Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 38466
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi).

Commentario1

  • 1Atteggiamento sconveniente o violenza sessuale e stalking? (Cass. 32770/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2024

    La locuzione "molestie sessuali" la legislazione civilistica intende quei "comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"; sotto il profilo penalistico, dette molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all'articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all'articolo 612-bis cod. pen. Il criterio distintivo tra i due reati non consiste tanto nella condotta dell'agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 38466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38466
Data del deposito : 12 luglio 2013

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