Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, nella ipotesi in cui l'esecuzione della misura sia stata sospesa per concomitante applicazione nei confronti del sottoposto della misura cautelare in carcere, il giudice della prevenzione, ai fini del ripristino della misura preventiva, deve rivalutare nuovamente l'attualità della pericolosità soltanto se la detenzione carceraria si sia protratta per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato. (Fattispecie relativa a ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 9, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n.1423, in relazione alla violazione di obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).
Commentario • 1
- 1. Art. 679 - Misure di sicurezzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Misure di sicurezza (art. 679) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, quale giudice specializzato, in materia di misure di sicurezza e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto; ciò …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38775 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
38 7 7 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.946/2016 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere -N. 52393/2015 Dott. ALDO CAVALLO Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ BR N. IL 07/02/1969 avverso la sentenza n. 2152/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 24/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Robes Afrille che ha concluso per l'aanvlement ceu havie dilea nutum 14 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 aprile 2015 ha confermato quella resa il 20 febbraio 2013 dal Tribunale di Pescara che aveva condannato AB TA per il reato di cui all'art. 9 comma 2 L. n. 1423 del 1956 perché contravveniva agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Montesilvano, imposti con decreto del Tribunale di Pescara, datato 23 aprile 2009. In fatto, era emerso che l'imputata l'8 dicembre 2010, alle ore 23,45, al controllo effettuato da una pattuglia della polizia di Stato era risultata assente dalla propria abitazione. Per quanto qui interessa, nella memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. la difesa aveva eccepito l'illegittimità della applicazione della misura di prevenzione in assenza di una nuova valutazione della pericolosità sociale del soggetto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013. La Corte di appello non aveva risposto sul punto.
2. L'imputata, personalmente, ricorre per Cassazione avverso la decisione denunciandone, con i primi due motivi, l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, sul rilievo della illegittimità dell'automatica risottoposizione alla misura senza, a seguito della sospensione della misura stessa per sopravvenuta esecuzione della pena, un previo accertamento della persistenza della pericolosità sociale. La ricorrente deduce l'omessa motivazione sulla memoria con conseguente violazione dei diritti di difesa, e richiama la sentenza n. 26821 del 2104 di questa Corte. Con il terzo motivo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni qui di seguito precisate. Nel ricorso si afferma che TA subì un "cospicuo periodo di detenzione" che avrebbe richiesto una nuova verifica della pericolosità sociale. In proposito, la ricorrente cita la sentenza di questa corte sopra richiamata.
2. La giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità si è espressa nel senso che, pure in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa quale fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, (Cass., Sez. 1, 19 settembre 2007, n. 37997, Cannizzo, rv. 237733) e che essa riprende a 1 of decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo (cfr. Cass., Sez. 1, 28/04/2010, n. 20265; Sez. 1, 21 novembre 2007, n. 7783, Pellicane, rv. 239230; Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 49226, Medri, rv. 230321).
3. Di recente, come menziona la ricorrente, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale emessa il 6 dicembre 2013, n. 291 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Tuttavia, tenuto conto che la vicenda riguardava la misura di prevenzione richiesta nei confronti di un condannato in espiazione di pena detentiva la cui liberazione era prevista per il 2027, è la stessa Corte costituzionale che delimita l'ambito del proprio intervento. Ricordato che "già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione", la detta Corte specifica che "resterà rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva.").
4. Nel caso in esame, dalla memoria difensiva depositata che questa Corte può esaminare direttamente attesa la natura del vizio denunciato, il breve lasso di tempo in cui la ricorrente è stata detenuta -dal 6/3/2010 al 25/6/2010-, in uno con la reiterazione a breve distanza di comportamenti inosservanti, dimostra come non siano intervenute modifiche positive nell'atteggiamento della TA rispetto delle regole del vivere civile, ed esclude che fosse necessaria la verso verifica della perdurante pericolosità sociale, la cui attualità viceversa è stata dimostrata nei fatti. 2 4.1. Quanto alla doglianza relativa alla omessa motivazione sui rilievi formulati con la memoria difensiva, osserva il Collegio che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
4.2. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. I, n. 16372 del 2015, rv 263326; sez. II, n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20-25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
4.3. L'infondatezza del motivo di appello, risultante dalla stessa massima citata dalla ricorrente, che esclude la verifica sulla pericolosità quando la durata dello stato di detenzione "sia stata talmente breve da far ragionevolmente ritenere che non abbia potuto produrre rilevanti effetti sul piano della risocializzazione", rende priva di concreta incidenza sui diritti di difesa l'omessa valutazione.
5. Anche il terzo motivo è infondato. Le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di circostanze idonee ad essere positivamente valutate. Motivazione legittima avverso la quale la ricorrente non oppone alcuna considerazione dimostrativa -se non, non meglio specificate condizioni di salute e un disagio sociale- dell'illogicità della stessa o del mancato esame da parte del giudice di elementi che avrebbero dovuto indurlo a concedere il beneficio.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Maria Cristina Siotto Aget NI VI AB IN CANCELLERIA 19 SET 2016 IL CANCELLIERE 3 ST LL