Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38160 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
OR ER
IA VI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38160/2025 Roma, li, 24/11/2025
- Presidente -
AB PE RO DI
- Relatore -
Sent. n. sez. 943/2025 UP - 21/10/2025 R.G.N. 14783/2025
RO D'DR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN ES nato a [...] il [...] ND VA nato a [...] il [...] GG AN nato a [...] il [...]
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dalla Consigliera AB PE;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto per GG AN la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
per ND VA il rigetto del ricorso;
per AN ES, l'annullamento con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
uditi, altresì, l'Avv. Gianfranco Di Marcello del foro di Teramo per AN RA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; lo stesso Avv. Di Marcello, anche in sostituzione per delega orale dell'Avv. Alessandro Orlando del foro di Vasto, per GG LO, per il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'Avv. Luca Aceto del foro di Pescara per ND NN, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Teramo aveva condannato AN RA, ND NN e GG LO per tutti i reati loro ascritti, a eccezione del capo b) della rubrica, ha rideterminato la pena nei soli confronti del GG, confermando nel resto. Si è contestato agli imputati di aver consumato o tentato di consumare plurimi furti, alcuni ai sensi dell'art. 624 bis, cod. pen., meglio descritti nella imputazione [segnatamente, per AN: capi a), c), d), f), g), h), i); per ND: c), d), e), f); per GG: g), h), i), j) e k), quest'ultimo inerente alla diversa fattispecie di cui all'art. 337, cod. pen.]. Il compendio probatorio origina da altra indagine, riguardante diversi soggetti, nel corso della quale erano emersi elementi ritenuti significativi di un coinvolgimento degli imputati in una lucrosa attività criminosa, organizzata e diretta dal AN, consistente nella sistematica sottrazione di mezzi d'opera, di parti di essi e attrezzatura da cantiere con il contributo di "trasfertisti" pugliesi, tra i quali il GG, preposti anche al tempestivo trasferimento della refurtiva fuori dal luogo di consumazione dei furti per la consegna a ricettatori e riciclatori finali. Grazie all'attivazione di intercettazioni, telefoniche, telematiche e ambientali, i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della identificazione degli odierni imputati e ricostruito un modus operandi, connotato da rilevante professionalità nell'agire, stante l'accurata selezione dei cantieri, teatro delle azioni predatorie;
dalla accurata selezione della tipologia dei beni, indicativa di una meticolosa preparazione dell'azione delittuosa;
dalla rapidità con la quale, messo a segno il colpo, la refurtiva giungeva ai destinatari.
2. La difesa del AN ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto ai capi f), g) e h), avuto riguardo alla originaria imputazione: la Corte avrebbe qualificato i fatti ivi sussunti come furti in abitazione e non furti semplici come contestato dal pubblico ministero e i giudici del merito non avrebbero spiegato alcunché in ordine a tale aspetto, segnalando peraltro l'erronea indicazione del nome di battesimo dell'imputato al par.
9.4.1. della sentenza impugnata. Con il secondo, ha dedotto la illogicità della sentenza nella parte in cui i giudici del gravame hanno ritenuto congruo l'aumento operato per la continuazione, valorizzando la confessione solo in punto di condanna e non anche ai fini della dosimetria della pena e del riconoscimento dei benefici.
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Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Con il terzo, ha dedotto la illogicità della sentenza nella parte in cui si è valutata la non concedibilità delle generiche, contestandosi il giudizio formulato dal giudice del gravame quanto al rilievo delle ammissioni rese nell'interrogatorio e alla resipiscenza dimostrata dall'imputato. Con il quarto, ha dedotto illogicità della sentenza con riferimento alla decisione giudiziale di non procedere a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, rilevando che la richiesta del rito abbreviato era stata condizionata all'audizione del teste CUTI Marian, formulata al fine di accertare il punto nel quale era ubicato il mezzo oggetto di quell'azione predatoria.
3. La difesa del ND ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale in ordine al diniego della richiesta di rito abbreviato quanto al capo e) dell'imputazione, formulata con riserva di ascoltare il denunciante, cittadino rumeno non assistito da interprete, in ordine all'esattezza del punto in cui era ubicato il mezzo asportato, avendo la difesa allegato riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo e): il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, ritenendo superfluo verificare l'esatta localizzazione del mezzo sottratto e la natura del luogo quale pertinenza dell'abitazione, osservando che il parcheggio pubblico antistante un immobile posto su area pubblica non può costituire pertinenza dell'abitazione.
4. La difesa del GG ha proposto ricorso, formulando dieci motivi. Con il primo e il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del capo g): la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, quella presentata riferendosi ad altro episodio, diversità che la difesa ha inferito dalla indicazione in querela del 11/05/2023, quale data del commesso reato, laddove in imputazione si indica la notte compresa tra i giorni 10 e 11 maggio 2023. In ogni caso, la querela non sarebbe precisa in ordine alla descrizione del fatto denunciato, non avendo il denunciante fornito le risultanze delle telecamere di sicurezza, essendosi limitato ad affermare presumibilmente, nella struttura industriale erano installati sistemi di videosorveglianza.
che,
Con il terzo e il quarto, ha dedotto violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui ai capi h), i) e j) della rubrica. In particolare, quanto al primo, la difesa ha affermato che l'imputato non poteva essersi trovato a bordo della
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Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
OPEL Corsa transitata nei pressi del luogo del delitto, poiché trovato a bordo di differente mezzo pochi minuti dopo la commissione del furto;
quanto al capo i), che egli non era stato individuato nelle sue fattezze fisiche;
quanto al capo j), che non poteva considerarsi decisiva la circostanza che, al momento del furto, si trovasse in compagnia di ND NN in un luogo diverso rispetto a quello della consumazione del reato. Quanto, poi, al capo k), il deducente ha contestato che la condotta fosse qualificabile in termini di resistenza a pubblico ufficiale, nell'occorso non essendovi stata necessità di identificazione, per essere il GG ben noto alle Forze dell'Ordine e il suo telefono controllato. In conclusione, la valutazione del compendio probatorio, in riferimento a detti reati, sarebbe stata condotta cumulativamente e in maniera approssimativa e, nel trascrivere in ricorso le parti relative, si è stigmatizzata l'apoditticità, la confusione e la sinteticità del quadro indiziario, procedendo all'analisi dei singoli capi d'imputazione e proponendo una diversa ricostruzione in base alle prove esaminate dai giudici del doppio grado. Con il quinto e il sesto motivo, ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla valutazione dell'apporto concorsuale dell'imputato che si assume esser stato di minima rilevanza, contestandosi l'opposta valutazione formulata dai giudici territoriali che hanno escluso l'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen. con motivazione scarna e illogica, avendo preso le mosse da premesse certe per giungere a conclusioni incerte, avendo il GG esercitato solo compiti di manovalanza, altri essendo stati gli organizzatori e pianificatori dei furti. Con il settimo e l'ottavo motivo, ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva e al riconoscimento delle generiche: il ragionamento dei giudici sarebbe illogico, quanto alla prima, facendosi fatica, a dire del ricorrente, a rinvenire nel caso di specie un incremento della pericolosità del GG;
il giudizio negativo, quanto alle seconde, non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato è padre di tre figli, versa in precarie condizioni economiche ed è tossicodipendente. Infine, con il nono e il decimo motivo, ha dedotto analoghi vizi anche con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in detenzione domiciliare, assumendosi che tale riconoscimento avrebbe sicuramente inciso in modo minore sulla libertà del soggetto, padre di quattro figli e tossicodipendente, tenuto conto della condotta marginale del predetto.
4. Il difensore di ND NN ha depositato memoria, con la quale, sviluppati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
2. In via preliminare, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della censura articolata dalla difesa AN con il primo motivo di ricorso, in riferimento ai capi f), g) e h) della rubrica. Nel caso all'esame, l'assunto difensivo poggia unicamente sul dato riportato nella intestazione della sentenza di secondo grado, là dove si legge ai capi f), g) e h) il riferimento all'art. 624 bis, cod. pen., invero non rilevabile nella intestazione della sentenza appellata. Tuttavia, la censura prescinde completamente dal contenuto decisorio, rispetto al quale non si rinviene alcuna riqualificazione giuridica dei fatti ab origine contestati;
né si apprezza una riqualificazione di essi nella sentenza appellata, integralmente confermata quanto al AN. Del tutto irrilevante, poi, appare la erronea indicazione del nome di battesimo del ricorrente al punto 4. della parte dedicata allo svolgimento del processo: trattasi, infatti, di evidente refuso che non ha avuto alcun riflesso sulla individuazione dell'appellante, sulla prospettazione delle sue doglianze e sui motivi della decisione censurata.
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
3. Sono manifestamente infondati anche il quarto motivo formulato nell'interesse del AN, quanto alla mancata rinnovazione istruttoria relativamente al capo e) e tutti i motivi formulati nell'interesse del ND, sempre con riferimento al medesimo capo e).
3.1. La Corte d'appello, nell'esaminare l'analoga censura articolata dall'appellante AN, ha ritenuto, per le medesime ragioni, di rigettare anche il motivo formulato dal ND, avente a oggetto la mancata ammissione al rito abbreviato condizionato, precisando che la richiesta di rito abbreviato semplice era seguita al rigetto di quella di ammissione al rito condizionato all'escussione del denunciante. Pertanto, non solo è errato affermare che la Corte d'appello non ha risposto sul punto, ma è del tutto generico prospettare una violazione di legge processuale, a fronte di un orientamento consolidato che afferma che, ove l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, non riproponga la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il 5
processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, [...], Rv. 279324 - 01; Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272579-01). E, sotto tale ultimo profilo, oggetto di specifica doglianza con il quarto motivo del ricorso del AN, deve rilevarsi come il deducente non si sia minimamente confrontato con la giustificazione approntata dalla Corte del gravame quanto alla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 603, cod. proc. pen. e alla ritenuta non conducenza delle allegate riproduzioni fotografiche (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata). Sul punto, è il diritto vivente a precisare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26682001). E, del resto, in maniera coerente al suddetto principio, si è anche affermato che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282585-01). Con la conseguenza che, in tanto può esser censurata con ricorso la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte, in quanto si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285745-01). Ciò che, nella specie, non è avvenuto. La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente risposto alla censura difensiva, precisando che il cortile teatro dell'azione predatoria era compatibile per dimensioni con il mezzo parcheggiato, valutando come silenti, sul punto, le riproduzioni fotografiche allegate. Trattasi, com'è evidente, di un giudizio eminentemente in fatto, sorretto da motivazione non viziata, come tale
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Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
sottratta a questo sindacato.
3.2. Da quanto precede discende la manifesta infondatezza anche del secondo motivo articolato nell'interesse del ND, rinviandosi al diritto vivente quanto al concetto di pertinenza dalla quale era stato sottratto il bene di cui al capo e) della rubrica e alla sua idoneità a configurare la diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale;
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, [...], Rv. 28547001, in cui si è affermato, quanto al concetto di pertinenza di luogo destinato a privata dimora, che tale deve intendersi ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente a esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando neppure di un rapporto di contiguità fisica tra i beni, in fattispecie riguardante un garage, al servizio dell'abitazione principale, ubicato in diverso nell'ambito del medesimo territorio comunale).
complesso condominiale,
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6455ab01e0150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
4. Sono manifestamente infondati, oltre che generici, i primi due motivi formulati nell'interesse del GG, relativi alla asserita inidoneità della querela presentata dal SS in riferimento all'episodio di cui al capo g) della rubrica. La parte si è limitata a rilevare l'erronea indicazione del giorno del commesso reato, inferendone sic et simpliciter la diversità del fatto denunciato e introducendo un argomento conclusivo con il quale ha evocato una presunta indeterminatezza della querela stessa. La Corte, nel rispondere all'analogo motivo di gravame, ha intanto rilevato che il furto in questione aveva avuto a oggetto un escavatore Caterpillar, relegando alla categoria dei refusi l'indicazione (contenuta nell'imputazione) del tempo del commesso reato tra il giorno 10 e il giorno 11, invece che tra il giorno 11 e il giorno 12 dello stesso mese e dello stesso anno, come denunciato dal SS. Ha, poi, osservato che tale discrasia non aveva determinato alcun riflesso sul diritto di difesa, escludendo la diversità del fatto. Orbene, alla pag. 105 della sentenza appellata è riportata la querela presentata il 12 maggio 2023 da SS DE GREGORIS Aurelio, il quale ha
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descritto il mezzo nei termini riportati nel capo d'imputazione, il suo rapporto con detto bene, il luogo nel quale era custodito e dove si era consumata l'azione predatoria [all'interno di un capannone sito in Vasto (CH)], indicando con precisione l'arco temporale nel quale doveva collocarsi il furto (dalle ore 19:00 del 11 maggio 2023 alle ore 9:00 del 12 successivo), rappresentando altresì la circostanza che il mezzo era dotato di sistema GPS (grazie al quale era stato ritrovato a Foggia all'interno di un parcheggio di mezzi pesanti). II deducente ha da ciò inferito, alla luce della indicazione del tempus commissi delicti di cui al capo d'imputazione [in Vasto (CH), nella notte tra il 10 e 11 maggio 2023], la mancanza stessa della querela, essendo stata quella presentata dal SS riferita a un fatto diverso, laddove, con disarmante evidenza, in quell'atto è stata descritta proprio l'azione predatoria avente a oggetto il bene sottratto con la condotta descritta nel capo g) dell'imputazione, non avendo il deducente neppur spiegato come lo stesso escavatore possa esser stato oggetto di due distinte azioni predatorie a distanza di un giorno, con trasferimento in altra regione, il che rende la doglianza anche generica. Quanto, invece, alle restanti argomentazioni, si tratta di censure meramente confutative della valutazione del compendio probatorio operata dai giudici del doppio grado di merito in maniera conforme, avendo quelli del gravame esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 01). La difesa ha, in definitiva, opposto una lettura diversa delle prove che ha ritenuto più persuasiva e corretta, senza considerare però che tale operazione è estranea al giudizio di legittimità (sul punto, ex multis, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482 - 01 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 01; n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01), soprattutto tenuto conto che la gran parte delle risultanze probatorie inerisce a un compendio rappresentato intercettazioni, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, [...], Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).
da
5. Sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo formulati nell'interesse del GG, per le stesse ragioni in diritto sopra esposte e qui
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Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: OR ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
richiamate, quanto alla natura del sindacato di legittimità, soprattutto in ipotesi di doppia conformità del giudizio di merito. La Corte territoriale ha dato atto delle prove alle quali ha agganciato la conferma del giudizio di colpevolezza formulato dal primo giudice sulla scorta degli stessi elementi, valorizzando il contenuto di dialoghi, nel corso dei quali i complici avevano fatto specifico riferimento alle condotte predatorie poi riscontrate, ma anche all'attività di monitoraggio svolta dalla PG. Ha così analiticamente ricostruito, alle pagg. 20-27 della sentenza impugnata, le varie fasi di pianificazione ed esecuzione dei delitti perpetrati nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 [furto sub h), i tentati furti sub i) e j) e la resistenza contestata al solo GG di cui al capo k)], ritenendo, per quanto qui d'interesse, che il GG, oltre ad avere accompagnato sul posto i correi, avrebbe dovuto porsi alla guida di un mezzo, poi rimasto fermo nell'officina per avaria, essendosi messo ugualmente a disposizione del gruppo organizzato dal AN per il necessario supporto logistico. Egli, inoltre, aveva posto in essere la resistenza a pubblico ufficiale per agevolare la fuga dei complici e sottrarsi al controllo da parte delle Forze dell'ordine, azione descritta vividamente già nella sentenza appellata (cfr. pag. 178), là dove erano state stigmatizzate le pericolose manovre poste in essere dai complici tali da esporre a pericolo i militari operanti che avevano poi proceduto all'arresto nella flagranza di reato. Sul punto, peraltro, mette conto evidenziare che è considerata irrilevante, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, l'inconsapevolezza dello specifico atto d'ufficio che il pubblico agente debba eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di attività lato sensu di controllo della persona, anche ai soli fini di identificazione o di semplice pedinamento (Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, [...], Rv. 283331 01, in fattispecie in cui l'imputato, datosi alla fuga con la propria autovettura, con la quale aveva posto in essere manovre di guida pericolose per la pubblica incolumità, assumeva di non aver compreso di essere stato destinatario di un decreto di perquisizione;
Sez.2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765-01, con riferimento alla condotta di chi, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, [...], Rv. 277137-01). Di tutto ciò la difesa non ha tenuto conto, essendosi limitata a opporre che gli operanti conoscevano l'imputato e non dovevano procedere alla sua identificazione, essendo in corso intercettazioni sul telefono del correo,
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concludendo, dopo aver ritrascritto, per più di dodici pagine, il contenuto della sentenza, per l'apoditticità, confusione e sinteticità del quadro indiziario e procedendo, quindi, a effettuare l'operazione interdetta in questa sede, vale a dire, la rilettura degli elementi probatori.
6. Sono manifestamente infondati anche il quinto e il sesto motivo, formulati sempre nell'interesse del GG, con i quali si è contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., invocato sull'assunto che il GG avesse, in occasione delle azioni predatorie, posto in essere solo compiti di "manovalanza", senza partecipare alla pianificazione e organizzazione poste in essere da AN e dai ND, tutti residenti nel teramano, egli risiedendo in altra regione. Tuttavia, il ruolo dell'imputato, siccome descritto nelle due sentenze di merito, è stato ritenuto fondamentale per la buona riuscita delle azioni predatorie, avendo direttamente partecipato alla commissione della condotta tipica del furto (capo g), trasportato con la sua autovettura il soggetto incaricato di trasferire la refurtiva in territorio foggiano (capo h), assicurato la fuga dei correi (capo i) o dato supporto logistico agli stessi agevolandone la fuga (capo j). Le condotte così descritte alla pag. 29 della sentenza censurata sono, del resto, incompatibili con il riconoscimento dell'invocata attenuante secondo i principi fissati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che, per la sua configurabilità, è necessario che il contributo dell'agente si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (Sez. 6, n. 24/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 253091 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254051 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, [...], Rv. 274037 01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, [...], Rv. 281857-01).
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7. Anche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio (motivo settimo e ottavo formulati nell'interesse di GG e secondo e terzo, formulati nell'interesse di AN) sono manifestamente infondate. Quanto al diniego delle generiche, le stesse si risolvono in una critica al ragionamento svolto dai giudici del merito, saldamente ancorato ai parametri di legge (per AN essendosi valorizzati i plurimi precedenti penali anche specifici e la irrilevanza di una confessione, giunta dopo l'acquisizione di inoppugnabili evidenze e non seguita da un contributo conoscitivo inteso ad ampliare dette acquisizioni;
per GG, essendosi ritenuta congrua la pena rispetto al disvalore dei fatti, furti di rilevante valore e una resistenza posta in
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essere con modalità pericolose, essendo rimasta indimostrata la condizione di tossicodipendenza e priva di concrete connotazioni l'asserita, encomiabile condotta processuale). Nel formulare le relative censure, peraltro del tutto generiche, le difese hanno omesso di considerare la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto. È in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, posto che il loro riconoscimento rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, [...], Rv. 248737- 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, [...], Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275640-01). Ne discende che, nella specie, non è rinvenibile, nel complessivo ragionamento operato dal giudice d'appello e negli esiti sanzionatori, alcuna arbitrarietà nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge. Lo stesso dicasi quanto alla invocata (dal GG) disapplicazione della recidiva: la Corte del merito ha ritenuto la correttezza del giudizio del primo giudice a fronte dei plurimi precedenti, di cui due specifici, cui ha aggiunto quello per oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, ritenendo che le nuove condotte si ponessero lungo una linea di pericolosità crescente, tenuto anche conto della identità del bene giuridico leso in più casi, conclusivamente stigmatizzando la genericità del gravame, con il quale non erano stati allegati elementi a confutazione. Tale valutazione è, peraltro, coerente con la giurisprudenza di legittimità più rigorosa che, via via calibrando principi in precedenza affermati, ha delineato un percorso valutativo di tale aggravante speciale più coerente con la personalizzazione dell'illecito penale: infatti, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284425 -01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, [...], Rv. 274782 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01).
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E, a tali principi, i giudici del merito si sono adeguatamente attenuti, il ragionamento giustificativo avendo tenuto conto della correlazione tra le ricadute nel delitto e la prognosi di crescente pericolosità. In ordine agli aumenti per la continuazione, poi, essi sono stati censurati in maniera del tutto generica, senza considerare che, nell'atto di appello, il deducente si era limitato ad affermare (pag. 26) che l'aumento di mesi quattro di reclusione per ciascun reato satellite era sproporzionato, senza nulla allegare a sostegno di tale opinione, a fronte di una pena base poco discosta dal minimo edittale pari ad anni cinque di reclusione (art. 624 bis, comma 3, cod. pen.). Ciò configurerebbe di per sé una inammissibilità del gravame sul punto, valutabile in questa sede anche in difetto di un'espressa declaratoria nel giudizio d'appello (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, [...], Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 26270001). Ma, in ogni caso, la Corte d'appello ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali l'aumento individuato dal primo giudice non è stato considerato eccessivo, rinviando alla tipologia dei reati satellite, alla significatività del danno prodotto alle persone offese e al fatto che i delitti erano pluriaggravati, con ciò adempiendo al necessario onere motivazionale, anche ove si ritenga che il generico motivo di appello lo abbia effettivamente costituito in capo al giudice del gravame.
8. Infine, sono manifestamente infondati anche il nono e il decimo motivo, formulati nell'interesse del GG. Ancora una volta, la difesa ha opposto un mero dissenso rispetto alla decisione assunta dai giudici territoriali, all'esito di una valutazione discrezionale, sorretta però dal rinvio a precisi elementi fattuali (i precedenti specifici, l'inserimento in una collaudata e redditizia attività delittuosa, l'insensibilità ai valori dell'ordinamento comprovata dal precedente per oltraggio a pubblico ufficiale). Tali elementi sono stati ritenuti significativi ai fini della prognosi negativa formulata quanto alla futura osservanza delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva invocata che, pertanto, è stata ritenuta inidonea a svolgere la funzione risocializzante che le è propria, così adempiendo all'onere motivazionale come delineato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [...], Rv. 28821001; Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, [...], Rv. 28529501, in cui si è precisato che, ai fini della relativa prognosi, il giudice di merito non si limiti a indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono).
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9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/10/2025
La Consigliera est.
AB PE
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Il Presidente OR ER
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