CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2024, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del GIP del TRIBUNALE di MESSINA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame. FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse della Caronte e Tourist Isole Minori spa, persona giuridica indagata ex art.24 d.lgs. n.231/2001, è stato proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di ES, emesso il 21/06/2023, con il quale si autorizzava l'amministratore giudiziario dei beni in sequestro all'utilizzo delle navi Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da ES e PI LL, limitatamente alle tratte in cui doveva essere assicurato il servizio pubblico, disponendo che le somme ricavate dall'attività confluissero in un conto dedicato alla procedura e che l'amministratore suddetto curasse ogni adempimento necessario per impedire la dissipazione dei beni in sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2893 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 21/12/2023 La società ricorrente con un unico motivo eccepisce l'estraneità dall'ordinamento vigente del provvedimento impugnato, non essendo consentito acquisire alla procedura di amministrazione giudiziaria somme per valore eccedente la misura cautelare reale, alterandosi altrimenti la corrispondenza tra profitto di reato e beni sottoposti al vincolo e attribuendosi all'autorizzazione in questione valenza di ulteriore ordinanza di sequestro. 2. Il ricorso, basato sulla pretesa abnormità del provvedimento impugnato, è inammissibile. Va ribadito, infatti, il principio di diritto secondo cui in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 3, ord. n. 6743 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284188). 3. Nel caso di specie, dal testo dell'ordinanza impugnata, si rileva che le somme ricavate dall'espletamento del servizio pubblico, oggetto di autorizzazione, debbano confluire su un conto destinato alla procedura con un preciso vincolo di destinazione ossia per impedire la dissipazione dei beni sequestrati, con inerenza quindi alla gestione delle navi e all'amministrazione ordinaria delle stesse, circostanza che rende il provvedimento non solo legittimo ma non impugnabile, non senza rilevare che la censura, incentrata sulla contestata modifica del vincolo cautelare, doveva semmai essere fatta valere con il rimedio specificatamente previsto dal codice di rito, ossia con l'appello cautelare reale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa P Cf/ 0 13 M III delle ammende. 00
P.Q.M.
c:1-1 7:• 3» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle r"cfj2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Nz m- on, rn _ Ammende. =Ai C) Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 r..) V7PM
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame. FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse della Caronte e Tourist Isole Minori spa, persona giuridica indagata ex art.24 d.lgs. n.231/2001, è stato proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di ES, emesso il 21/06/2023, con il quale si autorizzava l'amministratore giudiziario dei beni in sequestro all'utilizzo delle navi Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da ES e PI LL, limitatamente alle tratte in cui doveva essere assicurato il servizio pubblico, disponendo che le somme ricavate dall'attività confluissero in un conto dedicato alla procedura e che l'amministratore suddetto curasse ogni adempimento necessario per impedire la dissipazione dei beni in sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2893 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 21/12/2023 La società ricorrente con un unico motivo eccepisce l'estraneità dall'ordinamento vigente del provvedimento impugnato, non essendo consentito acquisire alla procedura di amministrazione giudiziaria somme per valore eccedente la misura cautelare reale, alterandosi altrimenti la corrispondenza tra profitto di reato e beni sottoposti al vincolo e attribuendosi all'autorizzazione in questione valenza di ulteriore ordinanza di sequestro. 2. Il ricorso, basato sulla pretesa abnormità del provvedimento impugnato, è inammissibile. Va ribadito, infatti, il principio di diritto secondo cui in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 3, ord. n. 6743 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284188). 3. Nel caso di specie, dal testo dell'ordinanza impugnata, si rileva che le somme ricavate dall'espletamento del servizio pubblico, oggetto di autorizzazione, debbano confluire su un conto destinato alla procedura con un preciso vincolo di destinazione ossia per impedire la dissipazione dei beni sequestrati, con inerenza quindi alla gestione delle navi e all'amministrazione ordinaria delle stesse, circostanza che rende il provvedimento non solo legittimo ma non impugnabile, non senza rilevare che la censura, incentrata sulla contestata modifica del vincolo cautelare, doveva semmai essere fatta valere con il rimedio specificatamente previsto dal codice di rito, ossia con l'appello cautelare reale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa P Cf/ 0 13 M III delle ammende. 00
P.Q.M.
c:1-1 7:• 3» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle r"cfj2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Nz m- on, rn _ Ammende. =Ai C) Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 r..) V7PM