Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15095 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 15095/02 Responsabilità extracontrattuale. Danno da ritardo nel risarcimento. Valutazione. Composta dagli Ill. Sig Criteri R.G.N. 13689/99Presidente FIDUCCIADott. Gaetano Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 35284 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 3928 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere Ud. 08/04/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: ASSITALIA SPA, in persona dell'A.D. Sig. Lino Benassi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, 5. BY. ROMA presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DALLA VEDOVA FIORELLA, SAI SPA ASSICURATRICE IND, NI AN, EL NC;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio dal Sig.Sole avversO la sentenza n. 379/98 della Corte d'Appello di per diritti € 1,55 2002 GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 29/04/98 e 11 25-OTT 2002- IL CANCELLIERE 839 depositata 1'11/05/98 (R.G. 987/95); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 14 settembre 1989 Resi- ni NO conveniva dinanzi al Tribunale di Genova IO AN e la società assicuratrice SAI per sentirlo dichiarare esclusivo responsabile dell'inci- dente stradale verificatosi 1'8 febbraio 1988 e chiede- va la condanna di entrambi al risarcimento dei danni subiti, personali e al motociclo. DE VA LA, terza trasportata dal Resi- ni con citazione del 5.XI.1989 lo conveniva in giudi- zio unitamente alla s.p.a. Assicurazioni Assitalia per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di costui per i danni subiti, causati dal mancato rispetto della segnalazione semaforica rossa nella sua direzione di marcia. Riunite le cause il Tribunale, con sentenza del 26 aprile 1995, attribuiva la responsabilità dell'inciden- te verificatosi nella misura del 70% al NI e del 2 30% al IO e conseguentemente li condannava, in solido tra loro e unitamente alle rispettive compagnie assicuratrici, а pagare alla AL VA £ . 110.577.165 così ripartiti: per il danno psicofisico da invalidità permanente del 15% £. 80.793.165; per quello da invalidità temporanea totale per giorni 135 £. 6.952.500; per quello da invalidità temporanea parziale del 50% per giorni 30 £. 772.500; per il danno morale precisando che tali somme, valutate al£. 22.060.000, primo gennaio 1995, erano da rivalutare fino al soddi- sfo. Quanto agli interessi, riconosciuti fino al saldo, specificava che decorrevano: per l'invalidità permanen- te dalla cessazione dell'invalidità temporanea parzia- le;
per quest'ultima dalla cessazione dell'invalidità temporanea totale;
per le spese mediche dall'esborso; per l'invalidità temporanea totale e per il danno mora- le dalla data del fatto illecito. Interponeva appello la s.p.a. Assitalia, assicura- Б zione del NI, per contestare, tra l' altro, il cu- mulo tra rivalutazione monetaria e interessi perchè le tabelle applicate per liquidare il danno biologico e quello morale venivano adottate annualmente avuto ri- guardo al tasso di inflazione monetaria per cui, anche se la sentenza di primo grado ne aveva stabilito la de- correnza dal gennaio dell'anno della sua pubblicazione, 3 in realtà le somme liquidate erano comprensive della svalutazione dalla data del fatto, sì che il ricono- scimento degli interessi, pur se con diverse decorren- ze, sulla rivalutazione delle stesse in tempi succes- sivi, sostanzialmente ne comportava il riconoscimento dalla data dell'evento. Quindi chiedeva la restituzione di quanto pagato in più. La Corte di Appello di Genova, con sentenza dell'11 maggio 1998, ritenendola congrua, manteneva ferma la liquidazione effettuata dal Tribunale sia per il danno biologico che morale ed evidenziava, in rela- zione alla prima voce di danno, riflettentesi sulla se- conda, che le tabelle attuariali adottate dai primi giudici erano parametrate sul triplo della pensione so- ciale, applicando l'art. 4 della legge 39/1977, a cui erano aggiunti l'importo del tasso di incremento annuo della pensione sociale e gli interessi legali, e sulla somma risultante era applicato un esponente che rappre- sentava l'attesa degli anni di vita del danneggiato, calcolato in base all'età e al sesso. Quanto agli inte- ressi compensativi sulle somme predette - da rivaluta- in linea con la re dalla data del fatto illecito- dichiarava dovuti, sentenza delle S.U. 1712/1995, li risarcitoria,per la mancata disponibilità della somma nella misura del 7% perché " sufficientemente remunera- 4 tiva", e ne disponeva il calcolo, sulle somme an- nualmente rivalutate, dalla data del fatto illecito. Pertanto stabiliva che le somme pagate in più alla Dal- la VA dovessero essere restituite alla s.p.a. Assi- talia. Avverso questa sentenza ricorre con un unico moti- vo, articolato in due censure, la s.p.a. Assitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deduce "violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1223 - 1224 - 1226 - 2056 - 2059 C.C. e insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento al- l'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". A) La Corte ha stabilito gli interessi non nella misura legale bensì del 7%, dalla data del fatto al pa- gamento, da conteggiare sulla somma rivalutata annual- mente dalla stessa data secondo gli indici ISTAT, senza però determinare la somma dovuta a titolo di danno al momento dell'incidente, e senza questo dato di base non я д è né possibile operare la rivalutazione né calcolare i predetti interessi, a meno di ritenere che decurtando dalla somma liquidata dal Tribunale l'indice ISTAT fino al tempo del sinistro, sull' importo risultante minore di £. 110.577.165 deve essere applicato l'interesse del 7% annuo. 5 B) La Corte di merito ha fissato al 7% il tasso me- dio di remunerazione per il ritardo sul pagamento della somma risarcitoria dal fatto al saldo, ma non ha moti- vato perchè lo ha così determinato. Confrontando la somma riconosciuta con quella di rendimento dei deposi- ti bancari o dei titoli di Stato o azionari è evidente la sperequazione, perché negli ultimi anni tale indice si è approssimato all'1%. 1.1.- Entrambe le censure sono fondate. Ed infatti, per comprendere appieno la prima cen- sura, occorre premettere che il foro di Genova, nel 1997, al fine di adeguarsi ai criteri indicati dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 1712/1995, per valutare sia il danno biologico permanente sia quello morale, aveva apportato dei correttivi al metodo intro- dotto nel 1989 - che era basato sul triplo della pen- 1 sione sociale, capitalizzato al tasso legale degli in- 8 . 8 teressi, in rapporto alla probabile durata della vita del danneggiato (calcolata in base all'età e al sesso, secondo i dati statistici ISTAT), ed incrementato an- nualmente secondo il tasso adottato dall'INPS nel senso che il predetto parametro di base, riferito al- l'anno dell'evento dannoso, veniva rivalutato annual- mente secondo gli indici ISTAT da tale data fino a quella della decisione e quindi, sui corrispondenti 6 importi, venivano calcolati gli interessi nella misura legale. La sentenza della Corte di Appello di Genova, pur affermando di voler mantenere fermo il metodo dianzi detto sia per la valutazione del danno biologico che per quello morale, per uniformarsi alla succitata sen- tenza delle Sezioni Unite, ha però statuito, sia in mo- tivazione che in dispositivo, che la riforma della sen- tenza di primo grado dovesse concernere soltanto le vo- ci accessorie, ossia rivalutazione ed interessi, senza modificare "le somme liquidate dai giudici di primo grado", stabilendo contestualmente altresì che "la ri- valutazione sulla somma come sopra determinata decorra ل dalla data del fatto illecito". Ma poiché la sentenza di primo grado è stata emessa allorché non erano stati - 4 ancora elaborati i suspecificati correttivi, la somma 6 : 2 complessivamente statuita, pari a £. 110.577.165, è 8 stata liquidata secondo le precedenti tabelle, come in- nanzi detto aggiornate annualmente, tant'è vero che i giudici di primo grado avevano stabilito la rivaluta- zione da gennaio 1995 - anno di pubblicazione della e non dalla data dell' evento, come invece sentenza - hanno stabilito i giudici di appello. Pertanto il rela- tivo capo di decisione deve esser cassato.
1.2. Altrettanto fondata è la seconda censura con- 7 cernente il riconoscimento degli interessi compensativi per il ritardo con cui la danneggiata ha ricevuto la somma risarcitoria, fissati nella misura del 7% "in as- senza di prova contraria e prudenzialmente", perché il potere del giudice di liquidare con criteri equitativi, ai sensi dell' art. 1226 cod. civ., il quantum del dan- -no nella specie da ritardo non lo esime, per non incorrere in una censura di arbitrarietà, dall'obbli- go di valutare tutte le circostanze obbiettive e sog- gettive del caso, e, per evitare il vizio di motivazio- sia pure con 1' elasticità ine- ne, di dare contezza, rente al relativo potere discrezionale, del procedimen- to logico seguito per determinare il tasso di interes- se. Dunque anche la seconda censura è fondata. -2. Concludendo pertanto il motivo va accolto e la sentenza della Corte di Appello di Genova va cassata. Quindi il giudice del rinvio, per attuare il deci- sum, dovrà liquidare il danno biologico e morale subito da LA DE VA sulla base delle relative ta- belle, come riformulate nel 1997, e cioè liquiderà tali voci di danno sulla base della tabella dell' anno in cui si è verificato il fatto;
rivaluterà poi la somma così risultante in base agli indici ISTAT dalla data del fatto illecito fino a quella in cui la danneggiata 1' ha riscossa e sui relativi incrementi annuali con- 8 teggerà gli interessi compensativi, determinabili anche con criteri presuntivi ed equitativi, ma valutando tutte le circostanze del caso concreto e dando conto delle relative ragioni, disponendo la restituzione а favore della s.p.a. Le Assicurazioni d'Italia delle somme eventualmente corrisposte in più alla danneggia- ta. Provvederà infine sulle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, anche per le spese di questa fase di giudi- zio. Così deciso in Roma 1' 8 aprile 2002. ver teccion Il Relatore Il Presidente Mr.r. 109T 129,11 IL CANCELLIERS 4565 30,99 160,10 25.10.02 AGENZIA ENTRATE ROMA 2 GEM 2003 Nec 3458 '. 2 At Giudiziar 0 FFICIO CHIN 0 N E G DEL