Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2013, n. 7468
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Massime3

Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorchè si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità.

In tema di misure cautelari personali, vi è interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. (Fattispecie in cui la qualificazione dei fatti prospettata dall'indagato con ricorso per cassazione nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece che di violenza privata, come ritenuto in sede di appello cautelare, incideva sulla stessa adottabilità della misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., in ragione del diverso limite massimo di pena previsto per i due reati).

In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2013, n. 7468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7468
Data del deposito : 28 novembre 2013

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