Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il requisito dell'avvenuta espiazione di una determinata parte della pena, quale previsto dall'art.176 cod. pen., va verificato facendo riferimento alla data di presentazione della richiesta e non a quella della successiva decisione, trattandosi di un presupposto e non di una condizione della richiesta medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 35648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35648 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 04/05/2001
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 3350
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - N. 043468/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA EN N. IL 16/02/1959
avverso ORDINANZA del 08/08/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della liberazione condizionale;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 8 agosto 2000 il Tribunale di sorveglianza di Torino, nel riconoscere a TA NC la qualifica di collaboratore di giustizia a norma dell'art. 58 - ter legge 26.7.1975 n. 354, dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare perché l'istante era stato condannato per uno dei reati ostativi ex art.
4 - bis dell'ordinamento giudiziario e di liberazione condizionale per non avere ancora espiato metà della condanna inflittagli nonché rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto per la breve durata della sua detenzione in Italia l'interessato non aveva avuto modo di dimostrare il proprio grado di affidabilità all'esterno, non essendogli stati concessi permessi-premio, passo necessario per godere di ampi benefici penitenziari come quello richiesto.
2. In data 14 settembre 2000 ricorre per cassazione il TA, il quale, con motivi redatti personalmente e riguardanti soltanto la liberazione condizionale, afferma che erroneamente gli è stato denegato detto beneficio, pur avendo di già espiato oltre trenta mesi di pena e si duole del fatto che all'udienza camerale dell'8 agosto 2000 non è stato discusso il procedimento n. 3550/00 r.g., come invece notificatogli.
Con memoria difensiva presentata all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 19 marzo 2001 il TA deduceva l'erronea applicazione di legge:
- in ordine all'errata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liberazione condizionale, in quanto alla data dell'udienza aveva di già espiato oltre la metà, quasi due anni e sei mesi, della complessiva pena di anni quattro irrogatagli;
- relativamente alla denegata detenzione domiciliare, dal momento che, a norma dell'art. 50 - ter legge 354/1975 i collaboratori di giustizia, qualità rivestita dal ricorrente come statuito dalla stessa ordinanza impugnata, sono ammessi a fruire di tutte le misure alternative alla detenzione;
- in merito al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché il condannato, pur mantenendo una regolare condotta inframuraria e partecipando alle attività lavorative o culturali organizzate in carcere, non aveva potuto fruire di permessi-premio ostandovi il disposto dell'art. 30 - ter dell'ordinamento penitenziario rimosso proprio con l'ordinanza impugnata con il riconoscimento della qualità di collaboratore di giustizia.
3. Il ricorso è infondato.
Innanzitutto vanno dichiarate inammissibili le deduzioni relative al rigetto delle richieste misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ampiamente illustrate nella memoria difensiva, in quanto il contenuto di detto atto deve riferirsi esclusivamente ai motivi indicati nel ricorso per cassazione, che, nella specie, non riguardavano l'impugnazione dell'ordinanza in punto di affidamento in prova e detenzione domiciliare, ma soltanto in punto di declaratoria dell'inammissibilità della liberazione condizionale. Riguardo a detto beneficio la Corte rileva che correttamente ne è stata dichiarata l'inammissibilità, in quanto per costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. 7.6.1986, ric. Salvati, Cass. pen. 1988, 1022) l'avvenuta espiazione della pena nella misura prevista dall'art. 176 c.p.p. - nella specie la metà di quella irrogata - per l'ammissione alla liberazione condizionale deve essere calcolata con riferimento alla data di presentazione dell'istanza e non a quella, come affermatosi dall'odierno ricorrente e dal requirente procuratore generale presso questa Corte, della decisione trattandosi di un presupposto e non di una condizione della domanda. L'ulteriore doglianza è inammissibile, siccome irrilevante, in quanto l'ordinanza in questione, come risulta dalla sua epigrafe, è stata emessa in relazione alle procedure iscritte ai nn. 2591+2592+2593+2594+2595/2000 del registro generale del Tribunale di sorveglianza di Torino, non risultando in nessuna parte del testo della medesima l'indicazione della procedura n. 3550/00, di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2001