Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2025, proposto da
MA MI, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Missineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale A.T. di Verona, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 11 luglio 2023 n. 411
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza 11 luglio 2023 n. 411 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 628/2023 ivi proposto dal prof. MA MI contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente; 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 20 luglio 2023 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e in pari data depositato il prof. MA MI ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “1. ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 411/2023, pubblicata in data 10/7/2027, emessa dal Tribunale di Verona (doc. 1), sezione Lavoro, notificata il 20/7/2023, prescrivendo le relative modalità di attivazione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi € 2.000,00; 2. nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’ottemperanza del giudicato, da individuarsi nel capo dell’Ufficio bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito o di altro soggetto; 3. condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte della Amministrazione resistente o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso all’ Amministrazione resistente per adempiere; 4. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 27 giugno 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. MA MI della somma di euro 2.000,00# (duemila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. MA MI della somma di euro 2.000,00# (duemila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare al prof. MA MI, e per esso al procuratore dichiaratosi antistatario, Avvocato Natale Alessandro Missineo, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | Ida LA |
IL SEGRETARIO