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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 21115/2024 r.g.a.c
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21115 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Esempio Pierluigi, C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Migliore Carolina, C.F._2
presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, esponeva di Parte_1
aver matrimonio con in Napoli in data 10.9.2009 (Atto n. 60, Controparte_1
p.II, s.A, sez.Q, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che tra i coniugi, a seguito di reciproci dissapori, era intervenuta separazione consensuale dei coniugi in virtù di omologa di separazione del Tribunale di Napoli del
03/02/2020 - Rg. 33393/2019 - cronologico 611/2020 e da allora i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, senza ripresa neppure temporanea della convivenza, essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
che successivamente alla separazione nasceva la figlia in Per_1
data 06.11.2011, minorenne, per la quale in sede di separazione veniva disposto l'affidamento condiviso;
che lui svolgeva la professione di dottore
Commercialista mentre la coniuge svolgeva attività di Agente di commercio;
che la casa coniugale concessa in locazione, al momento della separazione era stata lasciata da entrambi i coniugi, al fine di consentire alla di poter CP_1
locare un immobile di dimensioni inferiori, con un contributo versato mensilmente dal predetto a suo favore di Euro 200,00.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto previsto in sede di separazione, confermando l'affidamento condiviso della figlia minore il mantenimento di Euro 400,00 (quattrocento) a favore della piccola Per_1
a suo carico, il diritto di abitazione e pernottamento della figlia presso Per_1 la madre e il diritto di visita del padre, con revoca dell'importo di Euro
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200,00 mensili da lui corrisposto a titolo di contributo per il canone di locazione, attesa la convivenza stabile intrapresa dalla resistente.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 17.2.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.5.2025, si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
divorzio, nè all'affido condiviso della minore, contestando invece la richiesta di revoca del contributo mensile alla locazione, per euro 200, disposto in sede di separazione in suo favore, essendo completamente infondata la deduzione di parte ricorrente circa l'esistenza di una sua stabile convivenza con il suo compagno, il quale invece viveva in altro immobile, con regolare contratto di locazione;
che ella svolgeva attività di agente della Worker folletto, mentre il coniuge svolgeva l'attività di commercialista in uno studio di famiglia avviato, con notevoli guadagni, di cui non era mai riuscita a capire l'esatta portata, convivendo con una nuova compagna;
che ella pagava un canone di locazione per l'immobile in cui viveva di euro 600 (e che sarebbe salito a breve a 700 euro), oltre il condominio e le altre spese che non riusciva a coprire con il suo guadagno;
che in costanza di matrimonio aveva rinunciato alle sue ambizioni lavorative per dedicarsi alla famiglia e considerata l'età che aveva e i problemi di salute non era semplice un suo inserimento nel modo del lavoro.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma di quanto stabilito in sede di separazione circa l'affido condiviso e diritto di visita della minore, nonché, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del resistente ad euro 700,00, mensili, e disporsi un assegno divorzile in suo favore di euro 300,00 mensili.
All'udienza di comparizione, rinviata al 17.6.2025, per consentire la rinotifica del ricorso introduttivo alla convenuta, comparivano le parti con i rispettivi
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procuratori, le quali dichiaravano di essere addivenute ad un accordo conciliativo alle seguenti condizioni:
“-dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- conferma del regime di affidamento condiviso della minore con pari permanenza della stessa presso i due genitori, atteso che il padre terrà con sé la figlia, come da volontà della minore, e secondo un regime già in atto in via di fatto fra le parti, il martedì dall'uscita di scuola, con pernotto presso di lui
e accompagnamento a scuola la mattina seguente, nonché il giovedì dall'uscita di scuola, con pernotto presso il lui e accompagnamento a scuola la mattina seguente;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21.30, salvo diversa volontà della minore di pernottare dal padre anche la domenica sera;
- le parti concordano, in ragione delle diverse condizioni economiche delle parti e dell'eliminazione del contributo alla locazione dell'immobile da parte del a favore della , che il corrisponda alla Parte_1 CP_1 Parte_1
euro 570 euro mensili per il mantenimento della figlia, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie, con percezione dell'assegno unico per la figlia da parte della al 100%, per euro 120 circa mensili;
CP_1
- spese legali compensate”.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio per la decisione, con atti al Pm per le conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
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Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, si ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 17.6.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto lo stesso necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi, e rilevato che il concordato regime di frequentazione della stessa è già stato attuato in via di fatto dalle parti, così superando il banco di prova.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (Atto n. 60, p.II, s.A, sez.Q,
[...]
Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009) alle condizioni necessarie di cui
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all'accordo raggiunto all'udienza del 17.6.2025, riportato in parte motiva e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 20.6.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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