Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' : 02705 / 03 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEPOI N LA COR PREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Presidente- R.G.N. 16893/0 Consigliere- Cron. 6165 Dott. Pietro CUCCO kel. Consigliere- Dott. Francesco MAIORANO Rep+ Consigliere- Jd. 08/11/02 Dott. SS DE RENZIŞ Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato. in RCMA VIA DI RIPETTA 22. presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'ALESSANDRO GIORGIO;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 20445/00 del Tribunale di ROMA, 4465 depositata il 22/06/00 - R.G.N. 2747/98: -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dost. Renato FINOCCHI GHERSI che ha conclus + per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma D'SS OR proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata rigettata la sua domanda di ricalcolo della indennità di buonuscita includendo gli aumenti retributivi previsti dal CCNL del 18/7/90 e quindi di condanna delle Ferrovie dello Stato al pagamento delle relative differenze. Le Ferrovie contrastavano l'appello, ma il Tribunale, con sentenza del 22/3 22/6/00, l'accoglieva e condannava la Ferrovie dello Stato Spa al pagamento della somma di £.3.698.731, oltre accessori e spese. Precisava il giudice del riesame che i commi 3° e 4° dell'art. 96 del CCNL dovevano essere unitariamente intesi: il 4° comma prevedeva che i benefici economici relativi alla parte tabellare venivano corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale;
sussisteva quindi il diritto dei dipendenti alla corresponsione integrale dei detti benefici, mentre la scansione temporale di erogazione non condizionava la maturazione del diritto, ma era prevista solo per mere esigenze contabili dell'azienda. Questa volontà contrattuale emergeva dall'intera struttura del contratto, che all'art. 38 estendeva gli aumenti economici a tutti gli istituti contributivi indiretti, evidenziando cosi che gli aumenti stipendiali dovevano essere considerati come beneficio globalmente inteso, costituendo parte integrante del trattamento fino dalla entrata in vigore del contratto. 1 La diversa interpretazione della Suprema Corte (n. 77 del 1998; 11203/98, 11031/98) non era condivisibile, in quanto la contrattazione collettiva aveva affermato il diritto anche dei lavoratori collocati in quiescenza alla corresponsione integrale dei benefici economici del CCNL. La fonte del diritto tutelato era di natură contrattuale ed era oggetto di un giudizio di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato, inoltre, i principi privatistici prevedevano che le parti potevano liberamente regolare i propri interessi;
né sussisteva alcun problema per la mancata copertura contributiva, in quanto la stessa poteva essere integrata al momento del calcolo dell'indennità. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo, articolato, motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 829 del 1973, 1362 e ss. c.c. in relazione agli art. 37, 38 e 96 CCNL 1990/92 (art. 3 CPC) deduce il ricorrente che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri anche nel nuovo regine del rapporto di lavoro continua ad essere regolata dall'art. 14 L. n. 829/73 secondo cui l'OPAFS corrisponde la somma "risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile.." ed altre due indennità. Le disponibilità economiche per questa prestazione è costituita dai versamenti a carico dei dipendenti e dell'azienda, per cui stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione vige il principio di corrispondenza tra 2 contributi ed indennità di buonuscita. Ne consegue che la detta indennità non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale sono stati versati i contributi. Il quadro normativo non è mutato nemmeno dopo la privatizzazione delle Ferrovie. L'art. 96 comma 3° del CCNL prevede che per le prestazioni a carico dell'OPAFS continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 14 L. n. 829 del 14/12/73 e quindi che deve essere preso come base di computo "l'ultimo stipendio mensile" in godimento al momento della cessazione dal servizio. L'art. 38 del medesimo CCNL ha previsto all'art. 38 che “le misure degli stipendi hanno effetto sull'indennità di buonuscita" cosa che rappresenta un puro e semplice riferimento della suddetta legge n. 829/73 che pone l'accento sugli stipendi maturati all'atto del pensionamento. Il Tribunale, andando in contrario avviso, ha disatteso il criterio ermeneutico det significato letteralė delle parole (art. 1362 c.c.) ed ha poi sbagliato nel procedere ad una interpretazione sistematica defla norma: l'art. 96, comma 4°, prevede che "i benefici economici sono corrisposti integralmente alle scadenze previste al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale"; questa norma quindi distingue il trattamento pensionistico dalla indennità di buonuscita, fissando solo per il primo un criterio di agganciamento alla dinamica salariale nel periodo di vigenza contrattuale, escludendo invece per l'indennità di buonuscita cui continua ad applicarsi la procedente disciplina legislativa. L'art. 38 del CCNL, peraltro, prevedendo che "l'attribuzione. 3 degli stipendi deve essere effettuata alle decorrenze indicate", ha escluso che vi sia una attribuzione unica al momento della entrata in vigore del contratto. Il tenore letterale delle norme applicabili non evidenzia in alcun modo lo scaglionamento temporale di un beneficio economico già interamente attribuito e stabilisce una puntuale progressione economica in rapporto a determinate decorrenze. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è fondato. La Corte ha già avuto occasione di intervenire ripetutamente nella materia, confermando le sentenze di merito che hanno escluso, in relazione al medesimo contratto 1990-92, che degli aumenti maturati dopo il collocamento a riposo del dipendente possa tenersi conto anche nel calcolo dell'indennita' di buonuscita, atteso che, a norma dell'art. 14 legge n. 829 del 1973 non si puo' tenere conto di benefici economici maturati in un momento successivo alla cessazione del lavoratore dal sevizio;
la Corte ha quindi affermato il principio di diritto, secondo cui "la contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la disciplina giuridica degli istituti legali su cui e' destinata ad incidere, con la conseguenza che, in sede di interpretazione, il giudice di merito non puo' limitarsi a seguire il criterio della letteralita', ma, ponendo la clausola contrattuale sottoposta al suo esame in relazione alle altre nonne contrattuali ed ai principi stessi dell'ordinamento, deve, tra le interpretazioni possibili, privilegiare quella che non ponga la suddetta clausola "contra legem" (Cass. n. 11080 del 5/10/99). Questo principio è stato di recente ribadito con la sentenza n. 7173 del 25/5/01 ed è pienamente condiviso dal Collegio, sul rilevo essenziale che una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali I D non possono essere computati nelle indennita' di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata. Sussistono le condizioni per la pronuncia di merito da parte della Corte, ai sensi dell'art. 384 CPC, ed il rigetto della originaria domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite, per l'intero giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da D'SS OR. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma & novembre 2002 . CONSIGLIERE EST Callo Pietrate on Franceza Maiorano IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositoto in Cancelleria 121 FEB. 2003 Boggi A/CANCELLIERE 5