Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di competenza per territorio determinata da connessione, il provvedimento con cui il Tribunale per il riesame dichiara l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato più grave, facendo residuare solo reati di competenza di altro giudice, non determina il venir meno della iniziale competenza del giudice anche riguardo ai reati connessi meno gravi.
Commentario • 1
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2016, n. 15502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15502 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
15502/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti -Presidente- Sent. n.176 Maurizio Gianesini CC 04/02/2016 Giorgio Fidelbo R.G.N. 67/2016 : Ersilia Calvanese Laura Scalia Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MM LV, nato a [...] il [...] MM NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2015 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore d'ufficio di MM LV, avv. Michele Corroppoli, che ha si riporta ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata in udienza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 15 ottobre 2015, decidendo sull'istanza di riesame proposta da LV MM e NO MM, ha annullato parzialmente il provvedimento cautelare emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ritenendo M яя l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza limitatamente a taluni dei titoli ritenuti nell'originaria misura. Il medesimo Tribunale ha invece confermato l'impugnata ordinanza quanto alla ivi disposta misura custodiale inframuraria, relativamente a NO MM, ed ha sostituito la più restrittiva originaria misura con quella degli arresti domiciliari, quanto a LV MM. I Giudici del riesame hanno quindi apprezzato, per entrambi gli indagati, i necessari estremi dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione per le contestate ipotesi di concorso in turbativa della libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente nonché in corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Più puntualmente: quanto a LV MM, limitatamente al capo Z) (art. 353 cod. pen.); quanto a NO MM, limitatamente ai capi B) (artt. 319, 321, 326 cod. pen.), H) (art. 356 cod. pen.), I) (art. 356 cod. pen.), FF) (art. 353 cod. pen.), EE) (art. 353 cod. pen.), S) (art. 353 e 326 cod. pen.) e Z) (353, 326 cod. pen.). Le indicate condotte sono state attribuite agli indagati nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di legale rappresentante di società affidatarie del servizio di refezione scolastica presso una pluralità di Comuni situati in territorio campano, nell'ambito di una serie di procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione del servizio.
2. Avverso l'indicata ordinanza propongono ricorso per cassazione LV MM, in proprio, e NO MM, con il ministero di difensore, articolando quattro motivi di ricorso, il primo, ed otto motivi, il secondo, che possono riportarsi (art. 173, comma 1, Att. cod. proc. pen.) nei termini che seguono.
3. Entrambi i ricorrenti fanno valere, violazione di legge e vizi di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 405, 406 e 407 cod. proc. pen.), in ragione della ritenuta, dai Giudici del riesame, disciplina dei termini massimi di durata delle indagini preliminari e della conseguente stimata utilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini stessi. Lamentano i ricorrenti l'erroneità della regola di diritto di cui ha fatto applicazione il Tribunale del riesame, regola per la quale la natura permanente del reato per il quale si procedeva (così per la fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., inizialmente contestata) avrebbe autorizzato l'esercizio di indagini senza contenzione temporale. M 2 дя Censurano quindi i ricorrenti l'impugnata ordinanza nella parte in cui, pur annullandosi dal Tribunale, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, il capo originario dell'imputazione che contemplava l'indicata ipotesi associativa (sub lettera A della rubrica), si fossero comunque ritenuti come validi ed efficaci gli atti di indagine compiuti (intercettazioni telefoniche ed ambientali) in ragione della natura permanente del reato. Del pari, i ricorrenti denunciano l'impugnato provvedimento per non avere dato lo stesso corretta valutazione alla deduzione difensiva sulla tardività dell'attività investigativa svolta dall'ufficio inquirente in ragione dell'epoca (anno 2007) in cui era stata effettuata l'iscrizione sul registro delle notizie di reato (art. 407, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; art. 335 cod. proc. pen.).
4. Con gli ulteriori motivi di ricorso, le parti contestano l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e quindi l'erroneità in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame nel valutare il compendio di prova in ordine ai reati contestati. Ancora, i ricorrenti lamentano l'inesistenza di un quadro cautelare : legittimante l'adozione delle applicate misure, deducendo l'esistenza di vicende per le quali le società, facenti capo alla famiglia MM (Puliedil S.r.l. e SISTESI S.r.l.) e coinvolte negli episodi contestati, avrebbero cessato di operare per intervenuta decozione o comunque perché attinte da misure ostative (art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011) o ancora perché prive dei richiesti requisiti morali (art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006). Evidenza, quest'ultima, che, per la spesa difesa, avrebbe scongiurato il pericolo di reiterazione delle condotte e, in ogni caso, reso non proporzionate le applicate misure che si andavano anche a collocare in un quadro indiziario ridimensionato, nella sua portata, giusta gli annullamenti operati. All'udienza del 4 febbraio 2016, il difensore d'ufficio per LV MM si è riportato ai motivi ed a memoria depositata. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con la memoria depositata all'udienza del 4 febbraio 2016, la difesa di LV MM ha dedotto l'incompetenza per ragione di territorio del Giudice per le indagini preliminari di Napoli e la competenza di quello di Avellino. 3 Ir Caduta, tra le altre, l'ipotesi di reato di cui al capo A) (art. 416 cod. pen.), giusta annullamento del relativo titolo operato dal Tribunale del riesame, per ciò stesso, espone la difesa, in relazione alla contestazione sopravvissuta (capo Z, sulla turbata libertà degli incanti) poiché le condotte ivi contenute hanno trovato attuazione in quel di Solofra, in provincia di Avellino, la competenza per territorio sarebbe divenuta quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. La deduzione è infondata. Per l'imputazione provvisoria, si assiste infatti ad una connessione dei reati, tali la fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen. e la turbativa d'asta di cui all'art. 353 cod. pen., destinata a segnare la regola di competenza in capo al Giudice delle indagini preliminari di Napoli. La circostanza che il titolo associativo sia stato caducato dal giudice della cautela non vale ad infirmare l'indicata regola. Ed infatti nel corso delle indagini preliminari, prima della chiusura delle stesse, solo ove le ragioni della connessione determinanti la competenza tra i titoli di reato contestati siano venute meno giusta adozione del provvedimento di archiviazione non potrà essere tenuta ferma l'iniziale competenza del giudice anche riguardo ai reati connessi (Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212879).
2. Nel resto i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
3. Si trattano dapprima i motivi comuni ad entrambe i prevenuti.
3.1.Per il primo motivo, i ricorrenti lamentano l'inutilizzabilità patologica degli atti di indagine compiuti e su cui resterebbe fondato il provvedimento cautelare impugnato. Si deduce dai ricorrenti che, annullato dalla stessa impugnata ordinanza del Tribunale del riesame il provvedimento cautelare genetico nella parte in cui aveva apprezzato come esistenti i gravi indizi di colpevolezza della fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. proc. pen., di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria, non sarebbe stato possibile, pena l'illogicità e la contraddittorietà della medesima ordinanza, considerare validi tutti gli atti di indagine compiuti (intercettazioni telefoniche ed ambientali) sul titolo di reato caducato. La tesi è infondata. L'ipotesi accusatoria formulata in corso di indagine dall'Ufficio procedente è soggetta agli esiti delle attività di indagine ed alle interazioni そ 4 Er delle stesse con le determinazioni di verifica e controllo assunte dal Giudice delle indagini preliminari. L'ipotesi di reato in base alla quale il pubblico ministero formula quindi una richiesta cautelare è da qualificarsi come operata in itinere, potendo la stessa essere modificata fino all'imputazione definitiva. Su siffatta premessa il Giudice per le indagini preliminari può anche ritenere l'insussistenza degli indizi che sostengono uno dei titoli provvisoriamente fatti valere dal pubblico ministero. L'indicata opera di accertamento però è destinata a valere solo ai fini del procedimento cautelare, lasciando impregiudicato l'autonomo potere del pubblico ministero di formulare in via definitiva l'imputazione nel procedimento principale (Sez. 3, n. 1897 del 29/04/1997, Parmegiani, Rv. 208698) e quindi di continuare ad indagare per l'ipotesi accusatoria provvisoriamente indicata. Nell'esercizio di un tale potere, si colloca anche quello di richiedere nuove misure cautelari per un fatto destinato ad essere definito progressivamente e quindi modificato in corso d'indagine. Gli esiti del fisiologico confronto dell'organo dell'Accusa con il naturale momento giurisdizionale non è destinato infatti a tradursi in un esaurimento dei poteri del primo, impedito nell'attività di indagine da provvedimenti giurisdizionali che accertino l'insussistenza dei gravi indizi dell'ipotizzato titolo di reato. La diversa operatività dei due piani, quello investigativo e quello di accertamento cautelare, esclude che un annullamento operato in quest'ultima sede dell'ipotesi accusatoria precluda, come tale, all'Ufficio dell'Accusa di utilizzare gli esiti delle indagini già autorizzate al fine di formulare nuove richieste cautelari.
3.2.Quanto all'ulteriore profilo del proposto motivo, anch'esso comune : ad entrambe i ricorrenti e relativo alla inutilizzabilità patologica degli esiti investigativi (intercettazioni telefoniche ed ambientali) per violazione dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., poiché le intercettazioni sarebbero state effettuate dopo la scadenza del termine per l'espletamento delle indagini preliminari iniziate nel 2007, come risulta dal numero del procedimento nel registro delle notizie di reato, lo stesso è genericamente dedotto e quindi infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, la difesa non indica una precisa data di iscrizione del procedimento da parte della Procura procedente, tanto da potersene inferire il termine di scadenza delle indagini 5 да preliminari, in tal senso non potendo valere l'anno, il 2007, di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Il pubblico ministero procedente ha infatti effettuato, in modo incontestato come rileva il Tribunale di Napoli, degli aggiornamenti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., che hanno determinato uno slittamento in avanti degli ulteriori termini (art. 405 e ss. cod. proc. pen.). Qualora il p.m. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., egli deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 (dep. 2010), Paviglianiti, Rv. 246525). La difesa ricorrente deduce come il Tribunale del riesame avrebbe avuto tutti i mezzi ed i poteri per verificare la dedotta tardività. Il rilievo è infondato. Ed infatti la sanzione dell'inutilizzabilità per le acquisizioni tardive (art. 407, comma 3, cod. proc. pen.) richiede che queste ultime debbano costituire oggetto di specifica deduzione e documentazione nel senso che il ricorrente deve indicare, in relazione agli atti rispetto ai quali sia dedotta la scadenza dei termini di durata delle indagini, le nuove iscrizioni da cui decorrono in modo autonomo i nuovi termini. Per tale profilo il ricorso stesso, che si limita a richiamare l'anno, il 2007, di iscrizione sul registro degli indagati, difetta di specificità non individuando quali tra gli atti d'indagine indicati sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., come integrato dai nuovi aggiornamenti operati per ulteriori episodi criminosi o rispetto a nuovi indagati.
4.Il ricorso di LV MM.
4.1. lamentaCon il secondo motivo di ricorso, LV MM inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed gli artt. 326, 353 e 356 cod. pen.) per insussistenza del fatto tipico del reato di rivelazione dei segreti di ufficio, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture. 6 одг relativamente capo "Z" dell'imputazione (partecipazione gara d'appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Solofra). Il ricorrente contesta la gravità indiziaria ritenuta quanto al reato di cui all'art. 353 cod. pen. La raccolta di informazioni sulla concorrente società 'AD finalizzata all'esclusione dalla gara deve infatti ritenersi assolutamente lecita perché si tratterebbe di condotta riconducibile alla libera concorrenza ed in ogni caso perché non vi sarebbe stata alcuna rivelazione di segreto di ufficio. L'indicato 'dossieraggio' operato dai MM e da una loro dipendente, tale IA CO, presso il presidente della Commissione operante nell'ambito di gara indetta presso altro Comune del napoletano (Montoro), sulla irregolarità documentale dovuta al mancato collegamento, quanto alla società 'AD, concorrente delle società del MM nella gara d'appalto relativa al servizio di refezione scolastica nel Comune di Solofra, tra la polizza e la partita Iva, sarebbe intervenuta all'esito di seduta pubblica della Commissione di gara allorché erano state aperte le buste relative alle società partecipanti alla procedura. Non sarebbe pertanto, a quel momento, configurabile alcun segreto di ufficio per informazioni peraltro reperibili e conoscibili via internet e neppure, per la descritta vicenda, se non a prezzo di travisamento della prova, alcun mezzo fraudolento in grado di turbare la gara, nella irrilevanza dei contatti telefonici intervenuti tra l'altro indagato NO MM ed uno dei commissari. Il Commissario avrebbe anzi agevolato il buon andamento della p.A. fornendo una notizia per la quale sarebbe stato necessario l'impiego anche di mesi. I contatti telefonici intercorsi tra la CO ed il commissario della gara sarebbero privi di rilevanza, atteso che la società 'AD non sarebbe stata esclusa, ma le sarebbe stata consentita la partecipazione previa integrazione documentale. Il ricorrente sarebbe poi stato accomunato agli altri indagati appartenenti alla famiglia senza che egli si sia mai occupato della gestione della mensa di Solofra direttamente in ragione dei contenuti di due intercettazioni telefoniche irrilevanti.
4.2.Le censure articolate dal ricorrente non sono in grado di infirmare la motivazione spesa dal Tribunale, evidenziando soluzioni di continuità al percorso logico osservato dai giudici della cautela nel dare composizione al quadro indiziario. M 7 яя In detto quadro, secondo prevalente orientamento di legittimità, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, la nozione dei gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, richiedendosi in sede cautelare che emerga un qualsiasi elemento probatorio diretto a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez., 4 n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini;
Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga;
Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi). Il Tribunale del riesame, con argomentare che resiste al sindacato da operarsi in sede di legittimità, nel ricomporre i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, evidenzia il carattere frenetico della attività riferibile a NI MM ed ai figli NO e LV. Si tratta di attività di cui, congruamente, si sottolinea nell'impugnata ordinanza l'intento dei MM di ricevere in anticipo notizie sull'andamento della gara e sulle difficoltà emerse a carico della propria ditta per porvi rimedio e, contestualmente, di screditare le ditte concorrenti presso i vari commissari, il tutto in una evidenziata e rilevante opera di avvicinamento dei componenti della commissione, al fine di ottenere i loro favori nella scelta della ditta aggiudicataria (p. 108 ordinanza). Il dinamismo dell'attività, espresso dai contenuti delle conversazioni captate per i richiesti estremi dei gravi indizi, denuncia la significativa partecipazione di LV MM ad una rete di contatti diretta a ricomprendere anche le posizioni degli altri componenti della famiglia per il tramite anche dell'indagata CO, dipendente MM e collaboratrice del gruppo della famiglia MM.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente LV MM fa valere la violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per insussistenza dei presupposti di permanenza dell'applicata misura degli arresti domiciliari. Nel fare applicazione della misura il Tribunale non avrebbe espresso il richiesto giudizio di prognosi, ai fini dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) in ordine all'esito del giudizio di merito, avendo il medesimo Tribunale ritenuto la gravità indiziaria in capo al ricorrente limitatamente al capo "Z" dell'imputazione, per il solo delitto di cui all'art. 353 cod. pen. La deduzione è infondata, atteso che il Tribunale ha comunque speso un giudizio sulla pericolosità attuale, nell'apprezzata gravità del reato in contestazione anche per le modalità organizzate dell'operare, indice di イ 8 да professionalità nel delinquere, e quindi di prognosi sfavorevole quanto all'astensione dell'indagato dal commettere ulteriori reati.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe escluso l'ipotesi associativa di cui al capo A), in relazione alla quale è stata annullata l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, e non avrebbe quindi motivato adeguatamente sulle esigenze cautelari, omettendo di tener conto dell'impossibilità di reiterazione delle condotte criminose. Segnala sul punto il ricorrente: l'intervenuta decozione della Puliedil S.r.l., poi Food Service S.r.l.; l'operata cessione della Sistesi S.r.l., già colpita da misura interdittiva antimafia;
l'estromissione dalla partecipazione agli appalti pubblici non possedendo l'indagato più i requisiti morali di cui all' : art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006; non sono rinvenibili condotte successive alla data dell'arresto del 2 luglio 2013; la natura del reato ritenuto di non eccessivo allarme sociale. Il motivo è infondato. Il Tribunale con motivazione non manifestamente illogica e che come tale si sottrae a scrutinio in sede di legittimità, richiamando acquisizioni documentali ed esiti di intercettazioni, rileva come i MM abbiano continuato ad occuparsi di appalti pubblici relativi a servizi di refezione scolastica, sottolineando i contenuti di una conversazione, intercorsa tra il ricorrente LV ed altro soggetto, come congruamente rappresentativi di una mera sospensione dell'attività, nel mero mutato assetto societario. Su detta premessa il Tribunale apprezza la misura detentiva come l'unica idonea ed efficace ad impedire il rischio di recidiva specifica.
5. Il ricorso di NO MM.
5.1. Con il secondo motivo, la difesa fa valere inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed agli artt. 110 e 353 cod. pen., quanto al capo "FF" dell'imputazione), per insussistenza del fatto tipico del reato di turbata libertà degli incanti. Il motivo è infondato. La motivazione spesa dal Tribunale dà conto, in modo congruente e che non si presta a sindacato di legittimità, alla corretta riconduzione delle condotte accertate alla fattispecie di reato ascritta. イ 9 л ег In tal senso valga l'analitica disamina dei testi delle conversazioni telefoniche intercettate e relative a colloqui tra l'indagato, altri esponenti della sua famiglia e della famiglia Acanfora, titolari delle ditta che quali mandante e mandatarie costituivano la consortile PuliedilCea assegnataria del servizio presso il Comune di Casalnuovo di Napoli. L'episodio della falsa referenza bancaria della Unipol richiesta ad integrazione dell'unica presentata a fronte della previsione del bando di gara (punto III.2) puntualmente connota, per i contenuti delle conversazioni riportate, anche immediatamente precedenti la consegna del documento falso, come consapevolmente attuata dall'indagato la ricerca e la presentazione della falsa referenza. Il motivo, per il quale la difesa sostiene il carattere inconsapevole della falsità della polizza, diviene come tale del tutto incongruo ed inconducente, risultando ancora sorretta da manifestazione non manifestamente illogica, e I quindi insindacabile, la conclusione cui perviene il Tribunale, sul fatto che la presentazione di referenze false per la partecipazione di una gara pubblica, laddove si sottragga ad un giudizio di evidente irregolarità (Sez. 6, n. 118 del 02/10/2012, (dep. 2013), Palermo, Rv. 254008), integri una turbata : libertà degli incanti per utilizzo di mezzo fraudolento, provvedendo a deviare : l'esito della gara.
5.2. Con il terzo motivo, la difesa di NO MM denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in . relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed agli artt. 319, 321 e 326 cod. pen., quanto al capo "B" dell'imputazione sull'appalto per le mense scolastiche del Comune di Casalnuovo di Napoli) per inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea riconduzione del compendio probatorio al fatto tipico dei reati al medesimo contestati, quale responsabile legale della Puliedil e amministratore unico della consortile PuliedilCea. Il motivo è infondato. Attraverso una compiuta disamina del compendio intercettativo, il Tribunale del riesame individua il rapporto collusivo tra l'indagato ed un dipendente della AS Napoli Nord 2, FA AN, tradottosi nella elusione da parte dell'azienda Puliedil di controlli a sorpresa e mancata contestazione in materia di sicurezza di alimenti e di adeguata formazione del personale, provvedendo altresì a compiutamente enunciare la contropartita del dipendente AS (adeguamento retributivo di persona a lui vicina, MA SA AN;
assunzione della figlia presso la Puliedil). : イ 10 дя Il compendio risulta adeguatamente riscontrato, e quindi espresso per congrua motivazione, giusta gli esiti delle svolte perquisizioni e degli effettuati sequestri. Il Tribunale ha quindi correttamente provveduto a ricondurre, con motivazione non scrutinabile in questa sede, le condotte di cui al vagliato compendio alla fattispecie contestata di cui all'art. 319 cod. pen., evidenziando il primo, in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità, nella pregressa conclusione dell'accordo corruttivo che il bene oggetto di mercimonio venga consegnato successivamente all'adozione della condotta contraria ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, Scognamiglio, Rv. 260822) che può, come tale, a sua volta tradursi nel mercimonio dei doveri di ufficio, ma anche nel sistematico e generalizzato favoritismo espresso dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1616 del 16/04/1996, Squillante, Rv. 204847). Connotazione, quest'ultima, che il Tribunale di Napoli valorizza nella sottolineata abitudine del pubblico ufficiale di indicare all'indagato gli adempimenti prima delle visite ispettive e di non effettuare segnalazioni di cui pure aveva informale notizia.
5.3. Con il quarto motivo, la difesa di NO MM, responsabile legale della Puliedil e amministratore unico della consortile PuliedilCea, denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed agli artt. 110 e 356 cod. pen., quanto ai capi H) ed I) dell'imputazione relativi alla gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Casalnuovo di Napoli) per inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione del compendio probatorio rispetto al fatto tipico del reato di frode nelle pubbliche forniture e ad ogni profilo di colpevolezza. Si tratta dell'assunzione e dell'impiego a nero di EL AN e di ES AP nell'inosservanza dell'art. 10 del CSA che impone alla ditta aggiudicataria di applicare ai lavori assunti le previsioni del CCNL. Nell'evidenziato carattere dissimulato della violazione, il Tribunale, con motivazione pienamente sorretta da logica e di adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rinviene l'integrazione della fattispecie di frode in pubbliche forniture. Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente infatti il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un 4 11 ад inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Incatasciato, Rv. 249448). Malafede correttamente ravvisata dai giudici del riesame nella indicata dissimulazione nella certa inosservanza del dato programmatico contrattuale. Rispetto a siffatto quadro il motivo non è in grado di segnare o evidenziare errori o discontinuità logiche e come tale è infondato.
5.4. Con il quinto motivo, la difesa di NO MM, responsabile legale della Puliedil e amministratore unico della consortile PuliedilCea, denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed all'art. 353 cod. pen., relativo al capo EE) e quindi alle referenze bancarie per la partecipazione della gara di appalto per il servizio di refezione scolastica del Comune di Maiori, vicenda della preséntazione in sede di gara di una falsa certificazione bancaria Unipol) per inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione del compendio probatorio rispetto al fatto tipico del reato di turbata libertà degli incanti. Il motivo è infondato. L'esame condotto dal Tribunale sui contenuti di due captazioni telefoniche risulta univocamente espressivo del contributo del ricorrente alla contestata fattispecie e quindi nella redazione del documento falso, con conseguente congruità e correttezza della motivazione, all'esito articolata, sulla integrazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. che non può definirsi infirmata dai contenuti del proposto motivo.
5.5. Con il sesto motivo, la difesa di NO MM, per l'episodio chiamato come amministratore di fatto della Sistesi, denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed all'art. 353 cod. pen., relativo al capo S) e quindi all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica del Comune di Sant'Agnello) per inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione del compendio probatorio rispetto al fatto tipico del reato di rivelazione di segreto d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha correttamente apprezzato con motivazione aderente ai necessari canoni logici e che, mai traducendosi in manifesta illogicità, si sottrae ad ogni scrutinio in sede di legittimità, il compendio intercettativo. 12 дол Di quest'ultimo i giudici del riesame hanno congruamente evidenziato il ruolo svolto dalla segretaria della commissione deputata allo svolgimento della gara, IN Aversa, che ha veicolato verso IA D'ST, factotum di NI MM, padre di NO, e dipendente in nero della Puliedil, informazioni illegittimamente acquisite dalla Commissione E aggiudicatrice in ordine alle altre ditte partecipanti (Klass; LL) e la necessità per la Sistesi di risolvere il problema della regolarità formale della ricorrendo all'istituto dell' 'avvalimento' della Puliedil, in possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio con attivazione mense scolastiche e/o ristorazione da almeno tre anni (art. 5 Bando di gara). La diffusione ad externo delle notizie trapelate all'interno della Commissione esaminatrice, con anticipazione in data 4 settembre 2012 ad IA D'ST delle attività della Commissione quali l'esclusione della concorrente Klass ed il riscontro di irregolarità quanto alla Sistesi S.r.l. è stata congruamente ritenuta come ascrivibile alla fattispecie contestata di cui all'art. 353 cod. pen. per conducenza dei sortiti effetti rispetto alle condotte di cui alla norma di previsione (così per gli esiti di una siffatta informazione: la immediata giustificazione fornita il 6 settembre dalla Sistesi al requisito mancante, con nota inoltrata alla Commissione con cui comunicava la presentazione della richiesta di attivazione alla Camera di Commercio per il competente settore, ottenendo in tal modo dalla prima l'ammissione alla gara, come da verbale del successivo 13 settembre). La valutazione delle condotte operata in ricorso per una parcellizzata individuazione (così per quella relative all'esclusione della 'Klass', evento fisiologicamente determinato dall'iniziativa dell'altra concorrente, la 'AD) e, ancora, lo svilimento dei contenuti di una conversazione in cui l'Aversa avrebbe effettuato una mera neutrale prognosi sulle offerte tecniche senza anticipare punteggi e valutazioni della Commissione, riceve invece corretta e congrua lettura nella motivazione spesa dai giudici del riesame. Per quest'ultima, le condotte contestate in ricorso quanto alla loro riconduzione all'ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. vengono debitamente inserite in un più ampio ventaglio di comportamenti, come tali puntualmente descrittivi di quell'alterazione del meccanismo di gara propria della . fattispecie di turbata libertà degli incanti. i I contenuti informativi oggetto di intercettazione vengono valorizzati, quanto meno nella loro capacità di operare alterazioni degli equilibri di gara, veicolando gli stessi, attraverso un privilegiato canale, le decisioni e gli orientamenti manifestati all'interno della Commissione aggiudicatrice nel G 13 corso dei lavori, così consentendo quegli aggiustamenti diretti a consentire all'offerente di mantenersi nel meccanismo di gara. Per siffatto flusso informativo l'indagato viene posto nelle condizioni di adottare misure finalizzate a conservarlo nel circuito di gara e, comunque, all'esito della sospensione della gara, di raggiungere, per un parallelo attivato percorso (capo T dell'imputazione), l'effetto di mantenere comunque la gestione del servizio mensa, per l'anno scolastico in corso. Il reato di turbata libertà degli incanti ricorre infatti allorché si alteri quel corretto quadro informativo sulla cui base gli interessati devono avere la possibilità di determinarsi, con conseguente pregiudizio dell'effettiva libertà di concorrere (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, Santoro, Rv. 260726). Potendo siffatta condizione ricorrere anche per intervenuta "collusione", da intendersi come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte (Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555).
5.6. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed gli artt. 326, 353 e 356 cod. pen., capo "Z" dell'imputazione sulla partecipazione alla gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica del Comune di Solofra) per insussistenza del fatto tipico del reato di rivelazione dei segreti di ufficio, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture. La difesa contesta che la raccolta di informazioni, attraverso le dichiarazioni di un membro della Commissione rese nel corso di altra gara presso altro Comune del napoletano, sulla irregolarità documentale relativa al mancato collegamento della società 'AD, concorrente delle società di cui il MM era socio di fatto, la Sistesi, nella gara d'appalto relativa al servizio di refezione scolastica nel Comune di Solofra, tra la polizza e la partita Iva, sarebbe intervenuta all'esito di seduta pubblica della Commissione di gara per apertura delle buste relative alle società partecipanti alla procedura. . Non era pertanto a quel momento configurabile alcun segreto di ufficio per informazioni peraltro reperibili sul web e neppure per la descritta vicenda mezzi fraudolenti in grado di turbare la gara, nella irrilevanza dei contatti telefonici intervenuti tra l'indagato ed uno dei commissari. Come congruamente rilevato dal Tribunale del riesame con motivazione che resiste al sindacato da esercitarsi in sede di legittimità, attraverso l'opera dell'indagata CO, dipendente e collaboratrice del gruppo della イ 14 ar famiglia MM, il ricorrente assumeva informazioni riservate sulla concorrente LL ed alterava in via potenziale la decisione dei commissari per la presenza della propria dipendente nel corso della seduta di gara riservata ai soli commissari. Ogni deduzione difensiva risulta articolata in ragione di una lettura dei fatti in imputazione e degli esiti intercettativi effettuata per la prima volta e quindi inammissibilmente per dare contenuto all'odierno ricorso. Come rileva il Tribunale, in ogni caso, la condotta imputata è quella di aver utilizzato come pedina la CO, veicolando attraverso la stessa notizie su irregolarità documentali della concorrente 'AD verificatesi in corso di altre gare, acquisite dall'indicata dipendente e fatte valere presso la Commissione operante per l'aggiudicazione del servizio mensa nel Comune di Solofra per gettare discredito sulla prima. Il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. precisa il Tribunale, come già il giudice per le indagini preliminari, non costituisce titolo cautelare di talché ogni argomento sviluppato dalla difesa per negarne l'integrazione non può valere a sottrarre fondatezza all'ordinanza impugnata in punto dei richiesti gravi indizi.
5.7. Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. ed agli artt. 110 e 353 cod. pen., capo "BB" dell'imputazione sulla aggiudicazione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica del Comune di Montorio Inferiore) per insussistenza del fatto tipico del reato di turbata libertà degli incanti. Il motivo non si confronta con la motivazione spesa sul punto dal Tribunale del riesame, che ha ricompreso e composto con l'acquisito quadro probatorio le articolate condotte riportate in imputazione, sì da risultare aspecifico e come tale inammissibile. Tanto valga anche per i contenuti della captazione di conversazioni telefonica intervenute tra il presidente della Commissione di gara del servizio in aggiudicazione presso il Comune di Montoro Inferiore e l'indagato come riportata, in modo congruo e pertinente, dalla motivazione assunta dai giudici del riesame nonché quelle con altri appartenenti al gruppo di imprese partecipanti alle gare di servizio e con il commercialista in cui emergono una pluralità di mancanze documentali e carenze procedurali nonostante le quali il presidente assegna l'appalto alla Sistesi del MM.
5.8. Con il nono motivo, la difesa denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. 15 proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'esistenza delle esigenze cautelari non motivando sul punto adeguatamente, omettendo di tener conto dell'impossibilità di reiterazione delle condotte criminose. Segnala il ricorrente l'intervenuta decozione della Puliedil S.r.l. e l'intervenuta cessione della Sistesi S.r.l. e quindi il carattere sproporzionato della misura, nella mancanza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, essendo l'indagato, come gli altri, disoccupato e non titolare di azienda dotata dei requisiti minimi per partecipare a gare pubbliche e, ancora, del pericolo di inquinamento probatorio, atteso il carattere blindato del quadro probatorio acquisito. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non in grado di disarticolare la logica motivazione spesa in punto di esigenze cautelari, motivazione sostenuta dal richiesto vaglio degli estremi dell'attualità e gravità del pericolo. Argomenta il Tribunale del riesame sulla pericolosità dell'indagato, dalla agilità da questi dimostrata nella costituzione ed individuazione di società tra loro fungibili nell'esercizio illecito dell'attività imprenditoriale, sulla reiterazione di reti della medesima indole e sulla esclusione della prevedibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con riferimento ai dati personali e comportamentali dell'indagato tali da denunciare dello stesso la peculiare inclinazione a reiterare le condotte ove se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n. 24027 del 01/04/2015, Magnoni). Ancora sulla inadeguatezza di ogni più mite misura, in ragione del compendio probatorio consegnato, in grande parte, ad accordi conclusi a mezzo del telefono.
6. I ricorsi sono conclusivamente infondati e come tali vanno rigettati.
7. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. ям 16
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese : processuali. Così deciso in Roma, il 4/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Giovanni Conti Arruckshi D ub DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR 2016 FUNZIONARIOG DC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO BUD Pieta Esposito ORTE 17