Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 3
Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorchè si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità.
In tema di misure cautelari personali, vi è interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità. (Fattispecie in cui la qualificazione dei fatti prospettata dall'indagato con ricorso per cassazione nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece che di violenza privata, come ritenuto in sede di appello cautelare, incideva sulla stessa adottabilità della misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., in ragione del diverso limite massimo di pena previsto per i due reati).
In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale.
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La massima Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2013, n. 7468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7468 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1601
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 30464/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA US N. IL 19/03/1974;
avverso l'ordinanza n. 1136/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio sull'attualità delle esigenze cautelari. udito il difensore avv. Vigna Renato Maurizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 maggio 2013, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero e in riforma dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palmi, che aveva rigettato la richiesta della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha applicato a IS GI indagato per il delitto di violenza privata la chiesta misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge e la illogicità della motivazione con particolare riferimento alla correlazione tra chiesto e pronunciato (custodia in carcere e arresti domiciliari);
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all'affermazione della sussistenza di indizi del delitto di violenza privata e non di quello ritenuto dal GIP di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente procedibilità a querela di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Il primo motivo è pretestuoso in quanto pur avendo chiesto il P.M. appellante la misura massima custodiale il Tribunale, di converso, ha applicato la meno grave misura degli arresti domiciliari.
Corretta si appalesa, pertanto, la decisione impugnata alla luce della menzionata giurisprudenza di questa Corte (v. la citata Cass. Sez. 3, 14 ottobre 2008 n. 43200).
3. Quanto al merito effettivo si osserva come ancorché nell'ambito del giudizio de libertate il G.I.P., in sede di applicazione della misura cautelare, nonché il Giudice del riesame o dell'appello siano legittimati a modificare la definizione giuridica data dal P.M. al fatto addebitato, fermo restando quest'ultimo inteso come accadimento della realtà, l'eventuale correzione del "nomen juris" non può peraltro produrre effetti oltre al procedimento incidentale in corso (v. Cass. Sez. 6, 11 novembre 1998 n. 3503 e Cass. Sez. 2, 20 ottobre 1999 n. 4638). Ulteriore corollario dell'enunciato principio è che l'indagato non ha interesse ad impugnare un'ordinanza applicativa o confermativa di una misura cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fatto, qualora ad essa non consegua per il medesimo alcuna utilità, ossia qualora il mutamento invocato non incida sulla possibilità di adottare o mantenere la misura (v. Cass. Sez. 5, 9 novembre 2005 n. 45940). Orbene, nella fattispecie la definizione dei fatti in termini diversi è chiaro che inficerebbe la legittimità della misura sotto il profilo della disciplina dettata dall'art. 280 c.p.p., comma 1 a cagione della diversa pena prevista dall'art. 610 c.p.p., rispetto all'art. 393 c.p.. 3. D'altro canto, va considerato che il secondo motivo si sostanzia nella contestazione in fatto dell'impugnata ordinanza e non tiene conto della peculiarità dell'appello di misure cautelari rispetto al merito effettivo delle fattispecie ascritte.
Giova premettere, in diritto, come compito del Giudice del merito fosse quello di analizzare, anche alla luce delle asserzioni defensionali, gli elementi di prova (e la circostanza che essi in materia cautelare si chiamino indizi è, a questi fini, mera variante terminologica), verificarne il significato e la univocità; offrire completa giustificazione del perché, a suo avviso, i fatti s'attagliassero alla fattispecie astratta e giustificassero le conclusioni raggiunte circa la fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la perdurante sussistenza di gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio prognostico in tal senso era, dunque, indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio.
I gravi indizi null'altro sono, d'altro canto, che "una prova allo stato degli atti", valutata dal Giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere.
È così soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione (v. Cass. Sez. 1, 4 maggio 2005 n. 19867 e Sez. 1, 17 maggio 2011 n. 19759). Di converso, il motivo del ricorso si caratterizza per una completa rivisitazione in punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto idonei a giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a richiedere a questa Corte di legittimità un'operazione non consentita, pari a quella di un inesistente ulteriore grado di merito, come si evince, per esempio, dalla valutazione circa l'attendibilità delle parti offese NE OV e FA GI.
Inoltre e in punto di diritto, si osserva da questa Corte come ricorra il reato di ragion fattasi nel caso in cui la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente corrisponda perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, essendo il reato caratterizzato solo dalla sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato: il delitto de quo si traduce infatti nell'indebita attribuzione a sè stesso da parte del privato di poteri e facoltà spettanti al Giudice e l'autore deve essere animato dal fine di esercitare un proprio diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente, sebbene non si richieda che essa sia realmente fondata (v. la citata, Cass. Sez. 5, 26 ottobre 2006 n. 38820). Indubbiamente, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è poi necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione particolarmente grave: in tale ottica si è ritenuta ipotesi di violenza privata e non di esercizio arbitrario con riguardo a comportamenti, ad esempio, di percosse ad un debitore (v. la citata, Cass. Sez. 5, 1 ottobre 1999 n. 13162). Infine quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fatto uso del principio, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (v. Cass. Sez. 5, 2 febbraio 2010 n. 16425). Nella specie non risulta che l'imputato avesse addotto, dinanzi al Tribunale, elementi nuovi utili ai fini prognostici e indebitamente pretermessi dal Tribunale, tale non potendosi considerare, per l'appunto, ne' il trascorrere del tempo in se, ne' l'assoggettamento alla misura cautelare in corso, condotta scarsamente sintomatica di resipiscenza in quanto finalizzata in primis ad evitare l'aggravamento della posizione cautelare dell'indagato.
4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014