Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi).
Commentario • 1
- 1. Atteggiamento sconveniente o violenza sessuale e stalking? (Cass. 32770/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 settembre 2024
La locuzione "molestie sessuali" la legislazione civilistica intende quei "comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"; sotto il profilo penalistico, dette molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all'articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all'articolo 612-bis cod. pen. Il criterio distintivo tra i due reati non consiste tanto nella condotta dell'agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 38466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38466 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1114
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 15699/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JI EL N. IL 08/03/1993;
avverso l'ordinanza n. 74/2013 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 01/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SAMBELLARI Fabio di Roma il quale ha chiesto il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Macerata in data 8/2/2013, dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di GJ LL, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, in concorso con due persone minori d'età, coltivava svariate piante di marijuana, oltre a detenere non per uso personale 12,946 Kg. di marijuana suddivisa in panetti, oltre ad altri 90 gr. sfusi. Il Tribunale del Riesame di Ancona, al quale l'indagato si era rivolto, con provvedimento depositato il 2/3/2013 (udienza dell'1/3/2013), confermò l'ordinanza custodiate.
2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda e per quanto rileva in questa sede appare utile ricordare le circostanze salienti del fatto, siccome richiamate nel provvedimento gravato: in un terreno abbandonato, sito in contrada San Savino di Civitanova Marche, la P.G. aveva avuto modo di rinvenire un borsone contenente il cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente di cui s'è detto e scoprire, a circa 100 m. di distanza una avviata coltivazione di piante di cannabis alla quale stava dando l'acqua uno dei due minorenni;
quest'ultimo, tratto in arresto flagrante, all'udienza di convalida aveva dichiarato di avere avuto incarico dall'altro minorenne e dall'odierno ricorrente di curare la piantagione dietro promessa di un regalo finale;
il materiale utilizzato per la coltivazione si accertava essere stato venduto da una locale azienda vivaistica al GJ;
la P.G. appurava, inoltre, significativi scambi telefonici tra i minori e utenza telefonica in uso al maggiorenne;
infine, si constatava che in un borsone, in tutto identico (e caratterizzato dai medesimi disegni e fantasia) a quello posto sette giorni prima sotto sequestro e contenente quasi 13 chili di sostanza stupefacente, rinvenuto sul luogo della coltivazione, insieme a materiali da coltivazione, e per confezionare lo stupefacente (incluso un bilancino), v'era conservata marijuana per grammi 90, la quale, ad un accertamento tecnico era risultata compatibile con il maggior quantitativo in precedenza posto sotto sequestro.
3. Il GJ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, prospettando plurime censure.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art.306 c.p.p.. Il 7/1/2013 il GIP di Macerata aveva emesso ordinanza di custodia cautelare ai danni del medesimo indagato e per gli stessi fatti;
il competente Tribunale del riesame, con provvedimento del 29/1/2013, aveva dichiarato la perdita di efficacia dell'ordinanza custodiate per l'impossibilità di pronunciare sul proposto riesame nei termini perentori di cui all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Ciò premesso, poiché la seconda ordinanza non conteneva alcun elemento di novità rispetto alla prima, secondo l'assunto impugnatorio, non era consentito reiterare il provvedimento.
3.2. Con il secondo motivo il GJ deduce vizio motivazionale per avere il giudice del riesame deliberato, disattendendo l'istanza difensiva, nonostante non fosse stata trasmessa la consulenza tossicologica, che il GIP aveva posto a fondamento del proprio provvedimento.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'assenza di motivazione in ordine all'effettiva offensività della condotta.
3.4. Con l'ultimo motivo viene dedotto vizio motivazionale a riguardo dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando in particolare che: a) il borsone e le piantine erano stati rinvenuti in spazi aperti;
b) il minorenne propalante, unico responsabile, che abitava nei pressi della coltivazione, aveva interesse a discolparsi, incolpando l'adulto; c) i pretesi contatti tra il ricorrente e tale VA KL avevano trovato smentita nelle successive indagini.
4. Il primo motivo non supera il vaglio d'ammissibilità a cagione della sua manifesta infondatezza.
Con condiviso ragionamento questa Corte da tempo ha reiteratamente affermato l'assenza di preclusione di sorta in presenza di perdita d'efficacia della misura per ragioni formali, giungendo a precisare (Sez. 5^, n. 35931 del 157772010) che qualora si determini l'inefficacia della misura, ex art. 309 c.p.p., comma 10, per il superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali (conformi, Cass. n. 565 del 1995 Rv. 201021, n. 3972 del 1997 Rv. 208193, n. 4724 del 1999 Rv. 214100, n. 796 del 2000 Rv. 215733, n. 20494 del 2003 Rv. 227209).
5. Il secondo motivo è infondato.
Sì è, a suo tempo precisato (S.U. n. 25932 del 29/5/2008) che in tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sè, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). Ora, nel caso in esame, a prescindere dall'esistenza o meno di una vera e propria consulenza tossicologica non trasmessa dal P.M. (il Tribunale propende per l'ipotesi che la stessa non sussista e sia trattato di mere conclusioni verbali riportate a verbale), sussistono, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente (la chiamata di correo, il verificato collegamento tra i tre indagati, l'approvvigionamento di quanto di necessario per la coltivazione operato dal GJ). Più in generale, anche avuto riguardo all'ultimo motivo, vai la pena osservare come assai di recente questa Corte (Sez. 5^, 5/6/2012, n. 36079) ha avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.
Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (per questa ragione l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis,
l'art. 192c.p.p., richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, precisarsi, siccome affermato dalla massima che si trae dalla sentenza n. 37878, emessa il 6/7/2007 proprio da questa stessa Sezione, che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Quanto all'assenza di accertamenti tecnici sulla natura della sostanza basti rilevare che la natura stupefacente di essa ben può essere tratta (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 5130 dell'11/2/2011; Sez. 4^, n. 4278 del 29/1/2009; Sez. 6^, n. 44789 del 20/11/2003; Sez. 4^, n. 2782 del 7/11/1997; Sez. 4^, n. 2259 del 23/2/1994; Sez. 5^, n. 849 del 23/9/1991) da altri univoci elementi (le dichiarazioni acquisite, le risultanze delle investigazioni e delle captazioni, i pareri tecnici, il narcotest, le ammissioni, ecc), adeguatamente filtrati dalla motivazione del giudice (Cass., Sez. 3^, n. 28556 del 21/6/2012; Sez. 4^, n. 46299 del 28/1072005).
6. Anche a non voler considerare che una vera e propria piantagione di marijuana mostra di per sè specifica ed inequivoca offensività (invero, l'evocata statuizione n. 25932 emessa il 29/5/2008 prende in considerazione la ben diversa ipotesi di un'isolata coltivazione di una singola piantina invasata), il sequestro di quasi 13 Kg. di marijuana, suddivisa in 13 panetti, oltre ad altri 90 gr., rinvenuti nel secondo borsone esoneravano il giudice da qualsivoglia considerazione sul punto. Ciò posto anche il terzo motivo è infondato.
7. L'ultimo motivo va disatteso, anche in ragione di quanto ripreso sub 5, in quanto propone, infondatamente, diversa ricostruzione fattuale, puntualmente disattesa dal Tribunale.
Più in dettaglio può essere utile osservare quanto appresso: i giudici del merito hanno posto in evidenza la sussistenza di solidi ed univoci elementi probatori a carico, costituiti dalla chiamata di correo, riscontrata dall'acquisto del materiale per la coltivazione effettuato dal ricorrente e dalla comprovata conoscenza reciproca dei soggetti inquisiti. Che gli spazi per la coltivazione fossero aperti e abbandonati, costituisce un ovvio presupposto fattuale dell'illecita coltivazione;
che il minorenne propalante abbia mentito e ingiustamente accusato il maggiorenne, solo per sgravare la propria posizione, costituisce una mera congettura, allo stato, inverificata;
il fatto che (parrebbe dopo l'emissione della misura) "le indagini svolte nei confronti dell'intestatario del veicolo, tale VA KL, non hanno però condotto ad alcun risultato", di per sè non contrasta con la costruzione accusatoria.
8. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia della presente statuizione deve essere trasmessa ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013