Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
Qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione, nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi - proroga che, a norma dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità ed ha fissato i termini originari - cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d'occupazione successivamente disposta per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9700 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, presso l'avvocato ROBERTO VENETTONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI EL, SI RO, GU RI, GU UR, GU VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato RENATO RIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO CARELLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3354/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vanettoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
I sigg. GI e ZZ, comproprietari di un fondo in ND, occupato dal Comune per la realizzazione di un parcheggio, convennero in giudizio l'Ente per il ristoro del danno consistito nel valore venale del bene e nel valore dei mancati frutti per il tempo della legittima occupazione. Il Tribunale di Roma respinse la domanda, rilevando che il termine di durata dell'occupazione, concesso dalla legge per l'emanazione dell'atto ablativo, non era trascorso ne' alla data della notifica della domanda, ne' all'epoca della sentenza. I proprietari proposero appello e la Corte romana, con la sentenza non definitiva del 27 marzo 1995, riformò la prima sentenza e condannò il Comune al risarcimento del danno derivato dalla perdita del diritto di proprietà del fondo, da riportare al marzo 1986 e da rivalutare, oltre gli interessi;
respinse la domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione antecedente al marzo 1986;
dispose il prosieguo del giudizio per il risarcimento del danno. Con successiva sentenza del 16 novembre 1998, la stessa Corte condannò definitivamente il Comune al pagamento in favore dei privati della somma di L. 19.516.000, con gli interessi a tasso legale sull'importo di L. 15.918.000 dal 13 maggio 1986 e con gli interessi legali sull'intera somma risultante, dalla data della sentenza stessa fino al saldo.
Il Comune di ND propone ora ricorso per la cassazione di entrambe le sentenze della Corte d'appello di Roma, svolgendo tre motivi. Rispondono i sigg. GI e ZZ con controricorso. Motivi della decisione
1 - Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello, nella sentenza non definitiva del 1995, ha affermato che, scaduto il termine per l'espropriazione fissato con la dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento che autorizza l'occupazione del fondo privato in previsione della successiva espropriazione deve ritenersi affetto da carenza di potere per il periodo in cui consenta l'occupazione medesima dopo l'indicata scadenza;
con la conseguenza che dalla relativa data la posizione del privato riacquista la consistenza di diritto soggettivo e resta tutelabile davanti al giudice ordinario anche con l'azione risarcitoria, mentre è tal fine irrilevante il completamento dell'opera pubblica. Ha pure aggiunto che le proroghe legali dei termini d'occupazione d'urgenza, successive alla data di scadenza del termine d'espropriazione, siccome proroghe presupponenti un'occupazione validamente in corso, non operano, stante la situazione di totale sopravvenuta inefficacia del provvedimento d'occupazione per la decadenza della dichiarazione di P.U. e conseguente totale illegalità dell'occupazione con decorrenza dalla scadenza suddetta.
Affermati questi principi, il giudice ha dedotto che, scaduto il termine di 36 mesi fissato con deliberazione in data 13 maggio 1983 del Consiglio comunale di ND (deliberazione comportante la dichiarazione di pubblica utilità), senza che fosse intervenuta alcuna espropriazione, l'occupazione divenne illegittima il 13 maggio 1986, essendo stata vanificata de iure dall'intervenuta inefficacia della dichiarazione di P.U. (inutile decorso del triennio fissato per il compimento delle espropriazioni). Da quel momento i privati subirono un illecito a seguito dell'occupazione divenuta ormai illegittima ed, essendo stata ultimata l'opera pubblica, si verificò, per il principio dell'accessione invertita, l'acquisizione del diritto in capo al Comune, con contestuale estinzione del diritto di proprietà dei GI-ZZ , ai quali va riconosciuto il ristoro del danno pari al valore venale pieno del fondo alla data dell'illecito (cfr. pagg. 6, 7 e 8 della sentenza non definitiva del 1995).
Nella sentenza definitiva del 1998, lo stesso giudice, pur dando atto che quella non definitiva costituisce un giudicato interno vincolante (cfr. pag. 3), afferma che "considerato il carattere d'assoluta illegittimità del fatto compiuto dal Comune di ND, come accertato nella sentenza non definitiva, il quale impedisce che la vicenda si concluda secondo lo schema legale dell'accessione invertita, e inapplicabile una disciplina riduttiva dell'entità del risarcimento, quale quella posta nell'art. 5 bis L. 359/1992 - come modificato dall'art. 2, co. 65, D.L. 31.12.1996, n. 669 (sic!) - ma deve essere riconosciuto il risarcimento integrale del danno, consistente nel ristoro del valore perduto". In base a queste considerazioni, la sentenza giudica non condivisibili le osservazioni e le critiche mosse dal Comune alla perizia d'ufficio, in particolare per l'aspetto riguardante la vocazione edificatoria del terreno (cfr. pag. 4).
2 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - lamentando la violazione della legge n. 1 del 1978, in riferimento alla legge n. 42 del 1985, n. 47 del 1988 e n. 158 del 1991 - sostiene che la sentenza non definitiva del 1995 ha erroneamente ritenuto che le proroghe legali nella specie non operano;
al contrario, durante il periodo di legittima occupazione sono intervenuti i citati provvedimenti normativi che hanno disposto automatiche proroghe dei termini d'occupazione ai fini espropriativi.
Il motivo è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui, qualora siano scaduti i termini fissati, per il compimento dell'espropriazione, nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi -.che, a norma dell'art. 13 legge n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità e ha fissato i termini originari - cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d'occupazione successivamente disposta per legge (tra le ultime, cfr. Cass. 4 settembre 1999, n. 9384, ma il principio risulta affermato sin dalla fondamentale Cass. sez. un. 22 settembre 1984, n. 4816). Ha, dunque, calcolato che, sopraggiunto il 13 maggio 1986 (36 mesi dopo la deliberazione consiliare che, nell'approvare il progetto, ha comportato la dichiarazione di P.U. dell'opera), l'occupazione divenne illegittima, senza la possibilità di efficacia di eventuali proroghe legislative eventualmente intervenute.
2 - Anche il secondo motivo - con il quale si lamenta il fatto che la sentenza abbia disposto la rivalutazione - è infondato, in quanto la stessa giurisprudenza portata a sostegno dal ricorrente dimostra che la natura di debito "di valuta" spetta al credito per indennità espropriativa, mentre nella specie si controverte circa un debito risarcitorio che, per la sua intrinseca natura "di valore", è soggetto a rivalutazione.
3 - Con il terzo motivo di ricorso il Comune - nel lamentare la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in riferimento all'art. 2, comma 65^, della legge n. 662 del 1996, nonché "l'errata determinazione dell'indennizzo risarcitorio" ed il vizio della motivazione - sostiene che la sentenza definitiva, nel disapplicare l'art. 5 bis citato, non ha tenuto conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione, attribuendo natura edificatoria al fondo in oggetto che, sia nel P.R.G. precedente, sia in quello vigente, è stato da sempre destinato a parcheggio pubblico.
Il motivo è fondato e va accolto.
È agevole rilevare, dalle parti delle due sentenze della Corte romana riportate in precedenza, che il giudice della sentenza definitiva ha violato, pur riconoscendone l'esistenza e l'efficacia, il giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva. Quest'ultima, infatti, ha esplicitamente affermato che, nella fattispecie, s'era realizzato il fenomeno dell'accessione invertita. con acquisizione del diritto di proprietà sul fondo in capo al Comune e corrispondente perdita dello stesso diritto dei GI ZZ. La sentenza definitiva, invece, ha sostenuto che l'assoluta illegittimità del fatto aveva impedito che la vicenda si concludesse secondo lo schema legale dell'accessione invertita e, per questa ragione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 5 bis e delle sue successive modificazioni.
Il giudicato formato dalla sentenza non definitiva era intangibile per il giudice della sentenza definitiva, la quale non poteva deliberare in difformità da esso. Al contrario, la sentenza definitiva, preso atto del giudicato relativo all'avvenuta accessione invertita, avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens costituito dall'art. 5 bis, come modificato prima dall'art. 1, comma 65^, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, poi dall'art. 3, comma 65^, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Giova, infatti, rilevare che alla data del deposito della sentenza non definitiva (27 marzo 1995) non era ancora entrato in vigore l'art. 1, comma 65^, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, nel sostituire l'originario comma sesto dell'art. 5 bis, ha stabilito che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinali in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Sicché, correttamente il giudice della sentenza non definitiva, accertata la verificazione dell'accessione invertita, ha affermato che il ristoro del danno doveva essere pari al valore venale del fondo alla data dell'illecito, posto che all'epoca della decisione la materia risarcitoria non era stata inclusa ancora nell'area delineata dall'art. 5 bis.
Quando, invece, è intervenuta la sentenza definitiva (16 novembre 1998), non solo era entrata in vigore l'ultima menzionata disposizione, ma era stata emessa anche Corte cost. 2 novembre 1996 n. 369 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma sesto dell'art. 5 bis nella parte in cui applicava al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo"), ed era entrato poi in vigore il comma 7 bis dello stesso art. 5 bis, introdotto dall'art. 3, comma 65^, della legge n. 662 del 1996 (in virtù del quale "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicatio, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato").
La mancata applicazione di tali ultime disposizioni comporta che, ferma restando la validità e l'efficacia della sentenza non definitiva del 1995, la sentenza definitiva del 1998 va cassata per violazione di legge, con rinvio ad altro giudice che procederà ad applicare alla fattispecie l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nella vigente formulazione, valutando, dunque, l'edificabilità dell'area attraverso la considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Per questi motivi
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza resa tra le parti dalla Corte d'appello di Roma il 16 novembre 1998 e rinvia ad altra sezione della stessa Corte, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001