Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare).
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- 1. Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le Sezioni uniteFrancesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2018
Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. 6/09/2011, n. 159, art. 75) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza in data 7 marzo 2017 la Corte di appello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12915 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/03/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 491
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 45414/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RA AU, n. a Cosenza il 06.08.1976, rappresentato e assistito dall'avv. Sanvito Antonio, di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, sezione misure di prevenzione, n. 62/2007, in data 30.04.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 17.12.2014 con la quale il Sostituto procuratore generale dott. Paolo Canevelli ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30.04.2014, il Tribunale di Cosenza, investito della richiesta di sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Cosenza, per la concomitante applicazione nei confronti di RA AU di una misura cautelare relativa a procedimento penale pendente avanti alla Corte d'assise di Cosenza, e di verifica d'ufficio dell'attuale persistenza della pericolosità sociale dell'interessato con revoca della misura stessa, ha respinto la prospettazione difensiva, osservando che la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 12 (e del D.Lgs. n. 159 del 2011, nuovo art. 15), pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, debba ritenersi limitata alla sola ipotesi di misura di prevenzione che sia rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta e che non possa, invece, trovare applicazione nella diversa ipotesi di persona che si trovi sottoposta a misura cautelare.
2. Avverso detta ordinanza viene proposto, nell'interesse di RA AU, ricorso per cassazione, lamentandosi:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 1423 del 1956 e all'art. 111 Cost., comma 6 (primo motivo);
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (secondo motivo). Il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale di Cosenza per non aver correttamente interpretato la pronuncia della Corte costituzionale n. 291/2013, nella parte in cui, riferendosi a periodi di sospensione della misura di prevenzione personale, dovuti a detenzione subita per l'espiazione di una pena, avrebbe inteso, in realtà, richiamarsi anche alla custodia cautelare preventiva in omaggio al principio secondo cui la pericolosità sociale deve essere caratterizzata dal requisito della attualità sia nel momento dell'applicazione della misura di prevenzione sia in quello della sua esecuzione, avuto altresì riguardo all'ulteriore questione relativa al fatto che, un'attenta lettura della pronuncia della Corte costituzionale avrebbe dovuto imporre la completa estensione del meccanismo previsto dall'art. 679 cod. proc. pen. in tema di misure di sicurezza anche alle misure di prevenzione di carattere personale, pena un'evidente violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza nonché dell'effettività del diritto di difesa. In buona sostanza, il Tribunale, nel valutare la possibilità di sospensione della misura di prevenzione rispetto alla contestuale esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora già di per sè limitativa della libertà del soggetto, non ha dato conto in motivazione, in primo luogo della compatibilità o meno della misura di prevenzione con la misura cautelare dell'obbligo di dimora ed in secondo luogo ha travisato quanto chiesto dalla difesa in ordine alla sospensione: su quest'ultimo punto, in particolare, la difesa del RA non aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della misura fintanto che il Tribunale non avesse deciso sul una nuova valutazione della pericolosità sociale del soggetto, bensì la sospensione della misura di prevenzione sulla scorta della succitata pronuncia della Corte costituzionale o della contestuale misura cautelare dell'obbligo di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Invero, la puntuale applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha evidenziato la correttezza del ragionamento logico seguito dal Tribunale di Cosenza che ha respinto le richieste difensive con motivazione adeguata e non contraddittoria.
2. La reciproca interazione dei due profili di doglianza sollevati impone una loro trattazione unitaria.
Va preliminarmente evidenziato come nei confronti di RA AU la misura di prevenzione risulta applicata con decreto del Tribunale di Cosenza n. 26 dell'08.10.2003 e n. 62 del 02.04.2008: misura sospesa per la concomitante applicazione di misura cautelare detentiva nell'ambito del procedimento n. 2113/2012 pendente dinanzi la Corte di assise in data 16.04.2012 e ripristinata in data 18.04.2014.
3. Come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2 dicembre 2013 ha dichiarato parzialmente illegittimi la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 e, in via consequenziale, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 15, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Per quanto interessa in questa sede, appare doveroso ripercorrere, almeno in parte, il ragionamento della Corte.
3.1. Nella sentenza n. 291 del 2013 si riconosce che, per comprendere i termini della questione sottoposta, occorre richiamare la soluzione offerta da una giurisprudenza ormai consolidata al problema - che non trova disciplina espressa ed esaustiva nel testo legislativo - della compatibilità delle misure di prevenzione personali con lo stato di detenzione per espiazione di pena. Secondo l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6 del 25 marzo 1993 (depositata il 14 luglio 1993) e che è stato seguito in modo costante dalla successiva giurisprudenza di legittimità, così da assurgere a "diritto vivente", le misure di prevenzione personali sono applicabili anche a soggetti ristretti in carcere. Non si può escludere, infatti, che anche il detenuto sia socialmente pericoloso e, d'altra parte, nulla autorizza a considerare certa la prognosi di esito positivo del trattamento penitenziario. In questo caso, però, l'esecuzione della misura resta sospesa ed è differita sino al momento in cui viene a cessare lo stato di detenzione, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento che ha disposto la misura qualora, medio tempore, la pericolosità precedentemente accertata sia venuta meno. Secondo questa impostazione, perciò, occorre distinguere la fase nella quale la misura di prevenzione viene disposta, dalla fase della sua esecuzione. Mentre l'applicazione della misura non può essere considerata incompatibile con lo stato di detenzione per condanna definitiva, giacché l'unico presupposto richiesto dalla legge è la pericolosità sociale del proposto da accertare in relazione al momento in cui il provvedimento è adottato, diverso è a dirsi per la fase dell'esecuzione. Quest'ultima, infatti, è incompatibile con lo stato di detenzione e deve essere necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare. Tale soluzione trova conferma nel disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 12 - oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 15 - dove si stabilisce che il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computabile nella durata dell'obbligo di soggiorno. Poste queste premesse sul quadro normativo di riferimento in tema di misure di prevenzione personali, la Corte costituzionale è stata chiamata a verificare la legittimità della L. n. 1423 del 1956, citato art. 12 (attualmente trasfuso nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 15) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il giudice di valutare la persistenza della pericolosità sociale del proposto nel momento dell'esecuzione della misura di prevenzione nel caso in cui si determini uno iato temporale tra il momento di deliberazione e quello di esecuzione, iato dovuto alla necessità di sospendere l'esecuzione della misura per il tempo in cui il soggetto si trovi in stato di detenzione per espiazione di pena. In estrema sintesi, secondo il giudice remittente, la disciplina in questione violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto riserva ai destinatari delle misure di prevenzione personali un trattamento irragionevolmente diverso e meno favorevole rispetto a quello stabilito per i destinatari delle misure di sicurezza. Come è noto, infatti, l'art. 679 cod. proc. pen. assicura, in relazione misure di sicurezza, la verifica ex officio della persistenza della pericolosità sociale nel momento di esecuzione della misura. Si tratterebbe in pratica, ad avviso del giudice rimettente, di una disparità di trattamento ingiustificata in quanto entrambe le misure hanno identica funzione, quella di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di contenerne la pericolosità sociale. La Corte costituzionale ha ritenuto, nel merito, che la questione fosse fondata. La stessa, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in tema di legittimità costituzionale delle norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo della pericolosità sociale (sentenze n. 1 del 1971, n. 139 del 1982, n. 249 del 1983, n. 1102 del 1988), ha rilevato che, in relazione alle misure di sicurezza, il problema della verifica della persistenza della pericolosità sociale è stato definitivamente risolto dal legislatore con l'art. 679 nuovo c.p.p. ("quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti"). Nella materia parallela delle misure di sicurezza, pertanto, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza;
in un secondo momento dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l'attualità nel momento in cui la misura, già disposta, deve avere concretamente inizio. Il regime in vigore per le misure di prevenzione personali, osserva la Corte, è diverso e meno favorevole. L'accertamento della pericolosità sociale ha luogo una sola volta. L'accertamento svolto nel corso del procedimento di applicazione della misura è considerato sufficiente anche nel caso in cui si determini uno sfasamento temporale tra il momento di deliberazione e quello di esecuzione della misura, per essere l'interessato detenuto in espiazione di pena. Tale accertamento è considerato sufficiente, si osserva, sebbene nelle more la persona interessata sia sottoposta al trattamento penitenziario, trattamento specificamente finalizzato al reinserimento sociale. La comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione (volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come "due species di un unico genus") "non implica, di per sè sola, un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, posto che le due categorie di misure restano comunque distinte per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione";
tuttavia, rileva la Corte, tra i due modelli posti a raffronto (quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa) "l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo". Ne è una dimostrazione evidente, osserva la Corte, proprio il caso oggetto del giudizio a quo, nel quale il Tribunale è chiamato a disporre una misura che sarà eseguita solo dopo l'espiazione di una pena detentiva per un periodo di circa quindici anni. Già in linea generale, "il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile"; ma, a maggior ragione, ciò vale quando si discuta di persona sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla risocializzazione: "se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione". Non si tratta, in effetti, di presunzione assoluta di pericolosità in quanto è sempre accordata all'interessato la facoltà, prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 di chiedere la revoca della misura di prevenzione, nel caso in cui venga a mancare la pericolosità sociale. Tale possibilità, avverte comunque la Corte, presupponendo il trasferimento sull'interessato dell'onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l'attuale inesistenza del presupposto applicativo della misura, non può certo valere ad evitare il denunciato vulnus dell'art. 3 Cost.: per cui è l'automatismo del meccanismo previsto e il carattere, soltanto eventuale e rimesso all'iniziativa del soggetto nei cui confronti la misura è stata applicata, ad essere oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale. Mancando, in materia di misure di prevenzione, un meccanismo anche solo similare a quello previsto dall'art. 679 cod. proc. pen., appare evidente che la soluzione non può essere rimessa all'iniziativa del prevenuto, sia perché sarebbe necessariamente successiva alla notifica del verbale cd. di risottoposizione alla misura, sia perché il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11 prevede che il ricorso per la revoca della misura non abbia effetto sospensivo. Unica interpretazione costituzionalmente orientata è così quella di considerare la sospensione dell'esecuzione della misura prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 15 come destinata a risolversi solo a seguito della rivalutazione da parte del giudice, non dell'esecuzione, bensì dal medesimo giudice che ha applicato la misura, ovvero il Tribunale competente a norma del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 5 e ss.. 4. Fatte queste premesse e venendo alla fattispecie in questione, rileva il Collegio come - a conferma del provvedimento impugnato - le odierne censure difensive avverso il provvedimento impugnato dimenticano di considerare la sostanziale differenza tra le due situazioni che si vorrebbero trattate con analoga previsione. Invero, mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato "che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile", la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva (come nella specie), non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione, ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati. A ciò si aggiunga che, in tema di rapporto di compatibilità tra misure di prevenzione ed altre misure cautelari (cautelari, di sicurezza ecc), quale specificamente disciplinato dalla L. n. 1423 del 1956, artt. 10, 11 e 12 la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 1, sent. n. 6582 del 29/11/1999, dep. 03/02/2000, Spinelli, Rv. 215222) ha stabilito come non sussista alcuna incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari e che la stessa deve essere verificata, caso per caso, e può sussistere solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione: principio generale che ha indotto i giudici di legittimità ad escludere a priori tale incompatibilità tra la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno e la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non essendo le relative prescrizioni in contrasto.
5. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza in camera di consiglio, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015