Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di sostituzione della pena detentiva - solo perché condizionalmente sospesa - stante la compatibilità della sospensione condizionale con la pena sostitutiva che è a tutti gli effetti una sanzione penale; in tal caso la Corte di cassazione può, ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen., procedere direttamente alla sostituzione richiesta sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2007, n. 18731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18731 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/04/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 895
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 19396/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AN, n. a Bisognano il 23 gennaio 1962;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 19 ottobre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN LI impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di violenza privata. Propone due motivi d'impugnazione. Con il primo deduce illogicità di motivazione, sostenendo di non avere commesso alcuna violenza e di essersi limitato a rivendicare il diritto di proprietà sul fondo occupato Renzo Pancaro Moschetti, così integrando tutt'al più il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando che gli sia stata illegittimamente negata la sostituzione della pena detentiva solo perché condizionalmente sospesa. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, perché risulta dalla sentenza impugnata che AN LI inseguì la persona offesa brandendo una chiave inglese e la costrinse così ad abbandonare il fondo di sua proprietà. D'altro canto, come hanno ben argomentato i giudici del merito, la mancanza di indicazioni da parte del ricorrente sulle ragioni addotte per contestare il diritto di proprietà della persona offesa esclude che sia ipotizzabile nel caso in esame una pretesa da far valere in giudizio;
con la conseguenza della manifesta infondatezza anche della richiesta di qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "la sostituzione della pena detentiva breve irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1991, art. 53, non pregiudica l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la pena sostitutiva è a tutti gli effetti una sanzione penale" (Cass., sez. 1^, 14 ottobre 2005, D'Angelantonio, m. 232743). Ne consegue che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto priva di interesse la specifica richiesta dell'imputato appellante di sostituzione della pena detentiva, pur condizionalmente sospesa. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al diniego della invocata sostituzione della pena detentiva, che a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l) può essere riconosciuta da questa Corte sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sostituzione della pena detentiva, che riconosce, determinando in Euro 4.560,00 la misura della sanzione sostitutiva della reclusione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007