Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione personali, non sussiste incompatibilità tra la misura cautelare della custodia in carcere del proposto e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ferma restando la sospensione di questa in costanza della prima e la necessità, ai fini della ripresa del suo decorso, di una rinnovata valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 291 del 2013.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2014, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 288
Dott. BONITO CO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 29449/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AN N. IL 15/12/1963;
avverso il decreto n. 77/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 29.11.2012, rigettava il gravame proposto da FU CO avverso il provvedimento con il quale il Tribunale partenopeo, in data 30 marzo 2012, aveva applicato a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e versamento cauzionale di Euro 10.000,00.
A sostegno della decisione la Corte di merito ribadiva il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine alla pericolosità sociale del FU, dedotta all'attualità dalle passate condanne per associazione al clan camorristico dei Pianese, dalla continuità di siffatte condotte associative, dalla consumazione di reati fine di natura estorsiva risalenti all'aprile, maggio 2010 e dalla condanna per essi.
2. Si duole di tale pronuncia il FU, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, che ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sul rilievo che la stessa sarebbe viziata da violazione di legge e da motivazione meramente apparente. Deduce in particolare la difesa ricorrente: il quadro di pericolosità prospettato ai fini dell'applicazione della impugnata misura di prevenzione si appalesa virtuale, dappoiché sostanzialmente "coperto" dal procedimento penale e dalla misura cautelare personale in corso;
le esigenze che l'ordinamento di prevenzione intende soddisfare, con la relativa vigente disciplina, risultano allo stato non attuali in relazione al FU, tenuto conto della sua recente condanna - sentenza di prime cure - ad anni otto di reclusione ed alla misura carceraria in atto, misura quest'ultima idonea a neutralizzare ogni profilo di pericolosità posta ad oggetto del provvedimento per cui è causa;
di qui l'apparenza della motivazione impugnata circa la presunzione di una attuale pericolosità; la difesa ha sostenuto che l'esito negativo degli accertamenti patrimoniali a carico del proposto non poteva non riverberarsi favorevolemente sul complessivo giudizio di prevenzione ed in particolare sulla reale pericolosità del proposto stesso;
detti esiti non sono poi stati considerati ed anzi sono stati contraddittoriamente considerati (perché negati) in relazione alla doglianza relativa alla particolare esosità della cauzione imposta.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso.
4. La doglianza si appalesa manifestamente infondata. Giova premettere che, a mente della disciplina portata dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, (ribadita dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10) il decreto con il quale la Corte di appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale in materia di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (citata Legge, art. 3) è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest'ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente. Nel caso di specie, ritiene il Collegio, non sussiste la denunciata violazione di legge, neppure sub specie della motivazione apparente ovvero mancante.
Ed invero appare opportuno rammentare che la C. Cost, sin dal 22.12.1980, con la sentenza n. 177, dichiarò la illegittimità, per violazione dell'art. 25 Cost., comma 3, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima, coloro che, per le manifestazioni cui avevano eventualmente dato luogo, davano fondato motivo di ritenere che erano proclivi a delinquere. Tanto per sottolineare che, in forza del regime risultante dall'intervento del giudice delle leggi, nel giudizio di prevenzione va categoricamente esclusa la prognosi negativa in ordine alla proclività a commettere azioni delittuose, dovendosi invece ancorare il relativo giudizio all'accertamento dell'attualità di una apprezzabile pericolosità.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno avuto cura di richiamare sia il risalente passato criminale del proposto, associato per delinquere in clan camorristico, sia le recentissime vicende delittuose nelle quali il FU risulta coinvolto (e per esse, si apprende dal ricorso in esame, condannato di recente ad anni otto di reclusione). Di esse poi hanno fatto i giudici territoriali logica valutazione critica allorché, per un verso, ne hanno sottolineato l'evidenza criminale in perfetta continuità con il passato associativo e, per altro verso, hanno dalle medesime dedotto l'attuale pericolosità dappoiché significative di una permanenza delittuosa grave fortemente radicata sul territorio, circostanza questa che rende di palese importanza il livello di controllo personale in funzione della disposta prevenzione.
Di qui la logicità ed esaustività della motivazione articolata dal giudice territoriale, alla quale la difesa ha opposto una alternativa lettura degli esiti istruttori in essa utilizzati.
Particolare importanza ha inoltre, nella censura difensiva, la tesi che il processo penale in corso e la misura cautelare in carcere in atto priverebbero di senso autonomo il giudizio di attuale pericolosità, dappoiché collocato il proposto, proprio perché in vinculis, nelle condizioni di non poter nuocere.
Trattasi all'evidenza di argomentazione manifestamente infondata. Ed invero il procedimento penale e quello di prevenzione rispondono a distinte esigenze tra loro non sovrapponibili, dal legislatore soddisfatte con specifiche discipline fondate su requisiti assai diversi e temporalmente proiettate in direzioni opposte: verso l'accertamento di fatti passati, il processo penale, in direzione della prevenzione di comportamenti futuri dannosi per la convivenza civile, il processo di prevenzione. Di qui la conseguenza della sospensione della misura di prevenzione in costanza di misura cautelare privativa della libertà personale ed il suo nuovo decorrere all'esaurirsi di questa (salva una nuova valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità all'esito del recente intervento del giudice delle leggi) di guisa che eccentrica si appalesa la censura difensiva sul punto, nel senso che non corrisponde essa ad una situazione procedimentale reale ed apprezzabile. Del tutto generica si appalesa, infine, la censura relativa alla esosità della cauzione imposta, peraltro espressiva di un giudizio di merito improponibile in questa fase processuale.
5. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle spese del procedimento, sia di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014