Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
E illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di sostituzione della pena detentiva solo perché condizionalmente sospesa, stante la compatibilità della sospensione condizionale con la pena sostitutiva. (Nella specie, la Corte di cassazione ha direttamente proceduto, ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla sostituzione richiesta sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, Corte di cassazione, sentenza, annullamento senza rinvio, presuppostiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2012, n. 40221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40221 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/07/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2122
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 3040/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SG OM, nato a [...] il [...];
RO VI, nato a [...] [...];
avverso la sentenza resa in data 3/11/2011 dalla Corte d'appello di Palermo. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, ed il difensore di fiducia del RO, avv. Mattei Luigi, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per lo SG;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica in data 19/5/2009, che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli di concorso in tentata truffa aggravata, commessa in Palermo in data 29/4/2004, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia (i due avevano prodotto all'ufficio comunale addetto all'esame delle pratiche di sanatoria edilizia del comune di Palermo falsi bollettini di pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, con i relativi oneri concessori, relativa alla sanatoria per un immobile appartenente a DI RC AT, moglie dello GR, al fine di trarre in inganno, senza riuscirvi, i competenti uffici sull'avvenuto pagamento).
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso gli imputati, con l'ausilio dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
GR:
1^ - violazione dell'art. 640 c.p. e art. 192 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione (lamentando l'erronea valutazione delle dichiarazioni del coimputato, poiché lo GR non sapeva che il TR avesse incaricato del pagamento un terzo;
inoltre, la somma non pagata, pari a duemila Euro, era troppo esigua per indurre il ricorrente - che godeva di prestigio sociale nel proprio ambiente - a correre i rischi connessi alla falsificazione dei bollettini di versamento);
2^ - violazione della L. n. 689 del 1991, art. 53 e relativo vizio di motivazione, in relazione al diniego di conversione della pena detentiva irrogata al ricorrente nella corrispondente pena pecuniaria (lamentando che la ragione addotta a fondamento del diniego - gli artifici posti in essere per eludere il pagamento dell'oblazione avrebbero potuto essere reiterati anche per non pagare la pena pecuniaria - si pone in contraddizione con la intervenuta concessione della sospensione condizionale della pena);
TR:
1^ - violazione dell'art. 24 Cost., art. 601 c.p.p., commi 2 e 5, artt. 177 ss. e 96 c.p.p. (lamentando che in primo grado era difeso agli avvocati MATTEI e SPRIO, ma che il secondo non ha avuto rituale citazione per il giudizio d'appello);
2^ - violazione degli artt. 192, 194 e 195 c.p.p., con il relativo vizio di motivazione, quanto all'intervenuta affermazione di responsabilità;
3^ - violazione dell'art. 507 c.p.p., art. 603 c.p.p., comma 1 e art.220 c.p.p., quanto al diniego di disporre perizia in primo ed in secondo grado;
4^ - violazione dell'art. 192 c.p.p., per difetto di motivazione sul movente, e chiedendo conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dello GR è in parte fondato, in parte inammissibile;
quello del TR è inammissibile.
Primo motivo ricorso GR e secondo motivo ricorso TR.
1. Il primo motivo del ricorso GR ed il secondo motivo del ricorso TR sono inammissibili per difetto di specificità, oltre che per manifesta infondatezza.
Le prime quattro pagine del ricorso GR (privo di numerazione delle singole pagine) non contengono alcuna specifica censura alla motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi soltanto a censurarne genericamente, senza alcun concreto riferimento, la legittimità; quanto alle ulteriori censure, formulate a partire dalla quinta pagina, esse sono in gran parte meramente assertive, essendo fondate su mere congetture difensive (il riferimento è all'assenza di interesse alla falsificazione per risparmiare un importo a dire del ricorrente esiguo: è dato processualmente accertato che quell'importo non fosse stato versato, ed è, pertanto, evidente il profitto conseguentemente tratto dallo GR - quale soggetto attivatosi nella cura degli interessi della moglie - a meno di non sostenere che egli sia rimasto a sua volta vittima di una truffa ad opera del TR e/o del terzo che si assume incaricato del versamento, cosa che persino lo GR non allega, neanche quale mera ipotesi), o comunque richiamano atti dei quali questa Corte Suprema non è stata messa in condizione di conoscere il contenuto. Analogamente, le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso TR fondano sul contenuto di verbali di dibattimento non allegati al ricorso ed all'interno di esso riportati solo parzialmente.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Cass. pen., sez. 6, n. 29263 dell'8 luglio 2010, Cavanna ed altro, rv. 248192); si è, successivamente ribadito anche che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035). Peraltro, la sentenza impugnata, che va necessariamente letta congiuntamente a quella di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, ha validamente ricostruito le ragioni che inducono all'affermazione di responsabilità dello GR e del TR, evidenziando che "gli stessi imputati, nel corso dei rispettivi esami, hanno sostanzialmente convenuto in ordine al fatto di avere incaricato del versamento presso la banca della somma dovuta a titolo di oblazione, un impiegato" (f. 4 della sentenza impugnata), dipendente dell'istituto dove entrambi lavorano, lo GR addirittura come presidente, del quale nessuno dei due ha saputo indicare le generalità: proprio in considerazione dei rilievi formulati dalla difesa dello GR per evidenziare sotto il profilo logico le ragioni della estraneità al reato dell'imputato (quanto al nocumento privo di apprezzabili vantaggi che darebbe derivato dallo GR - persona di prestigio - dalla vicenda), deve condividersi l'assoluta rilevanza, in chiave indiziaria, del fatto che egli non abbia mai spiegato le ragioni per le quali non si sarebbe attivato per identificare il terzo che tale nocumento gli avrebbe, secondo la sua stessa ipotesi difensiva (all'evidenza fallace) cagionato, tra l'altro impossessandosi, in ipotesi, della somma destinata ad essere versata, in tal modo convalidando l'assunto che il riferimento al terzo incaricato del versamento (ed autore sua sponte del falso) costituisca mero e maldestro espediente difensivo. Destituito di fondamento è l'assunto che lo GR non avrebbe saputo che in ipotesi il TR avesse incaricato un terzo, poiché la circostanza risulta sostanzialmente certa (cfr. f. 4 dell'impugnata sentenza) e comunque non contestata sulla base di dati certi dallo GR.
L'interesse di quest'ultimo al mancato versamento (quale indiretto percettore del profitto ricavatorio, per conto della moglie) è - una volta che neanche l'interessato affermi di essere stato truffato dal terzo non identificato e dal TR - in re ipsa.
Ed anche le doglianze sollevate dalla difesa del TR, oltre che non corroborate dal necessario supporto documentale, appaiono meramente assertive quanto alla ritenuta insufficienza dell'accertamento di falsità del timbro de quo, del fatto che la banca in apparenza ricevente non fosse abilitata alla ricezione del pagamento e del fatto che nel giorno del pagamento apparente, lo sportello di cassa ricevente fosse in realtà chiuso, e comunque manifestamente infondate alla luce dei rilievi che precedono. La Corte d'appello ha, inoltre, evidenziato che il TR era correntista presso la filiale dell'istituto bancario presso il quale sarebbe avvenuto il versamento de quo ed ivi titolare di un mutuo: in proposito, si è accertato che anche sulla ricevuta del pagamento di una rata di tale mutuo acceso dal TR era presente una impronta di timbro falsa, simile a quella riprodotta sui bollettini di cui al capo di imputazione. Proprio i pregressi rapporti del TR con l'istituto bancario interessato sono stati valorizzati per spiegare il possesso delle conoscenze strumentali all'intervenuta falsificazione.
Le doglianze dei ricorrenti risultano, pertanto, inammissibili, in quanto manifestamente infondate, nella parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
ed inammissibili, in quanto non consentite in sede di legittimità, nella parte in cui i ricorrenti pretendono di sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità della motivazione la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici rilevabili in questa sede, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando che le tesi difensive sono inattendibili e prive di riscontri, mentre le condotte degli imputati apparivano inequivocabili rispetto al reato contestato, dovendo ritenersi accertata la falsità delle attestazioni di pagamento di cui all'imputazione, e non avendo gli imputati saputo indicare l'identità del terzo che sarebbe stato incaricato materialmente dei versamenti (il quale logicamente - secondo la versione difensiva - sarebbe il presunto autore materiale non solo del falso contestato, ma anche dell'appropriazione delle somme destinate al pagamento, peraltro mai reclamate dallo GR).
Secondo motivo ricorso GR.
2. Il secondo motivo del ricorso GR è, invece, fondato. Deve premettersi che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché l'interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici;
invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il condannato che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva irrogatagli con la corrispondente pena pecuniaria sarebbe sottoposto all'esecuzione non della pena i detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo (Cass. pen., sez. 3, n. 46458 del 22 ottobre 2009, Mbengue, rv. 245618). Ciò premesso, la valutazione operata dai giudici del merito, quanto al positivo giudizio di prognosi sulle future condotte dello GR rende assolutamente contraddittorio l'ulteriore assunto della non sostituibilità della pena detentiva irrogatagli con la corrispondente pena pecuniaria, fondato sull'evenienza che egli ponga in essere ulteriori condotte illecite del tipo di quella accertata, per eludere il pagamento della suddetta pena pecuniaria. E si è già ritenuto che questa Corte Suprema può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), procedere direttamente alla sostituzione richiesta ed indebitamente negata, sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito (Cass. pen., sez. 5, n. 18731 dell'11 aprile 2007, Natalizio, rv. 236927). Nel caso di specie, la sostituzione de qua va disposta, in applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., nei sensi indicati in dispositivo.
Altri motivi ricorso TR.
3. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il primo motivo del ricorso TR.
Risulta dagli atti che il giudizio di appello si è articolato in quattro udienze: nella prima (11/3/2010), nella seconda (24/5/2011) e nella terza (4/10/2011), presente il difensore di fiducia avv. MATTEI, il vizio testè dedotto non risulta mai eccepito, e così pure nella quarta (3/11/2010), nella quale era presente un difensore di ufficio.
Il ricorrente:
- non documenta in alcun modo l'intervenuta nomina dell'avv. SPRIO, nè allega la data e/o la circostanza in cui essa avrebbe avuto luogo, ma si limita a richiamare l'epigrafe della sentenza di primo grado che di tale nomina da conto, senza curarsi di verificare se il riferimento fosse corretto (e lo era, perché, in realtà, la nomina dell'avv. SPRIO era stata depositata effettivamente all'udienza del 29/1/2008);
- non risulta aver tempestivamente eccepito il vizio in appello (nè deduce in ricorso di averlo fatto).
Considerato che nel corso del giudizio d'appello il TR è stato sempre assistito da un difensore (nelle prime tre udienze di fiducia, nell'ultima di ufficio), il vizio, integrante una nullità a regime intermedio (Cass. pen., sez. un., n. 22242 del 27 gennaio 2011, Scibè, rv. 249651), risulta non tempestivamente eccepito e la relativa doglianza è, pertanto, tardiva e dunque inammissibile in questa sede.
4. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il terzo motivo del ricorso TR: la Corte d'appello (f. 3^) ha infatti spiegato, con motivazione assolutamente logica ed esauriente, le ragioni del diniego della richiesta di assumere ex art. 603 c.p.p. una perizia, in presenza di elementi più che esaurienti ai fini della decisione. 5. È inammissibile, per manifesta infondatezza, anche l'ultimo motivo del ricorso TR, poiché ai fini dell'accertamento del reato di tentata truffa non assume rilevanza il movente o il fine della condotta, che si è accertato essersi concretizzata nel concorso nella commissione di atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari del comune di Palermo circa l'avvenuto pagamento delle somme dovute dalla moglie dello GR, del cui pagamento il TR era stato incaricato dallo GR, nella evidente (in considerazione della falsità delle attestazioni di pagamento consegnate) consapevolezza del mancato pagamento.
6. Deve aggiungersi d'ufficio che, tenuto conto dell'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, e dei periodi di sospensione della prescrizione desumibili ex actis (nel complesso, anni uno mesi sette e giorni 16), il reato non è estinto per prescrizione.
7. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso del TR comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost, 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GR MO limitatamente alla omessa conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, che determina in Euro tremilaquaranta di multa, oltre alla pena di Euro duecento di multa, per complessivi Euro tremiladuecentoquaranta di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di GR e dichiara inammissibile il ricorso di TR DE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012