Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12915
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2015, n. 12915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12915
Data del deposito : 5 marzo 2015

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