Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA 10.3.3 05 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente -- R.G. N. 22173/98 Cron. 6855 Dott. Antonio VELLA Consigliere 1077 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. / Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.24/11/00 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TA LI, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L.RE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE dal Sig. IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio MICHELE, che la difende, giusta delega FASANO ORESTE -- in atti;
per diritti, 3000 - ricorrente IL CANCELLIERE -
contro
EL GA MA AS ED TT (in proprio e nella qualità di genitore), elettivamente domiciliata in ROMA VIA C COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato 80078632 CARUSO B M, difesa dall'avvocato COVIELLO GIOVANBATTISTA, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 1917 -1- nonchè
contro
TT LU, TT AN, TT EN, TT IO, TT IC, TT IS, anche in qualità di eredi di TT RM;
- intimati avverso la sentenza n. 3159/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Oreste Michele FASANO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto | ricorso;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | udito Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per ---- il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13/6790 notificata in riassunzione il 20/12/90 IO TI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il padre DO ed il fratello EN TI nonché la madre LI AN esponendo che, con privata 3/8/84, DO TI, scrittura proprietario pro indiviso del 50% di un terreno sito a Frattocchie, censito al catasto al foglio 33, part.50 intera, 588/A (definitiva 588), 667/A (definitiva 667), a lui pervenuto, unitamente al possesso, per atto del notaio D'Agostino 6/1/82, rep.10182, aveva ceduto ai figli IO e EN e alla moglie LI AN le quote di sua proprietà del detto terreno;
che successivamente, con scrittura privata 4/8/87, la AN e EN TI gli avevano ceduto la quota di proprietà indivisa sullo stesso immobile, per cui egli era divenuto proprietario esclusivo del fondo e del capannone commerciale che sul terreno era stato nel frattempo edificato, con esclusione di una piccola parte rimasta in proprietà della AN;
che i convenuti si rifiutavano di . " formalizzare la vendita con atto pubblico trascrivibile;
chiese, pertanto, che fosse ordinata al Conservatore la trascrizione della vendita. I convenuti si costituirono chiedendo il -per quelrigetto della domanda. In particolare che rileva nel presente giudizio - la AN e TI EN dedussero che la scrittura privata del 1987 costituiva la transazione con cui le parti, mettendo fine a precedenti contrasti tra loro insorti, avevano stabilito a carico di ciascuno una serie di obblighi;
poiché TI IO non aveva adempiuto agli obblighi che su di lui gravavano in forza di tale scrittura, chiesero, e J in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e la condanna del medesimo al risarcimento del danno per lire 500 milioni. Il Tribunale, con sentenza 23/3/93, accolse la domanda di TI IO rigettando ogni altra domanda. La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza 4/11/97, rigettò il gravame proposto da AN LI e da UC e RA TI (eredi di DO TI). Contro la sentenza ha proposto ricorso per soltanto la AN per tre motivi cassazione illustrati da una memoria. Degli intimati, ha resistito al gravame ' quale erede di soltanto LI IA AS TI IO, che ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano I - motivazione in ordine alla rilevanza vizi di dell'inadempimento di TI IO, che la sentenza avrebbe secondo la ricorrente corresponsione alla madre limitato alla mancata AN LI della somma di 20 milioni, mentre di maggiore gravità, ai fini della risoluzione del contratto, era stato il fatto che di non essersi egli astenuto dall'effettuare acquisti in nome della madre utilizzando la licenza а questa intestata;
la sentenza avrebbe mancato di considerare che, come risultava anche dall'atto di transazione del 4/8/87, TI IO era titolare di una propria licenza per la rivendita di mobili, né si era tenuto conto che egli non si era adoperato per il recupero di 116 milioni con conseguente espropriazione dell'istituto mutuante in danno della ricorrente;
né, infine, che il medesimo non aveva riconosciuto alla madre il diritto di servitù indicato nella transazione. Nessuna delle doglianze in cui si articola il motivo merita accoglimento. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, ha dato adeguata motivazione (v.in particolare le pagine 11 e segg.) della maggiore gravità attribuita all'inadempimento della AN rispetto a quello del figlio, prendendo in considerazione i rispettivi obblighi nascenti dalla transazione e mettendo in evidenza che era stata la AN a procrastinare l'intestazione al figlio della licenza di commercio, determinando con tale comportamento le successive, e conseguenti, inadempienze del figlio IO. I rilievi della ricorrente si traducono, quindi, in censure di merito che, in quanto tali, non sono ammissibili in sede di legittimità. II - Col secondo motivo si denuncia violazione legge (artt.1453, 1455, 1460 in relazione di all'art.2689 cod.civ. ) per avere la sentenza erroneamente escluso che agli atti mancava la prova IO agli dell'inadempimento di TI 4/8/87, pur obblighi assunti con la scrittura risultando i detti obblighi assunti con la detta scrittura;
B per non avere, inoltre, tenuto conto del fatto che il preteso inadempimento della AN era giustificato dall'art.1460 cod.civ. La censura va disattesa. Sotto il primo profilo, essa non tiene conto che la prova dell'inadempimento del TI non poteva trarsi dal fatto che il medesimo aveva assunto obblighi con la scrittura privata, ma doveva essere data dalla AN autonomamente, T il che non era avvenuto, come la sentenza ha rilevato senza che nel ricorso vengano indicati gli elementi di prova che, trascurati dal giudice d'appello, avrebbero dovuto portare a una diversa decisione. Sotto il secondo profilo, la sentenza ha ampiamente indicato perché nella specie la AN, il cui inadempimento era anteriore a quello del figlio IO, non poteva invocare a proprio favore il principi di autotutela. Trattasi, ancora una volta, di doglianze di merito inammissibili in sede di legittimità. III Col terzo motivo si lamenta la violazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1371 cod.civ. in relazione all'art.2643 stesso codice, per non avere la sentenza considerato che la scrittura privata di transazione conteneva soltanto un impegno preliminare della ricorrente а al figlio IO 1'immobile in essa trasferire indicato;
conseguentemente non poteva essere l'annotazione dell'atto nei registri disposta immobiliari, perché solo con il D.L.31/12/96 n.669, convertito in legge 28/2/97 n.30, è stata prevista preliminare di la trascrizione del contratto compravendita immobiliare. Anche tale motivo non può trovare accoglimento, in quanto ha per oggetto una questione nuova, che, come tale, non può essere prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Consegue il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. - 1 Roma, 24 novembre 2000 L'estensore sontelly DEPOSITATO IN EL Roma 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Velorico Il presidente Spartan IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Toler 60000 Box 310000 8065 12,00€ 172,10 E ENTRATE ROMA 2 31.14.06 4 Serlo Radiolo in data. 39634 177,10 altor