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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1483/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2784/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 981/2026 depositato il Pag. 1 di 3 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490071717 del 28 ottobre 2024, riferito come notificato il 25 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per le annualità 2018-2022 in relazione all'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 richiedendo il versamento del complessivo importo di € 3.870,10 oltre interessi e sanzioni.
Nominativo_1Premesso di essere erede del proprio coniuge, , deceduto il 22 luglio 2022 e titolare dell'utenza cessata, con il primo motivo ha eccepito la prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale in riferimento all'annualità 2018.
Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della sanzione agli eredi, in violazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs n. 472/1997, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Parte ricorrente ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso comunicando di avere provveduto a versare le somme richieste dal Comune a seguito dell'esame della propria istanza di autotutela, richiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Roma Capitale si è costituita in giudizio argomentando in ordine all'infondatezza del ricorso, comunque accettando la rinuncia all'odierna udienza.
Motivi della decisione Va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs n. 546/1992.
Detta norma prevede infatti che il processo si estingue nel caso di rinuncia, come quella presente, ove parte ricorrente ha formalmente comunicato di non avere più interesse alla sua prosecuzione, avendo adempiuto alla propria obbligazione tributaria in accordo con l'ente impositore. Osservato che Roma Capitale ha ritualmente e formalmente accettato detta rinuncia ai sensi del terzo comma dell'art. 44 citato e ha concordato per la compensazione delle spese, non resta che decidere in conformità.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
compensa le spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
RI GF DE
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Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2784/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071717 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 981/2026 depositato il Pag. 1 di 3 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490071717 del 28 ottobre 2024, riferito come notificato il 25 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per le annualità 2018-2022 in relazione all'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 richiedendo il versamento del complessivo importo di € 3.870,10 oltre interessi e sanzioni.
Nominativo_1Premesso di essere erede del proprio coniuge, , deceduto il 22 luglio 2022 e titolare dell'utenza cessata, con il primo motivo ha eccepito la prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale in riferimento all'annualità 2018.
Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della sanzione agli eredi, in violazione del disposto dell'art. 8 del d.lgs n. 472/1997, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Parte ricorrente ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso comunicando di avere provveduto a versare le somme richieste dal Comune a seguito dell'esame della propria istanza di autotutela, richiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Roma Capitale si è costituita in giudizio argomentando in ordine all'infondatezza del ricorso, comunque accettando la rinuncia all'odierna udienza.
Motivi della decisione Va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs n. 546/1992.
Detta norma prevede infatti che il processo si estingue nel caso di rinuncia, come quella presente, ove parte ricorrente ha formalmente comunicato di non avere più interesse alla sua prosecuzione, avendo adempiuto alla propria obbligazione tributaria in accordo con l'ente impositore. Osservato che Roma Capitale ha ritualmente e formalmente accettato detta rinuncia ai sensi del terzo comma dell'art. 44 citato e ha concordato per la compensazione delle spese, non resta che decidere in conformità.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
compensa le spese.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
RI GF DE
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