Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38775
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

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Massime1

In tema di misure di prevenzione personali, nella ipotesi in cui l'esecuzione della misura sia stata sospesa per concomitante applicazione nei confronti del sottoposto della misura cautelare in carcere, il giudice della prevenzione, ai fini del ripristino della misura preventiva, deve rivalutare nuovamente l'attualità della pericolosità soltanto se la detenzione carceraria si sia protratta per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato. (Fattispecie relativa a ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 9, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n.1423, in relazione alla violazione di obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

Commentario1

  • 1Art. 679 - Misure di sicurezza
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Misure di sicurezza (art. 679) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, quale giudice specializzato, in materia di misure di sicurezza e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto; ciò …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38775
Data del deposito : 19 luglio 2016

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