Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi "uti dominus" nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d'ufficio.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino. 2. Avverso la su …
Leggi di più… - 2. Peculato, pubblico ufficiale, attività accessorie o sussidiarie, configurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2009, n. 43279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43279 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
M 43 279 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
}
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Presidente - N. 1706
- Consigliere - FRANCESCO SERPICO Dott.
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - FRANCESCO IPPOLITO Dott. N. 18286/2007
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZAĦ sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANO nei confronti di:
1) PI IV N. IL 31/08/1951
avverso la sentenza n. 316/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del
19/10/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Audia Galasse, che ha concluso per l'amullamento сом rinvis
Linductiva Udito, per la parte civile, l'Avv
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CONT R AZON:
Richieste Copia studio darDig.DEG 0,88 per cinal 12/12/03 1 LANCE RE
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di
Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza emessa in data 30-9-2005 dal GUP del Tribunale di Bolzano, ha assolto LI VI dal reato di cui agli artt. 110, 117 e 314
c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Il fatto addebitato all'imputato era di essersi appropriato, in concorso con OL IU -quest'ultimo nella qualità di soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica provinciale e, quindi, nella qualità di pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio e il LI nella qualità di titolare del conto corrente bancario sul quale era tratto il RID in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, Uffici Tributi-,
avendo per ragioni dell'ufficio o del servizio anzidetto il possesso o comunque la disponibilità del denaro derivante dalla riscossione delle tasse automobilistiche effettuata presso la ricevitoria Lotto
BZ0360 sita in via Diaz n. 12 a Bolzano e da entrambi gestita, della somma complessiva di euro 30.280,44, riferita alla settimana 28-1-
2004\3-2-2004, non versandola sul conto corrente anzidetto.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, deducendo che il giudice del gravame ha travisato i fatti, ha applicato in maniera erronea le norme e la giurisprudenza in materia di peculato, ha errato nel ritenere l'esistenza di un semplice ritardo nel pagamento ed è incorso in varie contraddizioni ed illogicità motivazionali.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel caso di riscossione di denaro per conto della Pubblica Amministrazione, la somma riscossa entra nella disponibilità e nel patrimonio della
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1 pubblica amministrazione nel momento stesso della sua consegna al pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6, 19-12-2008\19-3-2009 n. 12141).
Poiché, pertanto, tale denaro non entra mai nel patrimonio del pubblico ufficiale, quest'ultimo, nel momento stesso in cui omette o ritarda il versamento di ciò che ha ricevuto per conto della P.A., realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato, intesa come inversione del titolo di possesso, in quanto comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene, del quale ha il possesso per ragione d'ufficio (Cass. Sez. 6, 3-11-2003\20-1-2004 n.
1256; Sez. 6, 3-10-1996 n. 10020).
Va inoltre rammentato che la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 314 c.p. è punita a titolo di dolo generico;
sicchè, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo di tale reato, è sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di appropriarsi di denaro o della cosa mobile altrui, non essendo necessario che lo faccia anche al fine di trame profitto (Cass. Sez.
6, 3-11-2003\20-1-2004 n. 1256).
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha fondato la sua decisione di assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento psicologico del reato sul presupposto che il semplice ritardo nell'adempimento di un obbligo di versare a taluno determinate somme senza accampare diritti di sorta sulle stesse, cioè con espresso riconoscimento della debenza delle medesime e con promessa di versamento appena possibile, non integra il delitto di peculato;
e che nel caso in esame, il LI non ha mai contestato di dover versare alla Provincia Autonoma di Bolzano gli importi incassati in nome e per conto di tale Ente a titolo di tasse di circolazione, ma ha invocato una dilazione del termine di versamento per difficoltà improvvisamente insorte con l'istituto di credito presso il quale in quel periodo teneva il proprio conto corrente e, comunque, ha richiamato la possibilità per l'Ente
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2 medesimo di riscuotere quanto dovutogli in forza della fideiussione da lui a suo tempo prestata.
La motivazione resa si discosta, all'evidenza, dagli enunciati principi di diritto, non avendo tenuto conto del fatto che anche un semplice ritardo nel versamento delle somme riscosse vale ad integrare il reato di peculato;
e che, una volta accertato che tali somme sono state indebitamente trattenute dal pubblico ufficiale, nessuna rilevanza può assumere, al fine di escludere l'elemento soggettivo del delitto in esame, la mera intenzione di restituire il denaro riscosso. Per le stesse ragioni, l'eventuale pagamento effettuato all'Amministrazione da parte del fideiussore può venire in considerazione solo ai fini civilistici, impedendo all'ente creditore di pretendere un nuovo pagamento ad opera del pubblico ufficiale, ma non vale ad escludere la configurabilità del reato di peculato.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Trento, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della
Corte di Appello di Trento per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 15-10-2009
Il Presidenteidente Il Consigliere estensore
9. de Re Linamaters DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 NOV 2009 oggi
IL CANCELLERE C1 SUPER E
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Lidia Scalia
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