Sentenza 18 novembre 2011
Massime • 1
È priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all'uopo delegato dall'interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, considerato che l'art. 121 cod. proc. pen. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2011, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 18/11/2011
Dott. SAVANI Piero Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere N. 2727
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 21088/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AR TO, N. IL 02/09/1952;
2) AN IO N. IL 07/11/1957 (RINUNCIANTE);
3) LL NT, N. IL 17/01/1972;
avverso la sentenza n. 6064/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente all'art. 625 c.p., n. 7, da escludere e ad aumento pena per art. 61 c.p., n.
2. Rigetto nel resto. udito il difensore avv. Simeone per PA.
FATTO E DIRITTO
Hanno proposto ricorso per cassazione D'RO ER, NI SC (entrambi ristretti in carcere per questa causa) e PA TO (agli arresti domiciliari) avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 novembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per i reati di concorso in furto pluriaggravato (di notte, all'interno di un supermercato) e di resistenza a pubblico ufficiale, fatti del 2009.
I prevenuti, senza la concessione di attenuanti, sono stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione oltre alla multa.
Per D'RO (che in appello ha depositato anche un atto di quietanza di avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa) sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non aveva replicato ai motivi di appello, in particolare quelli aggiunti. Non era contenuto nella sentenza alcun percorso giuridico sulla struttura dei reati e sulle prove contrarie addotte dalla difesa specie in punto di elemento psicologico del reato;
2) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost., comma 6. Era stata dedotta la tesi della natura solo tentata del reato di furto mentre i giudici avevano negato qualsiasi valenza ad essa, nonostante il ripensamento immediatamente manifestato dall'imputato con l'abbandono della refurtiva e la confessione resa;
3) la erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 e il correlato vizio di motivazione. Tale circostanza è stata negata immotivatamente nonostante la difesa avesse prodotto copia della ricevuta dell'avvenuto risarcimento, essendo stata, in precedenza, anche restituita la refurtiva.
Doveva valutarsi il ravvedimento operoso dell'imputato;
4) il vizio di motivazione riguardo al reato di resistenza a p.u.. La difesa aveva argomentato in ordine al fatto che la condotta del ricorrente era consistita nel mero tentativo di fuga, fatto avvalorato dalla assenza di lesioni a carico dei Carabinieri. I giudici avevano invece accomunato tutte le condotte degli arrestati senza specificare, per ciascuno, in tempi e i momenti del comportamento integrante reato;
5) La erronea applicazione della circostanza ex art. 625 c.p., n.
7. Oggetto della sottrazione era stata una cassaforte e il contenuto di alcune casse del su per me reato, beni in relazione ai quali non era configurabile alcuna delle situazioni descritte nella norma sopra citata.
Inaccettabile era la considerazione della Corte di merito che, oltre a non motivare, aveva osservato che comunque era decisivo, ai fini del computo della pena, il fatto della integrazione di altre due circostanze aggravanti.
6) La eccessività della pena.
Per SC NI sono stati dedotti motivi in tutto analoghi, salvo , successivamente, far pervenire a questa Corte, dichiarazione dell'imputato di conferimento di delega al difensore per la rinuncia alla impugnazione: rinuncia effettivamente comunicata dall'avv. Alberto Simone a questa Corte mediante fax.
Per PA, infine, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) la erronea qualificazione del reato di furto come consumato anziché nella forma solo tentata, atteso l'incessante controllo della azione delittuosa effettuato dai Carabinieri che poi avevano proceduto all'arresto in flagranza;
2) la insussistenza della aggravante ex art. 625 c.p., n. 7;
3) la non configurabilità del reato di resistenza a p.u. e della aggravante del nesso teleologico, correlata;
4) il vizio di motivazione su tutti gli elementi fin qui ricordati;
5) la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno. Sulla posizione di SC NI deve preliminarmente osservarsi che la rinuncia al gravame, a firma del difensore all'uopo delegato dall'interessato, è pervenuta alla Cassazione soltanto nella forma del fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema che garantisse l'autenticità della provenienza. Ne consegue che essa deve ritenersi priva di efficacia in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte che evidenzia come l'art. 121 c.p.p. statuisca l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria;
mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 c.p.p., ai funzionari di cancelleria (Rv. 249829; massime precedenti conformi: N. 12623 del 1999 Rv. 214412, N. 3313 del 2000 Rv. 215579, N. 38968 del 2005 Rv. 232555, N. 6696 del 2006 Rv. 233999, N. 46954 del 2009 Rv. 245397). Nei confronti del SC dunque è destinato ad operare l'effetto estensivo della presente decisione, con riferimento all'accoglimento del motivo, di rilievo per tutti, concernente, come si vedrà, l'errato aumento di pena per l'aggravante del nesso teleologia).
Tornando all'esame dei singoli motivi di ricorso va rilevato che è inammissibile per assoluta genericità è il primo motivo articolato nell'interesse di D'RO, motivo col quale si contesta la sussistenza di adeguata argomentazione a sostegno della decisione di appello.
È pacifico, da un lato, che il giudice di secondo grado è gravato da un onere di motivazione soltanto rispetto ai punti devolutigli con l'atto di gravame sicché, per converso, risulta del tutto in contrasto con i principi di specialità e determinatezza posti dall'art. 581 c.p.p., per la formulazione dei motivi di gravame, il ricorso col quale, genericamente si deduca la assenza di motivazione, da parte del giudice dell'appello, sulla struttura del reato in contestazione.
Appare poi infondato il motivo comune ai ricorsi in esame, con il quale si rivendica la qualificazione giuridica del fatto come tentativo anziché come reato consumato.
La giurisprudenza di questa Corte è unanime nell'evidenziare che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Rv. 194483).
E questa è la situazione che i giudici del merito hanno ritenuto integrata nel caso di specie attestando che gli imputati sono stati privi di controllo da parte della polizia giudiziaria per almeno una parte della condotta delittuosa durante la quale avevano dunque acquisito la disponibilità della refurtiva.
Inammissibile per carenza di interesse è poi il motivo di gravame col quale è stata denunciata la erronea applicazione dell'art. 625 c.p. n. 7 e il correlato vizio di motivazione.
Invero il giudice dell'appello ha ribadito che le due residue aggravanti sono sufficienti - anche in presenza di eventuale elisione di quella in esame - a determinare il minimo della pena per il reato di furto pluriaggravato.
E nella specie, proprio dal minimo della pena per tale genere di reato ha preso le mosse il giudice del merito con la conseguenza che l'ipotetico accoglimento del motivo di ricorso in esame sarebbe privo di effetto pratico ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, in assenza, oltretutto, di circostanze attenuanti (vedi in senso analogo, rv 250000).
Sul tema delle richieste attenuanti va rilevato, come già anticipato, che del tutto infondato è altresì il motivo di ricorso con il quale il difensore di D'RO ha lamentato la assenza di argomentazione a corredo della decisione di negare la attenuante ex art. 62 c.p., n.
6. La Corte di merito, dando atto a pag. 3 della sentenza, che la difesa di tale imputato aveva depositato, in apertura del giudizio di appello, atto di quietanza e relativa accettazione della p.o. avente ad oggetto il risarcimento integrale dei danni, ha evidenziato, con motivazione congrua e non esposta all'ulteriore sindacato di questa Corte, che tale iniziativa (evidentemente non rilevante a titolo risarcitorio in quanto posta in essere non tempestivamente) non aveva neppure la capacità e la idoneità ad essere valutata nella prospettiva della concessione delle attenuanti generiche perché non costituente indice di resipiscenza al punto da incidere sulla considerazione della pericolosità degli imputati. Di costoro sono stati infatti valorizzati i reiterati e specifici precedenti penali e la capacità di organizzare una azione delittuosa di spiccata gravità.
È stata svalutata invece la confessione, resa a seguito di arresto in flagranza e quindi priva di valore ai fini della delineazione della capacità a delinquere dei prevenuti. Per quanto infine concerne la recidiva, non risulta che questa sia entrata nel calcolo della pena.
Il giudizio è plausibile e razionale e non spetta alla Cassazione di formularne uno diverso e alternativo.
In punto poi di trattamento sanzionatorio si osserva che, dato atto di quanto sopra, in punto di circostanze, la pena irrogata è stata mantenuta nel minimo edittale sicché al giudice non competeva un onere motivazionale più stringente di quello assolto. Infine del tutto versato in fatto è il motivo col quale si contesta la sussistenza del reato di resistenza a p.u..
I giudici hanno infatti dato atto dell'accertamento di pugni e calci da parte di entrambi gli imputati alle forze dell'ordine sicché si risolve in una inammissibile richiesta di diversa ricostruzione del fatto il motivo di gravame col quale si sostiene che i ricorrenti si sarebbero limitati a tentare la fuga.
Al riguardo, del resto, la giurisprudenza osserva che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Rv. 246412).
Deve invece accogliersi la richiesta del PG di udienza, ancorata al terzo motivo di appello formulato per PA, ma riguardante il calcolo della pena di tutti gli imputati, di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla entità della sanzione irrogata: sanzione determinata, cioè, sulla base di un calcolo assolutamente errato della incidenza della circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n.
2. Invero si legge nella sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte di merito, che la pena individuata per il reato più grave - quello di furto pluriaggravato- è stata aumentata di mesi due e Euro 100 di multa per l'aggravante comune appena menzionata.
Tuttavia, trattandosi di circostanza contestata con riferimento al reato satellite (quello di resistenza a pubblico ufficiale), il relativo effetto sulla pena non avrebbe potuto dispiegarsi al momento del calcolo di quella inflitta per il reato più grave fra quelli uniti in continuazione, ma soltanto nel computo della pena stabilità in aumento ex art. 81 c.p.. Infatti, le circostanze che abbiano relazione con i reati satelliti vanno considerate al solo scopo di adeguare l'aumento globale per l'unicità del disegno criminoso (Rv. 204840).
Trattandosi di mero calcolo aritmetico, può procedervi direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p., lett. I), tenendo conto che l'aumento per la menzionata aggravante va eliminato nella misura concretamente irrogata dal giudice in ragione del rito abbreviato prescelto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati sul solo punto del trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi due e gg 20 di reclusione ed Euro 534 di multa. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012