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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4130/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDRELLI BRUNO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._2
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI IANNI LUCILLA, (c.f. CP_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in C/O AVVOCATURA REG. MARCHE - C.F._3
P.ZZA CAVOUR N. 23 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. MANDRELLI BRUNO Parte_1 per con l'avv. DI IANNI LUCILLA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice a ore 9,14 sospende la trattazione del procedimento per altri già calendarizzati.
Ad ore 11,16 riapre il verbale e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore verbale chiuso alle ore 13,50.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4130/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDRELLI BRUNO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._2
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI IANNI LUCILLA, (c.f. CP_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in C/O AVVOCATURA REG. MARCHE - C.F._3
P.ZZA CAVOUR N. 23 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritti conclusivi integralmente richiamati al verbale d'udienza.
Il fatto
La causa verte in materia di controversia relativa al PSR Marche 2014-2020 Reg.UE n.1305/2013- Mis.14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”. Il ricorrente nel 2018 ha presentato domanda di aiuto n. 84240884480 impegnandosi per il periodo
2018 – 2023 a migliorare il metodo di produzione animale con le attività previste dall'art.
5.2 del relativo bando e specificamente alle azioni:
- n. 1 “acqua alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento”;
- n.4 “pratiche che evitano mutilazioni e/o la castrazione degli animali, o in casi specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione” per i bovini da carne di cui n. 51 capi da macello con 6-24 mesi, n. 18 capi da macello con oltre 2 anni e n.4 capi vacche da latte. Con successiva domanda n.94240594435 l'azienda ha aderito alla seconda annualità Parte_1 dell'impegno, dichiarando solamente n. 51 capi da macello con 6-24 mesi, n. 18 capi da macello con oltre 2 anni.
A ciò seguiva regolare liquidazione di anticipo con apposito decreto (Agea n.77-88-297) dell'anticipo di € 8.248,10, come documentato in atti. Mediante un controllo aziendale disposto da Agea nell'anno 2020 e relativo al riconoscimento del contributo per l'anno 2019, veniva verificato che a fronte di un complessivo di 51 capi dichiarati, solo n.20 capi di bovini da macello con 6-24 mesi e n.34 capi di bovini da macello con oltre due anni. pagina 2 di 5 Pertanto all'esito del sopralluogo Agea, veniva accertato uno scostamento pari al 35,19% tra il dichiarato e l'accertato ed ai sensi del Reg.CE 640/2014 veniva azzerato l'ammontare del contributo richiesto per il 2019 con avvio del relativo procedimento amministrativo per il recupero di quanto versato in acconto.
Concisa ricostruzione del processo
Con apposito ricorso parte ricorrente sig. all'esito di declaratoria di incompetenza Parte_1 per valore del GdP di ER con sentenza n. 324/23 a favore dell'Intestato Tribunale, riassumeva il relativo procedimento insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in via preliminare, ritenuta la propria incompetenza per valore e territorio in favore del Giudice di Pace di ER e verificandosi, così, un conflitto negativo virtuale di competenza, rimettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 c.p.c., la questione alla Corte di Cassazione richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza;
nel merito, rilevato che il Decreto Dirigenziale è da ritenersi irregolare ed illegittimo, per tutti i motivi sopra esposti, annullare o dichiarare comunque inefficace il Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Regione
Marche, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, notificato in data
16 dicembre 2022 ed ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla CP_1
sempre nel merito, rilevato che la AGEA ha già provveduto al recupero delle somme indicate
[...] in sede di Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Direzione CP_1
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dalla ditta PA AL alla in via subordinata, nella denegata e non CP_1 creduta ipotesi che il Decreto Dirigenziale non debba ritenersi irregolare ed illegittimo, per tutti i motivi sopra esposti, ridurre il contributo spettante alla ditta PA AL nella misura del 10% e disporre la restituzione della differenza rispetto alle somme già riscosse dalla AGEA;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e Cap come per legge”.
Si costituiva la regione insistendo per il rigetto della domanda e così concludendo: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via pregiudiziale respingere la domanda di regolamento di competenza confermando la propria competenza per territorio, per valore e per materia;
-dichiarare il ricorso inammissibile per violazione di rito o in subordine disporne il mutamento;
-nel merito respingere il ricorso proposto dall' SA (c.f. Parte_1
), in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena C.F._1 legittimità del decreto n.484 del 16/10/2020. Con riserva di ogni mezzo istruttorio. Salvis Juribus. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio comprensive di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti versati in atti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo sintetica discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico pagina 3 di 5 giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Ancona.
Erra parte ricorrente ove interpreta l'atto di dirigenziale di revoca coma atto sanzionatorio.
Difatti detto atto non ha alcuna portata sanzionatoria, bensì restitutoria di un acconto versato.
Ben ha operato il GdP di ER (peraltro all'epoca competente sino a €.5.000,00) a declinare la propria competenza per valore a favore dell'Intestato Tribunale.
Va rigettata pertanto la richiesta di regolamento di competenza ex art. 45 cpc sollevata da parte ricorrente in questa sede.
Passando all'esame del merito la resistente ha dimostrato in primis l'esistenza dello CP_1 scostamento tra il numero di capi accertati e quelli dichiarati.
Appare poi assolutamente non credibile l'ipotesi del c.d.“tutto pieno tutto vuoto” stante che la stalla de- quo al momento del sopralluogo del funzionario Agea non era vuota per manutenzione/disinfestazione etc, ma contente un numero cospicuo di bovini.
Ne consegue che l'amministrazione regionale ben ha operato, applicando al caso di specie la normativa richiamata nell'opposto decreto.
Irrilevante poi il fatto che parte ricorrente sia titolare di tre allevamenti, né giustificativo del rilevato scostamento, visto che la stalla per cui è stato concesso l'acconto di contributo comunitario e che aveva aderito al bando era solo quella oggetto di controllo Agea, che è stato documentato da parte resistente essere dotata di specifici ed inequivocabili codici identificativi.
A ciò si aggiunga che l'art.
5.4.1 del bando riporta: “il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:
-tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni = 1,0 UBA
-bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
-bovini di meno di 6 mesi = 0,4 UBA
-ovinicaprini = 0,15 UBA
-scrofe riproduttrici › 50Kg = 0,5 UBA
-altri suini = 0,3 UBA”.
Da ciò ne discende che vi debba essere piena corrispondenza tra i capi dichiarati e quelli oggetto di accertamento.
Ed ancora, per come fa osservare parte resistente, l'art.
7.4 del bando precisa “il calcolo per le riduzioni
o esclusioni, relative ad un numero di UBA dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel Reg.UE 640/2014 e successive mm e ii”. L'art.31 del citato regolamento comunitario recita “1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, …… l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto …… è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.
2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o sostegno….. è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %,
o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al
10 % e inferiore o uguale al 20 %. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è
pagina 4 di 5 superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato……”.
Detto criterio di calcolo appare correttamente applicato da parte dell' che a Controparte_2 causa delle irregolarità riscontrate (ed ammesse) è stato revocato con emanazione dell'opposto decreto al fine di recuperare dell'importo già corrisposto in via anticipata.
Infondata è quindi anche la censura di errato conteggio nonché la domanda di riduzione del contributo spettante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM 139/22, valori minimi dimezzati, stante la valutazione dell'attività in concreto svolta e la natura prettamente documentale e non complessa delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avverso Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Regione
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, confermandone la CP_1 legittimità;
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.390,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4130/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDRELLI BRUNO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._2
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI IANNI LUCILLA, (c.f. CP_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in C/O AVVOCATURA REG. MARCHE - C.F._3
P.ZZA CAVOUR N. 23 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per on avv. MANDRELLI BRUNO Parte_1 per con l'avv. DI IANNI LUCILLA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice a ore 9,14 sospende la trattazione del procedimento per altri già calendarizzati.
Ad ore 11,16 riapre il verbale e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore verbale chiuso alle ore 13,50.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4130/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDRELLI BRUNO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._2
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI IANNI LUCILLA, (c.f. CP_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati in C/O AVVOCATURA REG. MARCHE - C.F._3
P.ZZA CAVOUR N. 23 60121 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritti conclusivi integralmente richiamati al verbale d'udienza.
Il fatto
La causa verte in materia di controversia relativa al PSR Marche 2014-2020 Reg.UE n.1305/2013- Mis.14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”. Il ricorrente nel 2018 ha presentato domanda di aiuto n. 84240884480 impegnandosi per il periodo
2018 – 2023 a migliorare il metodo di produzione animale con le attività previste dall'art.
5.2 del relativo bando e specificamente alle azioni:
- n. 1 “acqua alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento”;
- n.4 “pratiche che evitano mutilazioni e/o la castrazione degli animali, o in casi specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione” per i bovini da carne di cui n. 51 capi da macello con 6-24 mesi, n. 18 capi da macello con oltre 2 anni e n.4 capi vacche da latte. Con successiva domanda n.94240594435 l'azienda ha aderito alla seconda annualità Parte_1 dell'impegno, dichiarando solamente n. 51 capi da macello con 6-24 mesi, n. 18 capi da macello con oltre 2 anni.
A ciò seguiva regolare liquidazione di anticipo con apposito decreto (Agea n.77-88-297) dell'anticipo di € 8.248,10, come documentato in atti. Mediante un controllo aziendale disposto da Agea nell'anno 2020 e relativo al riconoscimento del contributo per l'anno 2019, veniva verificato che a fronte di un complessivo di 51 capi dichiarati, solo n.20 capi di bovini da macello con 6-24 mesi e n.34 capi di bovini da macello con oltre due anni. pagina 2 di 5 Pertanto all'esito del sopralluogo Agea, veniva accertato uno scostamento pari al 35,19% tra il dichiarato e l'accertato ed ai sensi del Reg.CE 640/2014 veniva azzerato l'ammontare del contributo richiesto per il 2019 con avvio del relativo procedimento amministrativo per il recupero di quanto versato in acconto.
Concisa ricostruzione del processo
Con apposito ricorso parte ricorrente sig. all'esito di declaratoria di incompetenza Parte_1 per valore del GdP di ER con sentenza n. 324/23 a favore dell'Intestato Tribunale, riassumeva il relativo procedimento insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, contrariis reiectis, in via preliminare, ritenuta la propria incompetenza per valore e territorio in favore del Giudice di Pace di ER e verificandosi, così, un conflitto negativo virtuale di competenza, rimettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 c.p.c., la questione alla Corte di Cassazione richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza;
nel merito, rilevato che il Decreto Dirigenziale è da ritenersi irregolare ed illegittimo, per tutti i motivi sopra esposti, annullare o dichiarare comunque inefficace il Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Regione
Marche, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, notificato in data
16 dicembre 2022 ed ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla CP_1
sempre nel merito, rilevato che la AGEA ha già provveduto al recupero delle somme indicate
[...] in sede di Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Direzione CP_1
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dalla ditta PA AL alla in via subordinata, nella denegata e non CP_1 creduta ipotesi che il Decreto Dirigenziale non debba ritenersi irregolare ed illegittimo, per tutti i motivi sopra esposti, ridurre il contributo spettante alla ditta PA AL nella misura del 10% e disporre la restituzione della differenza rispetto alle somme già riscosse dalla AGEA;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e Cap come per legge”.
Si costituiva la regione insistendo per il rigetto della domanda e così concludendo: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via pregiudiziale respingere la domanda di regolamento di competenza confermando la propria competenza per territorio, per valore e per materia;
-dichiarare il ricorso inammissibile per violazione di rito o in subordine disporne il mutamento;
-nel merito respingere il ricorso proposto dall' SA (c.f. Parte_1
), in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la piena C.F._1 legittimità del decreto n.484 del 16/10/2020. Con riserva di ogni mezzo istruttorio. Salvis Juribus. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio comprensive di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti versati in atti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e dopo sintetica discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico pagina 3 di 5 giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Ancona.
Erra parte ricorrente ove interpreta l'atto di dirigenziale di revoca coma atto sanzionatorio.
Difatti detto atto non ha alcuna portata sanzionatoria, bensì restitutoria di un acconto versato.
Ben ha operato il GdP di ER (peraltro all'epoca competente sino a €.5.000,00) a declinare la propria competenza per valore a favore dell'Intestato Tribunale.
Va rigettata pertanto la richiesta di regolamento di competenza ex art. 45 cpc sollevata da parte ricorrente in questa sede.
Passando all'esame del merito la resistente ha dimostrato in primis l'esistenza dello CP_1 scostamento tra il numero di capi accertati e quelli dichiarati.
Appare poi assolutamente non credibile l'ipotesi del c.d.“tutto pieno tutto vuoto” stante che la stalla de- quo al momento del sopralluogo del funzionario Agea non era vuota per manutenzione/disinfestazione etc, ma contente un numero cospicuo di bovini.
Ne consegue che l'amministrazione regionale ben ha operato, applicando al caso di specie la normativa richiamata nell'opposto decreto.
Irrilevante poi il fatto che parte ricorrente sia titolare di tre allevamenti, né giustificativo del rilevato scostamento, visto che la stalla per cui è stato concesso l'acconto di contributo comunitario e che aveva aderito al bando era solo quella oggetto di controllo Agea, che è stato documentato da parte resistente essere dotata di specifici ed inequivocabili codici identificativi.
A ciò si aggiunga che l'art.
5.4.1 del bando riporta: “il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:
-tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni = 1,0 UBA
-bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
-bovini di meno di 6 mesi = 0,4 UBA
-ovinicaprini = 0,15 UBA
-scrofe riproduttrici › 50Kg = 0,5 UBA
-altri suini = 0,3 UBA”.
Da ciò ne discende che vi debba essere piena corrispondenza tra i capi dichiarati e quelli oggetto di accertamento.
Ed ancora, per come fa osservare parte resistente, l'art.
7.4 del bando precisa “il calcolo per le riduzioni
o esclusioni, relative ad un numero di UBA dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel Reg.UE 640/2014 e successive mm e ii”. L'art.31 del citato regolamento comunitario recita “1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, …… l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto …… è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.
2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o sostegno….. è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %,
o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al
10 % e inferiore o uguale al 20 %. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è
pagina 4 di 5 superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato……”.
Detto criterio di calcolo appare correttamente applicato da parte dell' che a Controparte_2 causa delle irregolarità riscontrate (ed ammesse) è stato revocato con emanazione dell'opposto decreto al fine di recuperare dell'importo già corrisposto in via anticipata.
Infondata è quindi anche la censura di errato conteggio nonché la domanda di riduzione del contributo spettante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM 139/22, valori minimi dimezzati, stante la valutazione dell'attività in concreto svolta e la natura prettamente documentale e non complessa delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avverso Decreto Dirigenziale n° 484 del 16/10/2020, emesso dalla Regione
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Agroambiente – SDA AN, confermandone la CP_1 legittimità;
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
1.390,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5