Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall'avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2013, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/12/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3433
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 25070/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT EN, n. 2/06/1941 a Caltagirone;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA in data 31/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Puliafito C. del foro di Caltagirone, sostituita dall'avv. G. Carrella del foro di Salerno che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT EN ha proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA in data 31/01/2013, depositata in data 19/02/2013, confermativa della sentenza 29/09/2010 emessa dal Tribunale di CALTAGIRONE, con cui la medesima imputata è stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed 500,00 Euro di multa, ritenuta la continuazione e concessa la sospensione condizionale della pena, per i seguenti reati: a) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per aver realizzato, senza la prescritta concessione edilizia, le seguenti opere: in Caltagirone, via Croce del Vicario, n. 88, sopraelevazione di un primo piano con dimensioni di mt. 10,00 x 11,00 circa con altezze alla gronda di ml. 2,60 circa ed al colmo di ml. 3,20 circa, con struttura portante e tompagnatura in muratura con forati del tipo poroton e cordolo di coronamento costituito da travi in ferro a doppia T e calcestruzzo, tetto di copertura a due falde inclinate con travi in legno, tavolame, guaina e manto di tegole del tipo coppi alla siciliana;
realizzazione di tre aperture di ml. 2,50 circa x ml. 2,60 circa di cui una sul prospetto principale e due sul prospetto laterale sx); b) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, comma 1 e art. 95, L. n. 64 del 1974, artt. 17, 19 e
20 (per avere omesso di dare preavviso alle competenti autorità della denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica); c) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, commi 1 e 4, art. 95 in relazione ai DD.MM. 3 marzo 1975, L. n. 64 del 1974, artt.18 e 20, (per aver iniziato lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, in zona sismica); reati sub a), b) e c), accertati in Caltagirone il 26/03/2008.
Con la medesima sentenza, la stessa è stata giudicata colpevole anche dei seguenti reati: a) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, comma, 1, art. 95, L. n. 64 del 1974, artt. 17, 19 e 20, (per avere, in qualità di esecutore dei lavori realizzato o fatto realizzare in Caltagirone, Via Croce del Vicario n. 88, le seguenti opere:
realizzazione, a piano terra, di un porticato delle dimensioni di mt. 3,20 circa x mt. 3,40 circa con altezza di mt. 3,30 circa, elevazione di n. 2 pilastri con mattoni pressati, travi in legno, tavolame e soprastante tetto di copertura ad una falda inclinata con tegole di tipo coppi alla siciliana;
realizzazione di un altro corpo scala, che dall'esistente piano terra conduce al primo piano con struttura in muratura e tompagnatura in mattoni forati, delle dimensioni di mt. 2,55 circa x mt. 3,20 circa, con altezza alla gronda di mt. 5,45 circa ed al colmo di mt. 5,80 circa, con tetto di copertura ad una falda inclinata, struttura portante con travi in legno, tavolame e tegole di tipo coppi alla siciliana;
il tutto omettendo di dare preavviso alle competenti Autorità della denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica); b) art.349 c.p., commi 1 e 2 (per avere, quale proprietaria custode,
proseguendo l'attività edificatoria, consistita nel completamento, al primo piano, degli intonaci interni, pavimentazione, collocazione degli infissi, impianto elettrico, riscaldamento e parziale completamento dell'intonaco esterno sul prospetto, violato i sigilli apposti in data 26/03/2008, con contestuale sequestro preventivo operato dal Comando di polizia municipale di Caltagirone); reati sub a) e sub b), accertati in Caltagirone il 10/02/2009. 2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputata a mezzo del difensore cassazionista, deducendo tre distinti motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, in relazione alle violazioni edilizie di cui ai capi a), b) e ce), violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in relazione all'art. 195 c.p.p., comma 4 e art. 526 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni rese dall'Ispettore di PM, ufficiale di PG, con riferimento alla prova del fatto che il terreno dove insiste l'opera abusiva fosse di proprietà dell'imputata; in sintesi, la ricorrente si duole per aver la Corte territoriale ritenuto utilizzabile la deposizione resa da un ufficiale di PG, nonostante questi avesse riferito su quanto appreso da testimoni, per non aver la difesa eccepito in dibattimento alcunché in relazione a quanto dal verbalizzante riferito;
il teste ZAGO, ufficiale di PG, in particolare ha riferito che la verifica della proprietà catastale non venne effettuata e che l'individuazione dell'imputata, quale proprietaria dell'opera, avvenne perché, sui luoghi, i figli dell'imputata riferirono al teste che la proprietaria dell'immobile era la madre.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, in relazione alle violazioni edilizie di cui ai capi a), b) e c), violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. c), in relazione ai documenti acquisiti in dibattimento, alla loro valutazione ed alle ragioni per cui sono state ritenute non attendibili le prove contrarie;
in sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto l'imputata esecutrice delle opere edilizie abusive in quanto quest'ultima ebbe ad accettare la custodia delle stesse all'atto del sequestro;
diversamente, dalle visure catastali in atti e prodotte dalla difesa in dibattimento, risulterebbe che la proprietà delle particene interessate dall'intervento abusivo non fosse dell'imputata ma di soggetti diversi (segnatamente, il riferimento è alla p.lla n. 358 del foglio di mappa n. 159, di proprietà di ON Filippo, circostanza che sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni del teste BONO).
In sede di ricorso, peraltro, la difesa ha eccepito l'intervenuta estinzione dei reati sub a), b) e c), per prescrizione.
2.3. Deduce, infine, con un unico motivo, in relazione al reato di violazione di sigilli, violazione e falsa applicazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 349 c.p.; in sintesi, si duole la ricorrente per non aver la Corte territoriale accolto la distinzione, prospettata in sede di appello, tra sequestro amministrativo e apposizione dei sigilli;
in particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'apposizione del cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro fosse da equiparare in toto all'apposizione dei sigilli;
diversamente, secondo la ricorrente, l'apposizione dei sigilli avvenne in un momento successivo al sequestro amministrativo con affidamento in custodia, in quanto nella data indicata nell'imputazione (10/02/2009) sarebbe stata accertata la violazione del sequestro amministrativo, cui seguì la materiale apposizione dei sigilli il 18/02/2009; conclusivamente, dunque, il 10/02/2009 nessuna violazione di sigilli vi sarebbe stata, in quanto a tale data i sigilli non erano ancora stati apposti, ma vi sarebbe stato solo l'accertamento della violazione dei doveri di custodia, condotta diversa dal reato di cui all'art. 349 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Quanto al primo motivo concernente le violazioni edilizie, la ricorrente censura la sentenza impugnata per averne ritenuto provata la responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese dall'Ispettore di PM, ufficiale di PG, con riferimento alla prova del fatto che il terreno dove insiste l'opera abusiva fosse di sua proprietà. Nell'impugnata sentenza si da atto che la circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità ed in uso alla ricorrente venne appresa dai figli della ricorrente, affermandosi che - pur trattandosi di dichiarazione "de relato" - non risultava dal verbale di dibattimento che la difesa avesse eccepito alcunché in ordine a quanto riferito dal verbalizzante Zago. Trattasi, all'evidenza di un errore di diritto che, tuttavia, alla luce della cd. prova di resistenza (come si vedrà oltre) non scalfisce l'esistenza di validi elementi probatori a sostegno della riferibilità del fatto alla ricorrente. Ed invero, l'art. 195 c.p.p., comma 4, pone un divieto assoluto agli ufficiali ed agenti di PG di deporre su quanto appreso dalle persone informate sui fatti;
nel caso in esame, quanto accertato venne appreso dai figli della ricorrente i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 307 c.p., u.c. e art. 199 cod. proc. pen., quali prossimi congiunti dell'allora indagata avrebbero dovuto essere informati dalla PG della facoltà di astenersi dal deporre. Come, infatti, chiarito in motivazione dalla Corte costituzionale (Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 416), in forza della serie di rinvii al suddetto articolo 199 operati dall'art. 362 cod. proc. pen., nonché, attraverso l'art. 362 c.p.p., dall'art. 351 c.p.p., comma 1, seconda proposizione la suddetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria. È pacifico, poi, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte dello stretto congiunto prevista dall'art. 199 cod. proc. pen - la cui "ratio" si giustifica con la necessità di tutela del vincolo familiare - impedisce sia l'introduzione nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa dallo stesso nel corso delle indagini, sia - per quanto qui di interesse - il recupero della stessa dichiarazione mediante la testimonianza resa "de relato" dal verbalizzante, che procedette all'escussione del teste. Infatti, da un lato va rilevato, ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., comma 2 che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione il teste abbia già deposto, e dall'altro va considerato che, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili (v., in termini: Sez. 1, n. 6294 del 29/03/1999 - dep. 19/05/1999 Femia, Rv. 213464). È, dunque, evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, ritenendo che la mancata eccezione difensiva consentisse l'utilizzabilità di tali dichiarazioni, non potendo le stesse essere utilizzate dal giudice come prova dei fatti (v., per tutte: Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio ed altro, Rv. 225468). L'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di merito, tuttavia, non è idoneo ad escludere la correttezza dell'impianto logico - giuridico dell'impugnata decisione, atteso che dalla medesima sentenza impugnata emergono ulteriori elementi a sostegno della riferibilità della condotta alla ricorrente, elementi che consentono alla luce della cd. prova di resistenza, applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013 - dep. 28/03/2013, Consoli, Rv. 255786), di ritenere provata la riferibilità di tale condotta alla ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, a quanto risulta dal verbale di sequestro 26/03/2008, atto irripetibile ritualmente acquisito, da cui si evince che le opere sequestrate vennero affidate alla custodia della ricorrente, quale proprietaria ed esecutrice, che ne accettava la custodia, così comprovando - come correttamente evidenziato nella motivazione dell'impugnata sentenza - il proprio interesse personale in relazione alle opere in questione. A ciò, poi, si aggiunge un ulteriore dato fattuale che emerge dallo stesso ricorso. Ed invero, proprio dalla lettura dell'atto evocato in ricorso (atto 18/02/2009, 5^ area tecnica Comune di Caltagirone) risulta che la stessa ricorrente ebbe a presentare istanza di sanatoria per il piano terra dell'immobile; tale circostanza, quindi, assume la valenza di elemento confermativo della riferibilità del fatto alla ricorrente, ossia che l'immobile fosse in uso alla medesima e che le opere fossero state da lei edificate.
5. Quanto al secondo motivo concernente le violazioni edilizie, la manifesta infondatezza dello stesso consegue all'accertamento aliunde (v., supra, paragrafo 4) della circostanza che l'immobile fosse in uso alla ricorrente e che le opere fossero state da lei edificate, ragion per cui valgono, a confutazione delle doglianze mosse con tale secondo motivo, le considerazioni esposte nel paragrafo che precede.
6. In merito all'eccepita prescrizione delle violazioni edilizie contestate, l'eccezione è infondata, sia perché l'inammissibilità del ricorso impedirebbe a questa Corte di rilevare l'asserita estinzione dei reati per prescrizione - per essere stata pronunciata la sentenza d'appello in data antecedente (31/01/2013) al termine di prescrizione massima (24/03/2013) - sia, soprattutto, perché la ricorrente omette di considerare i periodi di sospensione del termine di prescrizione, per un totale complessivo di mesi 8 e gg. 28 per astensione del difensore dalle udienze (dal 13/05/09 al 13/11/09 e dal 14/04/2010 al 7/07/2010: v., Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013 - dep. 07/03/2013, M., Rv. 256067). I reati, quindi, si sarebbero estinti per prescrizione solo il 24/12/2013, ossia in data successiva alla presente decisione.
7. Quanto, infine, all'unico motivo proposto, in relazione al reato di violazione di sigilli, la censura è manifestamente infondata. Ed invero, anzitutto, la distinzione, già prospettata in sede di appello, tra sequestro amministrativo e apposizione dei sigilli, non rileva, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che per la configurabilità del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. non occorre che il provvedimento di sequestro sia stato preventivamente notificato ne' occorre la rottura o la rimozione di sigilli, che potrebbero anche non essere stati apposti dal momento che oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. È solo necessario, comunque, un qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata: ed è quanto avvenuto nel caso in esame, ove risulta per tabulas che era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro, ciò che è sufficiente a far ritenere integrata la violazione addebitata (v., in termini: Sez. 6, n. 2732 del 20/01/1994 - dep. 04/03/1994, Marraglia e altri, Rv. 198248).
Non migliore fortuna, infine, merita il rilievo difensivo secondo cui il 10/02/2009 nessuna violazione di sigilli vi sarebbe stata, in quanto a tale data i sigilli non erano ancora stati apposti, ma vi sarebbe stato solo l'accertamento della violazione dei doveri di custodia, condotta diversa dal reato di cui all'art. 349 c.p.. Ed invero, la violazione del dovere di custodia è coessenziale all'illecito de quo, atteso che la custodia costituisce un "munus publicum" obbligatorio che vincola il custode, il quale è comunque tenuto all'adempimento dei doveri ed è soggetto alle responsabilità disciplinari e penali in base al disposto dell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., comma 3.
Nel caso in esame risulta dagli atti che la ricorrente venne nominata custode e venne resa edotta, come emerge dal verbale di affidamento, delle conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di custodia, sicché, anche sotto il profilo soggettivo, non emergono dubbi che la stessa fosse consapevole delle conseguenze della sua condotta illecita.
8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014