Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 27970
CASS
Sentenza 9 marzo 2017

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In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione alla contestazione di detenzione di arma comune da sparo, aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 159 del 2011 della commissione del fatto da parte di persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione, nonostante che detta misura, disposta in una certa data e poi sospesa per un concomitante titolo detentivo incompatibile con la sua esecuzione, fosse stata eseguita solo in epoca successiva, senza che fosse compiuto un nuovo accertamento in concreto della pericolosità del sottoposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2017, n. 27970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27970
    Data del deposito : 9 marzo 2017

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