Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10843/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINO VALERIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che 1) Con lettera raccomandata a.r. del 07.09.2023, l' di
Nardò comunicava alla deducente che a seguito di verifiche, sulla pensione categoria invciv n.
07918679 della stessa, dal 1 ottobre 2021 al 30.09.2023 era risultato un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 11.241,40. 2) L' sosteneva che sulla pensione era stata CP_2 corrisposta la maggiorazione sociale\aumento sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti di legge nonché sarebbe stata corrisposta una prestazione non spettante per “irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza” - ha chiesto: Accertare CP_ e dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme pretese dall' e per l'effetto procedere all'annullamento dell'indebito pari ad Euro 11.241,40.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo le seguenti circostanze: CP_1
a) la ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile, perché invalida civile al 100%, e di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/84, entrambi con decorrenza febbraio 2019;
b) i verbali della commissione medica del 15.9.2021 e del 14.11.2022, che, in sede di revisione, la riconoscevano solo parzialmente invalida (al 75%) le sono stati regolarmente notificati;
CP_ c) l' ha eseguito i verbali citati, il che ha comportato la revoca della pensione di invalidità civile, per l'essere venuto meno il relativo requisito sanitario (inv. civ. al 100%) dal 15.9.2021 e la formazione dell'indebito che ci occupa, poiché l'accertata sussistenza, in sede di revisione, del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità civile parziale non dà luogo ad alcun pagamento in favore della sig.ra , in quanto l'assegno parziale di invalidità civile è Pt_1 prestazione incompatibile con le prestazioni di invalidità a carico dell'A. G. O., nel caso di specie con l'assegno ordinario di invalidità del quale la ricorrente è titolare dal febbraio 2019 (v. doc.ne che si produce in atti), questo per legge e la legge si presume conosciuta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti allegati alla memoria dell' risulta infatti che i verbali della commissione medica CP_1 del 15.9.2021 e del 14.11.2022 (con i quali, in sede di revisione, la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile al 75%) le sono stati regolarmente notificati rispettivamente in data 14.10.2021 e
09.12.2022, come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti in copia.
A partire dal 14.10.2021, pertanto, la ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.; l'indebito trae origine dal fatto che la ricorrente percepiva anche l'assegno ordinario, prestazione incompatibile con l'assegno di invalidità civile. Trovano quindi applicazione i principi di diritto enunciati da Corte d'Appello
Lecce, Sez. lavoro, sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza innanzi citata si legge infatti che “… sebbene CP_ l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi che la protratta CP_ mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto CP_ ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza - in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione per lungo CP_2 tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”. Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, essendo analoghe le due fattispecie.
2 Peraltro, nel caso di specie l'esistenza di una situazione di legittimo affidamento che giustifichi l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite è ulteriormente esclusa dal fatto che, come correttamente dedotto dall' , l'assegno di invalidità civile (a differenza della pensione di CP_1 inabilità) è prestazione incompatibile con le prestazioni di invalidità a carico dell'A.G.O. (nel caso di specie con l'assegno ordinario di invalidità del quale la ricorrente è titolare dal febbraio
2019) e che tale incompatibilità è prevista dalla legge e si presume quindi conosciuta.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/10/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese iripetibili.
Lecce, lì 26/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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