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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1728/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 15 ottobre 2025, alle ore 10:18, innanzi al Giudice, dott. CE AO PI, chiamata la causa n.
1728/2024 r.g. è comparso l'avv. Pietro Sammartano, in sostituzione dell'avv. Russo, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta, già contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Sammartano, preliminarmente rappresenta che, in ottemperanza del provvedimento precedente, è stata depositata memoria autorizzata, alla quale sono stati allegati atto pubblico a rogito del notaio del Per_1
22/10/2001 e visure ipotecarie su alla luce della documentazione depositata, insiste nelle Persona_2 conclusioni così come modificate nella memoria suddetta del 3/7/25.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:00, riaperto il verbale d'udienza in assenza del procuratore costituito di parte ricorrente,
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
CE AO PI
Pag. 1 a 6 N. 1728 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
l Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE AO PI, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo in virtù di procura alle liti allegata CP_2 all'atto di citazione;
RICORRENTE
e
(C.F: ), nata a [...] l'[...] e ivi Persona_2 C.F._1 residente nella Via XX Settembre n. 31;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 15/10/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 di ha chiesto di: “Ritenere e dichiarare che, apertasi la successione testamentaria in CP_2 morte di , nato a [...] il [...] e deceduto il 03/05/2001, la IG.ra Persona_3
è erede del de cuius, sia ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., trovandosi nel Persona_2 possesso dei beni ereditari, e non avendo compiuto l'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione e/o dall'acquisito possesso e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'476 c.c., avendo posto in essere atti e condotte che presuppongono necessariamente la volontà di accettare
Pag. 2 a 6 l'eredità; Dichiarare, conseguentemente e per l'effetto, che la IG.ra , quale erede Persona_2 di ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione;”. Persona_3
A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti di Per_2
, fideiubente nonché terza datrice di ipoteca con riguardo al contratto di mutuo del 07/03/2005,
[...] rep.n.34.955 e racc. n.9.909, ai rogiti del Not. e spedito in forma esecutiva in data Persona_4
22/05/2015 concluso tra il Banco di Sicilia s.pa. e Controparte_3
La ricorrente ha altresì dedotto: “In forza del superiore titolo: 1) la Unicredit S.p.A., prima (All.n.2),
e la successivamente (All.n.3), hanno proposto intervento nella Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare n.72/2015 R.E., pendente innanzi il Tribunale di Marsala, promossa dalla nei confronti della IG.ra , nell'ambito della Parte_1 Persona_2 quale, fra gli altri, venivano pignorati (All.n.4) gli immobili, siti in “Castelvetrano Via XX Settembre, al NCEU Fg.52 part.93 sub.10 (Cat.A/2) e part.93 sub 12 (Cat.A/2)”, che, tuttavia, con ordinanza del 14/06/2019 (All.n.5), venivano liberati dal vincolo, unitamente ad altri cespiti staggiti, e ciò in accoglimento dell'istanza di riduzione del pignoramento formulata dalla debitrice. L'esecuzione, infine, all'udienza del 26/09/2022 (All.n.6), approvato il progetto di distribuzione finale (All.n.7) delle somme ricavate dalla vendita dei soli lotti 5, 6 e 7, con parziale utile collocazione della esponente, è stata dichiarata estinta. 2) la stante i rilevanti crediti Controparte_1 rimasti incapienti, ha promosso l'espropriazione immobiliare iscritta al n.91/2023 R.E., sottoponendo a pignoramento (All.n.8) i cespiti già oggetto di riduzione nella PEI n.72/2015 e, fra gli altri, l'Appartamento in Castelvetrano, Via XX Settembre n.33, piano T-1-2, annotato al NCEU
Fg.52 part.93 sub.12. Dalla espletata CTU (All.n.9), tuttavia, è emerso che il suddetto immobile, costituente il Lotto n.2, stimato €.140.580,00, risulta formato dalla fusione delle part.lle 93 sub 10 e
93 sub 12. Fusione realizzata, senza alcuna autorizzazione edile, bensì mediante l'apertura di due vani porta, talchè pur costituendo, di fatto, un'unica unità abitativa la stessa ha mantenuto la distinta identificazione catastale delle due porzioni, una delle quali, la sub 10, non era stata pignorata […]
3) la ha, pertanto, incoato la procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 iscritta al n.128/2024 R.E. (All.n.10), sottoponendo a pignoramento, fra gli altri beni, Par l'Appartamento in Castelvetrano, Via XX Settembre n.33, 1° piano, annotato al NCEU Fg.52 part.93/10 e part.93/12. Dalla certificazione notarile, depositata nell'esecuzione n.128/2024 R.E.
(All.n.11), è emerso che […] la part.93 sub 10 è pervenuta all'esecutata , per Persona_2
l'intera nuda proprietà, salvo l'usufrutto uxorio a favore della madre, (erroneamente CP_4 indicato nella certificazione notarile per la quota di 1/2, risultando, in effetti, pari all'intero), giusta successione testamentaria in morte del proprio genitore, deceduto il Persona_3
03/05/2001, trascritta il 13/04/2002 ai nn.7945/6573 (All.n.14)”.
Pag. 3 a 6 Con comparsa conclusionale depositata il 3/7/25, a seguito di ordinanza pronunciata ex art. 101 c.p.c., la parte ricorrente modificava le proprie conclusioni così rassegnandole: “Preliminarmente
Ammettere gli atti e documenti offerti in produzione, con il ricorso introduttivo nonché con la presente memoria autorizzata, sicchè ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
Nel Merito e in Via
Principale qualora le disposizioni testamentarie vengano qualificate a titolo di successione universale, quale institutio ex re certa: Ritenere e dichiarare che, apertasi la successione testamentaria in morte di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_3
03/05/2001, regolata dal testamento pubblico, registrato il 26/10/2001 al n.1288 serie 1, giusta atto in Not.V.Amabile del 22/10/2001 rep.n.33254/9321, la IG.ra è divenuta erede Persona_2 del de cuius, sia ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., trovandosi nel possesso dei beni ereditari,
e non avendo compiuto l'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione e/o dall'acquisito. possesso e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'476 c.c., avendo posto in essere atti e condotte che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità; Dichiarare, conseguentemente e per l'effetto, che la IG.ra , quale erede di Persona_2 Per_3
, ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione;
In Subordine qualora le
[...] disposizioni testamentarie vengano qualificate a titolo di successione a titolo particolare e, dunque,
a titolo di legato: Ritenere e dichiarare che l'acquisto ope legis del legato testamentario, disposto dal de cuius in favore della figlia, IG.ra , si è definitivamente consolidato, in Persona_2 mancanza di rinunzia espressa e, in ogni caso, poiché il relativo potere si è consumato, in conseguenza di condotte e/o atti posti in essere che conclamano la volontà di accettazione del legato
e che l'hanno privata del potere di rinunziarvi, per le ragioni sopra esposte e/o per quelle di diritto he l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Dichiarare, conseguentemente, per l'effetto e in qualunque ipotesi, che la IG.ra , ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione, Persona_2 oggetto della disposizione testamentaria;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3) Nella contumacia di ritualmente citata e non comparsa, all'udienza Persona_2 dell'15/10/2025, data la natura documentale della causa, è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
4) Accoglimento della domanda.
4.1) In data 13/04/2002 è stata trascritta a Trapani la denuncia di successione, ai nn.7945/6573 di
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 3/5/2001 (v. certificato di Persona_3 morte allegato al testamento pubblico, in atti).
L'odierna convenuta è chiamata all'eredità di in virtù Persona_2 Persona_3 dell'istituzione d'erede disposta dal de cuius nel testamento pubblico a rogito Notaio del Per_1
15/9/2000.
Pag. 4 a 6 Al riguardo, appare decisiva ai fini della qualificazione quale institutio ex re certa (come osservato da parte ricorrente) la circostanza che il de cuius abbia disposto del proprio intero patrimonio in favore dei figli superstiti ( Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
, del figlio del proprio figlio premorto ( ) e della propria CP_7 Persona_5 consorte ( , contemplando, dunque, nelle proprie ultime volontà i successibili ex lege Parte_3
(cfr., in fattispecie analoga, Cass. Civ. sez. II, 09/01/2024, n.706).
4.2) Tanto precisato, occorre dire che nella specie è configurabile ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c, che si ravvisa allorquando, pur in mancanza di una dichiarazione espressa, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetti l'eredità (accettazione espressa, in questo caso), venga compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che può essere compiuto solo da chi possiede la qualità di erede.
Ebbene, emerge dalla visura storica catastale dell'appartamento annotato al NCEU al fg.52 part.93 sub 10 (in particolare all.n.17) che in data 04/12/2001 è stata presentata la voltura n.355448.1/2001- pratica n.357948, per denunzia nei passaggi per causa di morte, talché l'immobile è stato catastalmente intestato alla convenuta.
E' d'uopo evidenziare che l'avvenuta voltura catastale è indicativa, rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. Civ. sez. II, 10/04/2025, n.9436; Cass. Civ. sez. VI, 30/04/2021, n.11478; Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 10796/2009 e altre).
4.3) Inoltre, nella fattispecie in esame, ha rilievo, quale ulteriore manifestazione di atti inequivocabilmente presupponenti l'accettazione dell'eredità, la realizzazione ad opera della resistente e su bene immobile caduto in successione, sito in Castelvetrano e indentificato in catasto al foglio 52 part.93 sub 10, di un vano che mette in comunicazione permanente lo stesso con l'immobile già di proprietà della stessa e identificato al foglio 52 part. 93 sub 12, come Persona_2 evincibile dal rapporto di stima depositato dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare iscritta, a carico della resistente, al n. 72/15 R.Es. imm.
4.4) Peraltro, non risulta che la convenuta abbia rinunciato all'eredità, né che abbia accettato con beneficio di inventario, né che abbia redatto l'inventario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 485 c.c.
Ora, ai sensi della suddetta norma, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Pag. 5 a 6 Peraltro, tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cfr. Cass
15690/2020, 6275/17).
Dunque, alla luce delle motivazioni sopra esposte, deve quindi essere ritenuta Persona_2 erede pura e semplice del padre . Persona_3
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate, della natura del procedimento, della contumacia della convenuta e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara che ha Persona_2 tacitamente accettato l'eredità di nato a [...] il [...] e ivi Persona_3 deceduto il 3/5/2001;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. Trapani di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3) condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese del presente Persona_2 giudizio liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a. come per legge.
Marsala, 15/10/2025
Il Giudice
CE AO PI
Pag. 6 a 6
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 15 ottobre 2025, alle ore 10:18, innanzi al Giudice, dott. CE AO PI, chiamata la causa n.
1728/2024 r.g. è comparso l'avv. Pietro Sammartano, in sostituzione dell'avv. Russo, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta, già contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Sammartano, preliminarmente rappresenta che, in ottemperanza del provvedimento precedente, è stata depositata memoria autorizzata, alla quale sono stati allegati atto pubblico a rogito del notaio del Per_1
22/10/2001 e visure ipotecarie su alla luce della documentazione depositata, insiste nelle Persona_2 conclusioni così come modificate nella memoria suddetta del 3/7/25.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:00, riaperto il verbale d'udienza in assenza del procuratore costituito di parte ricorrente,
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
CE AO PI
Pag. 1 a 6 N. 1728 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
l Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CE AO PI, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo in virtù di procura alle liti allegata CP_2 all'atto di citazione;
RICORRENTE
e
(C.F: ), nata a [...] l'[...] e ivi Persona_2 C.F._1 residente nella Via XX Settembre n. 31;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 15/10/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 di ha chiesto di: “Ritenere e dichiarare che, apertasi la successione testamentaria in CP_2 morte di , nato a [...] il [...] e deceduto il 03/05/2001, la IG.ra Persona_3
è erede del de cuius, sia ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., trovandosi nel Persona_2 possesso dei beni ereditari, e non avendo compiuto l'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione e/o dall'acquisito possesso e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'476 c.c., avendo posto in essere atti e condotte che presuppongono necessariamente la volontà di accettare
Pag. 2 a 6 l'eredità; Dichiarare, conseguentemente e per l'effetto, che la IG.ra , quale erede Persona_2 di ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione;”. Persona_3
A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti di Per_2
, fideiubente nonché terza datrice di ipoteca con riguardo al contratto di mutuo del 07/03/2005,
[...] rep.n.34.955 e racc. n.9.909, ai rogiti del Not. e spedito in forma esecutiva in data Persona_4
22/05/2015 concluso tra il Banco di Sicilia s.pa. e Controparte_3
La ricorrente ha altresì dedotto: “In forza del superiore titolo: 1) la Unicredit S.p.A., prima (All.n.2),
e la successivamente (All.n.3), hanno proposto intervento nella Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare n.72/2015 R.E., pendente innanzi il Tribunale di Marsala, promossa dalla nei confronti della IG.ra , nell'ambito della Parte_1 Persona_2 quale, fra gli altri, venivano pignorati (All.n.4) gli immobili, siti in “Castelvetrano Via XX Settembre, al NCEU Fg.52 part.93 sub.10 (Cat.A/2) e part.93 sub 12 (Cat.A/2)”, che, tuttavia, con ordinanza del 14/06/2019 (All.n.5), venivano liberati dal vincolo, unitamente ad altri cespiti staggiti, e ciò in accoglimento dell'istanza di riduzione del pignoramento formulata dalla debitrice. L'esecuzione, infine, all'udienza del 26/09/2022 (All.n.6), approvato il progetto di distribuzione finale (All.n.7) delle somme ricavate dalla vendita dei soli lotti 5, 6 e 7, con parziale utile collocazione della esponente, è stata dichiarata estinta. 2) la stante i rilevanti crediti Controparte_1 rimasti incapienti, ha promosso l'espropriazione immobiliare iscritta al n.91/2023 R.E., sottoponendo a pignoramento (All.n.8) i cespiti già oggetto di riduzione nella PEI n.72/2015 e, fra gli altri, l'Appartamento in Castelvetrano, Via XX Settembre n.33, piano T-1-2, annotato al NCEU
Fg.52 part.93 sub.12. Dalla espletata CTU (All.n.9), tuttavia, è emerso che il suddetto immobile, costituente il Lotto n.2, stimato €.140.580,00, risulta formato dalla fusione delle part.lle 93 sub 10 e
93 sub 12. Fusione realizzata, senza alcuna autorizzazione edile, bensì mediante l'apertura di due vani porta, talchè pur costituendo, di fatto, un'unica unità abitativa la stessa ha mantenuto la distinta identificazione catastale delle due porzioni, una delle quali, la sub 10, non era stata pignorata […]
3) la ha, pertanto, incoato la procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 iscritta al n.128/2024 R.E. (All.n.10), sottoponendo a pignoramento, fra gli altri beni, Par l'Appartamento in Castelvetrano, Via XX Settembre n.33, 1° piano, annotato al NCEU Fg.52 part.93/10 e part.93/12. Dalla certificazione notarile, depositata nell'esecuzione n.128/2024 R.E.
(All.n.11), è emerso che […] la part.93 sub 10 è pervenuta all'esecutata , per Persona_2
l'intera nuda proprietà, salvo l'usufrutto uxorio a favore della madre, (erroneamente CP_4 indicato nella certificazione notarile per la quota di 1/2, risultando, in effetti, pari all'intero), giusta successione testamentaria in morte del proprio genitore, deceduto il Persona_3
03/05/2001, trascritta il 13/04/2002 ai nn.7945/6573 (All.n.14)”.
Pag. 3 a 6 Con comparsa conclusionale depositata il 3/7/25, a seguito di ordinanza pronunciata ex art. 101 c.p.c., la parte ricorrente modificava le proprie conclusioni così rassegnandole: “Preliminarmente
Ammettere gli atti e documenti offerti in produzione, con il ricorso introduttivo nonché con la presente memoria autorizzata, sicchè ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
Nel Merito e in Via
Principale qualora le disposizioni testamentarie vengano qualificate a titolo di successione universale, quale institutio ex re certa: Ritenere e dichiarare che, apertasi la successione testamentaria in morte di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_3
03/05/2001, regolata dal testamento pubblico, registrato il 26/10/2001 al n.1288 serie 1, giusta atto in Not.V.Amabile del 22/10/2001 rep.n.33254/9321, la IG.ra è divenuta erede Persona_2 del de cuius, sia ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., trovandosi nel possesso dei beni ereditari,
e non avendo compiuto l'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione e/o dall'acquisito. possesso e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'476 c.c., avendo posto in essere atti e condotte che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità; Dichiarare, conseguentemente e per l'effetto, che la IG.ra , quale erede di Persona_2 Per_3
, ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione;
In Subordine qualora le
[...] disposizioni testamentarie vengano qualificate a titolo di successione a titolo particolare e, dunque,
a titolo di legato: Ritenere e dichiarare che l'acquisto ope legis del legato testamentario, disposto dal de cuius in favore della figlia, IG.ra , si è definitivamente consolidato, in Persona_2 mancanza di rinunzia espressa e, in ogni caso, poiché il relativo potere si è consumato, in conseguenza di condotte e/o atti posti in essere che conclamano la volontà di accettazione del legato
e che l'hanno privata del potere di rinunziarvi, per le ragioni sopra esposte e/o per quelle di diritto he l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Dichiarare, conseguentemente, per l'effetto e in qualunque ipotesi, che la IG.ra , ha acquistato la proprietà dei beni caduti in successione, Persona_2 oggetto della disposizione testamentaria;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3) Nella contumacia di ritualmente citata e non comparsa, all'udienza Persona_2 dell'15/10/2025, data la natura documentale della causa, è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
4) Accoglimento della domanda.
4.1) In data 13/04/2002 è stata trascritta a Trapani la denuncia di successione, ai nn.7945/6573 di
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 3/5/2001 (v. certificato di Persona_3 morte allegato al testamento pubblico, in atti).
L'odierna convenuta è chiamata all'eredità di in virtù Persona_2 Persona_3 dell'istituzione d'erede disposta dal de cuius nel testamento pubblico a rogito Notaio del Per_1
15/9/2000.
Pag. 4 a 6 Al riguardo, appare decisiva ai fini della qualificazione quale institutio ex re certa (come osservato da parte ricorrente) la circostanza che il de cuius abbia disposto del proprio intero patrimonio in favore dei figli superstiti ( Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
, del figlio del proprio figlio premorto ( ) e della propria CP_7 Persona_5 consorte ( , contemplando, dunque, nelle proprie ultime volontà i successibili ex lege Parte_3
(cfr., in fattispecie analoga, Cass. Civ. sez. II, 09/01/2024, n.706).
4.2) Tanto precisato, occorre dire che nella specie è configurabile ipotesi di accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c, che si ravvisa allorquando, pur in mancanza di una dichiarazione espressa, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetti l'eredità (accettazione espressa, in questo caso), venga compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che può essere compiuto solo da chi possiede la qualità di erede.
Ebbene, emerge dalla visura storica catastale dell'appartamento annotato al NCEU al fg.52 part.93 sub 10 (in particolare all.n.17) che in data 04/12/2001 è stata presentata la voltura n.355448.1/2001- pratica n.357948, per denunzia nei passaggi per causa di morte, talché l'immobile è stato catastalmente intestato alla convenuta.
E' d'uopo evidenziare che l'avvenuta voltura catastale è indicativa, rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. Civ. sez. II, 10/04/2025, n.9436; Cass. Civ. sez. VI, 30/04/2021, n.11478; Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 10796/2009 e altre).
4.3) Inoltre, nella fattispecie in esame, ha rilievo, quale ulteriore manifestazione di atti inequivocabilmente presupponenti l'accettazione dell'eredità, la realizzazione ad opera della resistente e su bene immobile caduto in successione, sito in Castelvetrano e indentificato in catasto al foglio 52 part.93 sub 10, di un vano che mette in comunicazione permanente lo stesso con l'immobile già di proprietà della stessa e identificato al foglio 52 part. 93 sub 12, come Persona_2 evincibile dal rapporto di stima depositato dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare iscritta, a carico della resistente, al n. 72/15 R.Es. imm.
4.4) Peraltro, non risulta che la convenuta abbia rinunciato all'eredità, né che abbia accettato con beneficio di inventario, né che abbia redatto l'inventario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 485 c.c.
Ora, ai sensi della suddetta norma, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Pag. 5 a 6 Peraltro, tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius" (Cfr. Cass
15690/2020, 6275/17).
Dunque, alla luce delle motivazioni sopra esposte, deve quindi essere ritenuta Persona_2 erede pura e semplice del padre . Persona_3
5) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate, della natura del procedimento, della contumacia della convenuta e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara che ha Persona_2 tacitamente accettato l'eredità di nato a [...] il [...] e ivi Persona_3 deceduto il 3/5/2001;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. Trapani di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3) condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese del presente Persona_2 giudizio liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario ed iva e c.p.a. come per legge.
Marsala, 15/10/2025
Il Giudice
CE AO PI
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