CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
Massime • 1
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 40433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40433 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG IM nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, decidendo quale Giudice del rinvio sul solo punto relativo alla sostituzione della pena detentiva inflitta, ha rigettato l'istanza presentata da NN AG, accogliendo, invece la richiesta i formulata dagli altri coimputati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40433 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 19/09/2023 2. Ricorre per cassazione IM AG deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione, avuto riguardo, in particolare, alla violazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen., non sussistendo alcuna delle condizioni soggettive ostative previste da detta norma, come recentemente modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Con la sentenza rescindente (n. 42486 del 9/7/2021) la SecondaSézione di questa Corte aveva ritenuto l'insufficienza della motivazione relativa al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente e ai coindagati - fondata su un generico riferimento alle loro condizioni di vita - in quanto mancante di una concreta argomentazione in ordine alla prognosi di impraticabilità e di inidoneità delle misure sostitutive. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente (pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione), ancorando la prognosi non favorevole alle plurime condanne per reati della stessa indole, l'ultima delle quali intervenuta nell'ultimo decennio anteriore alla definizione del presente giudizio. 2.1 Ritiene il Collegio che siffatto giudizio prognostico appare viziato sotto un duplice profilo. In primo luogo, come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente ed ha nuovamente omesso di ancorare il giudizio prognostico negativo al contenuto delle singole misure sostitutive. Va, infatti, considerato che l'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente al momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea al reinserimento sociale del condannato (obiettivo che, nell'ottica della più ampia riforma delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981 operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato sostituito dalla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). 2 Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: i) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
ii) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura (ciò ai sensi del secondo comma della norma, sempre nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). La sentenza impugnata, con una motivazione estremamente sintetica, ritenendo sussistenti «le condizioni ostative di cui all'art. 58 L. 689/81», ha formulato una prognosi negativa in considerazione dei soli precedenti penali riportati dall'imputato. Ad avviso del Collegio, sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente e, soprattutto, carente di un adeguato percorso argomentativo che dia conto delle ragioni della prognosi negativa svolta. Con ciò non si vuole negare la possibile rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, ma, come già sostanzialmente affermato dalla sentenza rescindente, ai fini della prognosi negativa è necessario che il giudice dia conto in motivazione degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva (oggi pena sostitutiva, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) invocata dall'imputato o, comunque, presa in considerazione dal giudice. In altre parole, il giudizio prognostico negativo non può limitarsi ad indicare a quale fattore sia stata attribuita una valenza "ostativa", ma deve correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. 2.2 Sotto altro profilo va, inoltre, considerato che quand'anche si volesse ritenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente richiamato l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, intendendo la Corte territoriale affermare la insussistenza delle condizioni soggettive per la sostituzione previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 (sempre nella formulazione vigente all'epoca della decisione), rileva il Collegio che, come dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata, facendo riferimento ai precedenti riportati dal ricorrente, contiene una motivazione carente, non individuando specificamente/ e con adeguate argomentazioni, quale delle condizioni ostative previste dalla norma abbia ritenuto sussistente. Da un lato, infatti, manca un riferimento alla pena complessivamente comminata per effetto delle precedenti condanne che, ove superiore ai tre anni di reclusione, 3 Il Consi tensore Il Presidente consentirebbe di ravvisare la condizione ostativa prevista dal primo comma dell'art. 59. Dall'altro lato, inoltre, la sentenza impugnata fa erroneamente riferimento alla presenza, tra i precedenti penali, di una precedente condanna per reati della stessa indole intervenuta nell'ultimo decennio posto che, ai fini della sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 59, comma 2, lett. a), della legge n. 689 del 1981 (nel testo all'epoca vigente), si richiede che in tale arco temporale l'imputato abbia riportato più di due sentenze di condanna per reati della stessa indole, intendendosi per tali non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, caratteri fondamentali comuni (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 49717 del 20/09/2019, Brasile, Rv. 277467). 3. Alla luce della considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto della mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Il Giudice del rinvio terrà conto anche delle nuove disposizioni introdotte nella legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicandole alle fattispecie in esame qualora più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla mancata sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 19 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, decidendo quale Giudice del rinvio sul solo punto relativo alla sostituzione della pena detentiva inflitta, ha rigettato l'istanza presentata da NN AG, accogliendo, invece la richiesta i formulata dagli altri coimputati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40433 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 19/09/2023 2. Ricorre per cassazione IM AG deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione, avuto riguardo, in particolare, alla violazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen., non sussistendo alcuna delle condizioni soggettive ostative previste da detta norma, come recentemente modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Con la sentenza rescindente (n. 42486 del 9/7/2021) la SecondaSézione di questa Corte aveva ritenuto l'insufficienza della motivazione relativa al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente e ai coindagati - fondata su un generico riferimento alle loro condizioni di vita - in quanto mancante di una concreta argomentazione in ordine alla prognosi di impraticabilità e di inidoneità delle misure sostitutive. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al ricorrente (pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione), ancorando la prognosi non favorevole alle plurime condanne per reati della stessa indole, l'ultima delle quali intervenuta nell'ultimo decennio anteriore alla definizione del presente giudizio. 2.1 Ritiene il Collegio che siffatto giudizio prognostico appare viziato sotto un duplice profilo. In primo luogo, come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente ed ha nuovamente omesso di ancorare il giudizio prognostico negativo al contenuto delle singole misure sostitutive. Va, infatti, considerato che l'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente al momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea al reinserimento sociale del condannato (obiettivo che, nell'ottica della più ampia riforma delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981 operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato sostituito dalla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). 2 Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: i) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
ii) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura (ciò ai sensi del secondo comma della norma, sempre nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). La sentenza impugnata, con una motivazione estremamente sintetica, ritenendo sussistenti «le condizioni ostative di cui all'art. 58 L. 689/81», ha formulato una prognosi negativa in considerazione dei soli precedenti penali riportati dall'imputato. Ad avviso del Collegio, sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente e, soprattutto, carente di un adeguato percorso argomentativo che dia conto delle ragioni della prognosi negativa svolta. Con ciò non si vuole negare la possibile rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, ma, come già sostanzialmente affermato dalla sentenza rescindente, ai fini della prognosi negativa è necessario che il giudice dia conto in motivazione degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva (oggi pena sostitutiva, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) invocata dall'imputato o, comunque, presa in considerazione dal giudice. In altre parole, il giudizio prognostico negativo non può limitarsi ad indicare a quale fattore sia stata attribuita una valenza "ostativa", ma deve correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. 2.2 Sotto altro profilo va, inoltre, considerato che quand'anche si volesse ritenere che la sentenza impugnata abbia erroneamente richiamato l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, intendendo la Corte territoriale affermare la insussistenza delle condizioni soggettive per la sostituzione previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 (sempre nella formulazione vigente all'epoca della decisione), rileva il Collegio che, come dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata, facendo riferimento ai precedenti riportati dal ricorrente, contiene una motivazione carente, non individuando specificamente/ e con adeguate argomentazioni, quale delle condizioni ostative previste dalla norma abbia ritenuto sussistente. Da un lato, infatti, manca un riferimento alla pena complessivamente comminata per effetto delle precedenti condanne che, ove superiore ai tre anni di reclusione, 3 Il Consi tensore Il Presidente consentirebbe di ravvisare la condizione ostativa prevista dal primo comma dell'art. 59. Dall'altro lato, inoltre, la sentenza impugnata fa erroneamente riferimento alla presenza, tra i precedenti penali, di una precedente condanna per reati della stessa indole intervenuta nell'ultimo decennio posto che, ai fini della sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 59, comma 2, lett. a), della legge n. 689 del 1981 (nel testo all'epoca vigente), si richiede che in tale arco temporale l'imputato abbia riportato più di due sentenze di condanna per reati della stessa indole, intendendosi per tali non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, caratteri fondamentali comuni (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 49717 del 20/09/2019, Brasile, Rv. 277467). 3. Alla luce della considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto della mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Il Giudice del rinvio terrà conto anche delle nuove disposizioni introdotte nella legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicandole alle fattispecie in esame qualora più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla mancata sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 19 settembre 2023