualità di soci accomandatari della CTR Service s.n.c. di De CA CO & C., soggetto giuridico incaricato di pubblico servizio poiché delegato dalla Regione Marche alla riscossione della tassa automobilistica regionale, sono imputati del delitto di peculato per essersi appropriati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, delle somme riscosse dai contribuenti di euro 185.333,43 e di euro 446.788,45, in Ascoli Piceno dal 30 maggio 2011 al 19 giugno 2011. 2. L'avv. CA Troiani, difensore degli imputati, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, articolando quattro motivi, identici per tutti i ricorrenti, e, segnatamente: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per errata applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, in relazione all'art. 3 del Decreto Ministeriale 13 settembre 1995, e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla polizza fideiussoria, ritenuta unicamente uno strumento di tutela della Pubblica Amministrazione;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.; la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione del teste richiesto in sede di rito abbreviato condizionato;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 133-bis e 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati. 2 W CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli stessi dedotti si rivelano diversi da quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la errata applicazione della legge agosto 1991, n. 264, in relazione all'art. 3 del Decreto Ministeriale 13 settembre 1995 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla polizza fideiussoria, ritenuta unicamente uno strumento di tutela della Pubblica Amministrazione. La motivazione della Corte di Appello era, infatti, manifestamente illogica in quanto aveva obliterato che il delitto di peculato non era configurabile a fronte della possibilità per la Regione Marche di escutere la fideiussione bancaria rilasciata dalla BCC Picena Credito Cooperativo sino alla concorrenza di euro 305.152,76, e, pertanto, di soddisfazione del proprio credito ricorrendo a tale garanzia. Il soggetto autorizzato alla riscossione della tasse automobilistiche, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali è, infatti, tenuto a fornire, ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 settembre 1999, una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della amministrazione con la quale ha stabilito la convenzione, che prevede il pagamento diretto nell'ipotesi di mancato riversamento della somme incassate. Secondo il ricorrente, nel rapporto di concessione così instauratosi, il fideiussore assume la posizione di debitore principale nei confronti della Regione e non quella di obbligato in solido con il soggetto autorizzato;
pertanto, se il concessionario non adempie, obbligato ad estinguere il debito è direttamente il fideiussore. Manifestamente illogica era, pertanto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di peculato da parte degli imputati pur in presenza di validità della polizza fideiussoria ed in caso di mancata escussione della stessa. La Corte di appello aveva, inoltre, obliterato la circostanza che la fideiussione era scaduta in data 9 aprile 2011 e che se la Regione Marche avesse disposto la sospensione della autorizzazione all'esercizio della riscossione il delitto di peculato non sarebbe stato integrato, in quanto la banca avrebbe pagato la somma dovuta;
tuttavia, la Corte territoriale, illogicamente ritenendo che la fideiussione costituisse un mero strumento di tutela per la Pubblica 3 Amministrazione, aveva ritenuto che il mancato esercizio del potere di sospensione non avesse assunto alcun rilievo.
3. La censura deve, tuttavia, essere disattesa in quanto si rivela manifestamente infondata.
4. La sentenza impugnata evidenzia congruamente come le vicende della escussione della fideiussione non elidano la sussistenza del delitto di peculato, in quanto lo stesso è stato integrato per effetto dalla interversio possessionis delle somme di danaro volontariamente operata dagli imputati. Sul conto corrente della società degli imputati, infatti, non erano confluite unicamente le somme destinate alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, si era determinata una commistione tra rapporti di vario genere, che aveva determinato lo "sconfinamento" ed il saldo debitorio del conto stesso. Se dagli imputati fosse stato utilizzato un conto corrente esclusivo per gestire i rapporti economici derivanti dal convenzione stipulata con la Regione Marche, l'istituto bancario, infatti, si sarebbe limitato a trasferire il dovuto alla creditrice in base alla provvista presente e senza dover concedere "anticipazioni" Gli imputati, invece, avevano "confuso" sul conto corrente il proprio danaro con le somme ricevute per conto della Regione Marche ed avevano fatto sistematico ricorso al credito bancario per versare le somme dovute alla Regione. La garanzia fideiussoria costituiva, inoltre, solo uno strumento di tutela della Pubblica Amministrazione, la cui operatività postulava nella specie l'incapienza del conto e, pertanto, l'avvenuta integrazione della appropriazione indebita. Le statuizioni della Corte di appello di Ancora risultano, pertanto, immuni dai vizi denunciati e saldamente fondate sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che ometta di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della Pubblica Amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342). Nel caso di riscossione di denaro per conto della Pubblica Amministrazione, infatti, il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato (Sez. 6, n. 12141 del 19/12/2008, Lombardino, Rv. 243054; Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, Bosinco, Rv. 229766). 4 Questa Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 52729 emessa in data 28 settembre 2017, ha, peraltro, già rilevato la irrilevanza ai fini della esclusione del delitto di peculato della stipulazione di un contratto di fideiussione a garanzia dell'adempimento del rapporto concessorio instaurato per il servizio di riscossione delle tasse. La fideiussione, infatti, assume rilevanza soltanto sul piano civile ed amministrativo, tenendo indenne l'ente creditore in caso di mancato versamento del dovuto da parte del concessionario, ma non assume alcun rilievo sul piano penale, atteso che il perfezionamento della fattispecie penale consegue al mancato versamento da parte del pubblico ufficiale. Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione, in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus (ex plurimis: Sez. 6, n. 53125 del 25/11/2014, Renni, Rv. 261680; Sez. 6, n. 43279 del 15/10/2009, Pintimalli, Rv. 244992). La fideiussione, nel contesto descritto, non può escludere, come opinano i ricorrenti, la configurabilità del delitto di peculato, in quanto è strutturalmente accessoria al rapporto principale di concessione e, pertanto, la sua operatività interviene solo in caso di accertato inadempimento all'obbligo del concessionario di versare e, dunque, post delictum patratum. Inammissibili si rivelano, inoltre, le censure svolte dai ricorrenti in relazione al mancato esercizio da parte della Regione Marche del potere di sospensione cautelativa del servizio di riscossione per effetto della intervenuta scadenza della garanzia fideiussoria, in quanto sono volte a sollecitare una rinnovata valutazione dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata.
5. Con il secondo motivo ricorrenti censurano la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. Manifestamente illogica si rivelava, infatti, la sentenza impugnata in ordine alla affermazione del dolo degli imputati, in quanto i medesimi avevano fatto affidamento sul pagamento della banca, perché in passato, pur a fronte di sconfinamenti negli affidamenti, i fidi non erano stati mai revocati. Era stata, pertanto, la banca e non già gli imputati a violare la clausola di buona esecuzione del contratto, non avendo avvisatofede nella tempestivamente i ricorrenti che non avrebbe più rinnovato la fideiussione e che le somme incassate sarebbero state non già trasferite alla Regione Marche, bensì utilizzare per coprire lo sconfinamento dell'apertura di credito. La commistione tra il danaro ricevuto dagli imputati quale provento degli incassi delle tasse automobilistiche e quello dovuto alla banca era, pertanto, stata operata dall'istituto di credito.
6. Anche tale censura, sollecitando una incursione della Corte di legittimità negli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza impugnata, si rivela inammissibile. Operano, infatti, nella specie i limiti tipici del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. La Corte di appello di Ancona ha, peraltro, evidenziato, tutt'altro che illogicamente, come gli imputati abbiano avuto piena consapevolezza della propria situazione debitoria in ragione della revoca dell'affidamento e delle intimazioni ad adempiere ricevute dalla banca, oltre che dagli estratti conto inviati dalla banca, che evidenziavano elevati saldi a debito. La sentenza di primo grado, richiamata sul punto dalla sentenza impugnata, ha, peraltro, congruamente rilevato come l'obbligo di tenere distinto il conto relativo al danaro riscosso per conto della Regione gravasse sugli imputati e non già sull'istituto di credito.
7. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione del teste richiesto in sede di rito abbreviato condizionato, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di appello di Ancona aveva, infatti, omesso di motivare sul punto nonostante fosse stata articolata specifica doglianza sul punto.
8. Tale motivo, tuttavia, si rivela inammissibile in quanto aspecifico, atteso che i ricorrenti non hanno precisato chi sia il teste pretermesso, né chiarito il carattere di decisività della escussione del medesimo, né il tratto della sentenza impugnata sul quale inciderebbe l'asserito vizio. E', del resto, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962). La escussione richiesta dai ricorrenti avrebbe, peraltro, ad oggetto la operatività della polizza fideiussoria e, pertanto, per le ragioni sopra esposte tale escussione è stata congruamente ritenuta non necessaria ai fini del decidere.
9. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 133-bis e 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati. Illegittimo era, infatti, il diniego delle attenuanti generiche per il solo fatto che i ricorrenti non avessero ammesso il fatto e si fossero difesi, protestando la propria buona fede in relazione ai rapporti intercorsi con la Regione Marche e con la banca, in quanto non può essere limitato il diritto dell'imputato a dichiararsi innocente. Parimenti la Corte di appello aveva omesso di motivare in merito al contesto nel quale si erano verificati i fatti, alle condizioni economiche degli imputati ed alla assenza di precedenti penali, di precedenti di polizia e di altre pendenze giudiziarie;
tali circostanze, infatti, ove valutate, avrebbero condotto la Corte di appello a concedere le attenuanti generiche. 10. Tale doglianza si rivela manifestamente infondata. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato non illogicamente assolto, in quanto la Corte di appello ha ritenuto la incensuratezza degli imputati subvalente rispetto alla "protervia" dimostrata dagli stessi, reiterando la condotta criminosa 7 nel tempo, alla entità considerevole delle somme sottratte ed alla mancanza di resipiscenza manifestata nel tentativo di traslare su terzi profili di colpevolezza. 11. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati alla refusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Regione Marche, che si liquidano in euro quattromilanovecento, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Regione Marche, liquidate complessivamente in euro 4.900,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa. Così deciso il 29/11/2017. AIL Presidente Il Consigliere estensore Fabrizio D'Arcangelo Domenico Carcano مسال بلال DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 GEN 2018 UNZY NARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O N E 8