Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile sia con il beneficio della sospensione condizionale della pena che con l'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 46458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46458 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1811
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 23314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE AY, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Catania, emessa il 04/03/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 04/03/09, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, in data 28/01/04 - appellata da UE AY imputato del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. e) e d), e condannato alla pena di mesi cinque di reclusione Euro 500,00 di multa;
pena sospesa - assolveva lo stesso dai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a), perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato, rideterminava la pena in ordine alla restante imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), in mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
confermava nel resto.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, L. n. 681 del 1989, ex art. 53 e segg.. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/10/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. All'esito del giudizio di 2 grado l'attuale ricorrente UE AY, con sentenza della Corte di Appello di Catania in data 04/03/09, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed e 500,00 di multa;
il tutto in relazione alla detenzione e messa in circolazione di n. 126 CD e n. 160 musicassette;
supporti tutti abusivamente riprodotti. UE AY proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la censura dedotta nel ricorso - circoscritta alla sola mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - va accolta.
Invero la Corte Territoriale ha motivato sul punto, asserendo che - trattandosi di pena sospesa;
in ordine alla quale poteva applicarsi anche il condono in sede esecutiva, ex L. n. 241 del 2006 - l'imputato UE AY non era portatore di un reale interesse ad ottenere la conversione della pena detentiva, con conseguente rigetto della relativa richiesta.
Trattasi di statuizione errata in diritto per le seguenti ragioni:
i. La norma di cui alla L. n. 681 del 1989, art. 58, (relativa all'esercizio del potere discrezionale del giudice nel procedimento attinente alla sostituzione della pena detentiva, di cui all'art. 53 e segg. citata legge) prescrive che il giudice, nel decidere sulla richiesta di sostituzione della pena deve attenersi ai parametri di cui all'art. 133, tra i quali non rientra alcuna delle predette condizioni asserite dalla sentenza della Corte Territoriale. ii. Non sussiste alcuna incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'istituto giuridico della sostituzione della pena detentiva, per cui l'interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici. Invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, consegue che l'interessato è sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo. iii. Parimenti non sussiste alcuna incompatibilità tra l'istituto della conversione della pena e l'indulto di cui alla L. n. 24 del 2006, posto che tale beneficio, sempre in ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, ben può applicarsi anche alla pena pecuniaria come determinata in sede di conversione. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 04/03/09 limitatamente alla statuizione attinente alla omessa conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio su di essa ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009