Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione alla contestazione di detenzione di arma comune da sparo, aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 159 del 2011 della commissione del fatto da parte di persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione, nonostante che detta misura, disposta in una certa data e poi sospesa per un concomitante titolo detentivo incompatibile con la sua esecuzione, fosse stata eseguita solo in epoca successiva, senza che fosse compiuto un nuovo accertamento in concreto della pericolosità del sottoposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 27970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27970 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
27970-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. N.838/2017- Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. STEFANO APRILE N. 44634/2016 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RO N. IL 25/08/1970 avverso l'ordinanza n. 683/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 03/08/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, adito in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 3/4-8-2016 (depositata il giorno 1/9/2016) rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RE ET, finalizzata ad ottenere la revoca o la modifica dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 2 e 7 l. 895/1967 in relazione all'art. 72 D. Lgs 159/2011 e 648 cod. pen. A costui era stata contestata la condotta di detenzione illegale di un revolver, provento di furto. I fatti erano ritenuti provati e si escludeva la fondatezza del riesame interposto anche in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 72 d. lgs. 159/2011. Non condivideva, infatti, il Tribunale la tesi a discarico secondo cui la misura di prevenzione nei confronti del RE ET risultava, in definitiva, sospesa ex lege, in guisa tale da ritenere non contestabile l'indicata circostanza aggravante di cui all'art. 72 d. I.vo 159/2011. L'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata, invero, disposta dal Tribunale di Cosenza per la durata di anni tre, il 14/12/2010; l'esecuzione era avvenuta il successivo 21/7/2014, senza provvedere all'accertamento in concreto della pericolosità del sottoposto. Escluso, ancora, il concorso apparente di norme, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 75 d. lgs. 159/2011, erano ritenute sussistenti le esigenze cautelari per le modalità di detenzione dell'arma, carica e pronta all'uso, con munizionamento ulteriore presso il luogo di abitazione.
2. Ricorre per cassazione RE ET a mezzo del difensore di fiducia e censura quanto segue.
2.1 Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 72 del d. l.vo 159/2011. Il ricorrente lamenta che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 12 I. 1423/1956 e l'art 15 del d. lgs 159/2011 nella parte in cui non prevedevano che in caso di sospensione della misura di prevenzione personale per espiazione di pena il giudice a quo fosse tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale del singolo soggetto, al momento della esecuzione della li 2 misura. Nella specie, era stata disposta la sorveglianza speciale nell'anno 2010 ed era stata eseguita nell'anno 2014. Il mancato accertamento della pericolosità sociale avrebbe imposto di ritenerne la sospensione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 72 del d. lgs. 159/2011. Né sarebbe valso a sostenere il contrario (applicabilità della circostanza aggravante) il dato secondo cui, per prefigurare un'applicazione dopo il triennio dell'aggravante, si postulava, comunque, che la misura avesse avuto regolare esecuzione e, dunque, inizio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa applicazione dell'art. 75 d. lgs 159/2011, secondo l'istituto del concorso apparente di norme. Da una analisi simmetrica delle disposizioni a confronto emergeva che norma applicabile era quella indicata avente natura speciale rispetto alla condotta di detenzione di arma. Essa, invero, conteneva gli elementi specializzanti della qualità soggettiva del detentore, soggetto sottoposto a misura di prevenzione e del divieto appunto di detenere armi.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. Non si era spiegato sulla scorta di quali elementi si stimassero attuali le esigenze nonostante il sequestro dell'arma e per quale ragione non si reputasse idonea la misura alternativa degli arresti domiciliari con controllo elettronico. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Procedendo all'esame del primo motivo si devono svolgere due ordini di considerazioni.
1.1. Il ricorrente premette, innanzitutto, di dolersi della pura qualificazione giuridica del fatto, ai fini cautelari, senza allegare né indicare gli elementi che dovrebbero fondare e sorreggere l'interesse a ricorrere sul punto. Si afferma, in particolare, l'inapplicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 72 d. lgs. 159/2011 senza esplicitare in che termini e secondo quale logica l'eventuale espunzione della circostanza indicata potrebbe avere incidenza sulla misura cautelare in atto o potrebbe, altrimenti, inficiarne la tenuta. Questo aspetto radicherebbe, già di per sé, nella specifica vicenda oggetto d'esame, la carenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere, attraverso la devoluzione a questa Corte del tema prospettato. Del resto, la circostanza aggravante ritenuta in sede cautelare non ha forza espansiva esterna né fa stato nel procedimento principale di cognizione, strutturalmente autonomo dall'incidente cautelare. li 3 Né il ricorrente palesa o deduce altri profili che potrebbero sorreggere, comunque, l'interesse attuale ad una decisione sull'impugnazione, enucleando, a titolo esemplificativo, effetti indiretti della questione prospettata sulla ritenuta circostanza aggravante evocandone una possibile incidenza sul computo dei termini di durata della misura, sulla sua stessa adottabilità per ragioni di limiti edittali di pena ovvero sul profilo che inerisce il distinto piano delle esigenze cautelari. In senso non dissimile questa Corte ha più volte affermato che vi è interesse ad impugnare la misura cautelare personale per ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, se consegua per il ricorrente, all'esito dell'impugnazione stessa, una concreta utilità (nella fattispecie la riqualificazione incideva sulla stessa adottabilità della misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., in ragione del diverso limite massimo di pena previsto per i due reati: Sez. 5, sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 258984; in senso non diverso su temi analoghi, Sez. 5, sentenza n. 46151 del 15/10/2003 Cc. (dep. 01/12/2003), Rv. 227860; Sez. 5, ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005), Rv. 233219; Sez. 7, ordinanza n. 21809 del 18/12/2014 Cc. (dep. 25/05/2015), Rv. 263538).
1.1.2. La questione è, tuttavia, infondata anche per altra ragione. La Corte Costituzionale (sentenza n. 291/2013) ha previsto la necessità di procedere ad un riesame, sia pur a certe condizioni, del profilo di pericolosità del soggetto. Ciò accade allorquando non esista coincidenza tra l'applicazione della misura di prevenzione e la sua esecuzione (come in caso di una lunga detenzione a carico del sottoposto). Si tratta delle ipotesi in cui ricorre uno scarto temporale tra l'applicazione e l'esecuzione effettiva della misura. Non è, tuttavia, il mancato riesame della pericolosità ad introdurre alcun automatismo in funzione dell'illegittimità dell'applicazione della misura di prevenzione o della sua inesistenza. Ciò perché la fase di delibazione genetica sulla condizione di pericolosità soggettiva si è svolta con esito positivo e ne ha indotto l'applicazione nel caso concreto. Ciò che piuttosto rileva è sul piano dell'esecuzione la persistenza del profilo in esame, tema il cui scrutinio, in funzione della relativa verifica, è rimesso al giudice della misura stessa. Rientra tra gli obblighi della indicata Autorità procedere, anche ex officio, ai doverosi accertamenti. La stessa Corte costituzionale ha, infatti, ribadito, in ossequio alla natura e al fondamento del controllo di pericolosità praeter ovvero ante delictum che la li misura di prevenzione è suscettibile d'attuazione solo in presenza di una pericolosità attuale, al momento della sua esecuzione. La Corte costituzionale, tuttavia, ha anche spiegato che spetta all'applicazione giudiziale verificare i casi in cui si sarebbe potuto ragionevolmente omettere il riesame di pericolosità (per la plausibile continuità di quella condizione, alla luce per esempio di una breve ed intermedia congiuntura detentiva). Sulla scorta di queste premesse deve ritenersi come non possa sic et simpliciter affermarsi che la misura di prevenzione debba considerarsi automaticamente illegittima, inesistente ovvero sospesa ex lege nella sua efficacia, e pure a fronte della sua esecuzione, fino a quando il giudice della prevenzione non abbia rivalutato l'attualità della pericolosità del sottoposto (contrariamente per la sospensione automatica ex lege sembra orientarsi: Sez. 1, sentenza n. 7307 del 28/01/2014 Cc. (dep. 14/02/2014), Fusco, Rv. 259167). Questa Corte ha avuto anche modo di precisare che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, (nella specifica vicenda, sospesa la misura di prevenzione per la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, era stata ripristinata, dopo due anni, la misura di prevenzione stessa al cessare di quella cautelare) (Sez. 2, sentenza n. 12915 del 05/03/2015 Cc. (dep. 26/03/2015) Rango, Rv. 262930). Al pari, si è affermato che il giudice della prevenzione, ai fini del ripristino della misura preventiva, debba rivalutare l'attualità della pericolosità soltanto se la detenzione carceraria si sia protratta per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato (Sez. 1, sentenza n. 38775 del 19/07/2016 Ud. (dep. 19/09/2016), Fantauzzi, Rv. 267800). L'impostazione segnalata è viepiù convincente in ragione dell'immediata esecutività dei provvedimenti che applicano la misura di prevenzione e della mancata previsione di un regime sospensivo degli effetti in caso di impugnazione (art. 10 d. l.vo 159/2011). Del resto, la declaratoria di incostituzionalità (di cui alla sentenza 291/2013), finisce per enucleare espressamente ipotesi in cui non si debba procedere a riesame di pericolosità, secondo valutazione di merito che compete al giudice della prevenzione. Può, pertanto, affermarsi che la verifica sul riesame della pericolosità riattualizzi, con un accertamento per certi versi anche di natura costitutiva, un aspetto già scrutinato in fase di applicazione della misura. Essa va rinnovata allorquando, li 5 all'esito della detenzione stessa emergano profili o dati di fatto specifici, potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo. La mancanza della nuova ponderazione, tuttavia, rimessa alla competenza funzionale del giudice di merito, non può affermarsi che equivalga ad automatica inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo genetico o che tenga luogo d'una sua sospensione ex lege. Il presupposto di pericolosità sociale, condizione strutturale essenziale della misura, che trae genesi dal titolo originario, continua ad esistere, perché adottato nel concorso delle condizioni legittimanti ed all'esito della verifica giurisdizionale e ciò finché il giudice funzionalmente competente non provveda ad operare una rivalutazione di segno contrario. Da quanto premesso deriva, pertanto, che anche l'argomento svolto secondo cui il mancato accertamento avrebbe determinato la sospensione della misura di prevenzione e l'inapplicabilità della circostanza aggravante non è fondato. Ciò perché la misura aveva avuto nuova e regolare esecuzione al momento della scarcerazione, con la notifica del provvedimento e il verbale di sottoposizione. Il mancato riesame della pericolosità non travolgeva il titolo genetico disarticolando l'accertamento di pericolosità in esso già eseguito. Lo stesso Tribunale del riesame, del resto, incidentalmente e nell'esercizio della autonoma cognizione del giudice penale, in funzione della decisione sulla regiudicanda sottoposta, ha verificato aspetto siffatto e ha ritenuto esiguo il lasso di tempo trascorso tra la scarcerazione, l'applicazione della misura di prevenzione e il nuovo delitto commesso dal sottoposto, giungendo alla conclusione di una scarsa significatività del tempo stesso in funzione della rivalutazione della pericolosità sociale. Era stata, in altri termini, proprio la reiterazione del delitto in materia di detenzione di armi, commesso poco dopo la scarcerazione, ad attestare nella valutazione afferente la vicenda cautelare il persistere della condizione di pericolosità soggettiva del medesimo RE. Quanto detto, pertanto, attesta l'infondatezza del motivo di ricorso anche per l'aspetto ulteriore che risulta in esso trattato e che pretenderebbe l'esclusione della circostanza aggravante indicata di cui all'art. 72 del d. I.vo 159/2011. 2. Il secondo motivo è egualmente infondato. Si assume il concorso apparente di norme e la applicabilità del d. I.vo 159/2011 rispetto alla normativa ordinaria. In questa logica si afferma che norma speciale risulterebbe l'art. 75 del d. I.vo cit., fonte che avrebbe dovuto avere prevalenza in ragione della sua formulazione e in relazione alla condotta di detenzione di armi che era stata ascritta al RE. li 6 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 6 G!U. 2017 Roma, li Basta qui annotare che l'ipotesi del concorso apparente di norme, là dove avesse rilievo nel caso in esame, è, comunque, risolta dallo stesso legislatore che, nel richiamare le condotte delittuose in materia di armi commesse da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, contempla la specifica aggravante di cui all'art. 72 d. l.vo 159/2011 (norma che al più assumerebbe tratti specializzanti rispetto all'art. 75 d. I.vo cit). Si esclude, pertanto, nella stessa volontà normativa che la fattispecie di illecita detenzione dell'arma in contestazione possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 75 d. l.vo 159/2011, disposizione, tra l'altro, non contestata e che attribuisce rilevanza penale alla condotta in funzione della violazione delle prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione da parte del sorvegliato speciale.
3. Il tema connesso, infine, alle esigenze cautelari risulta, contrariamente a quanto affermato in ricorso, compiutamente valutato dal Tribunale del riesame. In questa logica risultano coerentemente richiamate le modalità e le circostanze del fatto caratterizzato dalla detenzione di un'arma carica, pronta all'uso, con ulteriore munizionamento nei pressi dell'abitazione. Proprio la detenzione della pistola si è osservato attestava il collegamento con contesti criminali e, valutato quel profilo unitamente alla presenza di precedenti specifici, si è ritenuto elevato il rischio di recidiva. Anche la censura relativa all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura risulta correttamente esaminata avendo ribadito il giudice della libertà gli argomenti svolti dal Giudice per le indagini preliminari ed avendo espressamente sottolineato che il luogo di detenzione dell'arma escludeva che le ritenute esigenze cautelari potessero essere fronteggiate con misure di tipo diverso da quella di massimo rigore in atto.
4. Il ricorso va, pertanto respinto;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione a cura della cancelleria di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
speseRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter, disp. att c.p.p. Così deciso in Roma il 9 marzo 2017. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Cairg Maria Stefania Di Tomassi Curuelo lovn ASSA 7 PREMAN