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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 1122 del RGC dell'anno 2022 avente ad oggetto: “Responsabilità ex art.
2049-2051-2052 c.c.”
TRA
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mario D'Elia del foro Parte_1 C.F._1 di Catanzaro, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via Milelli,40,
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., (P.I. rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Santa Durante e Saverio Molica in virtù di procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale nella sede municipale in Catanzaro, Via Jannoni- Palazzo De
Nobili,
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di causa del 28.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2021, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale di Catanzaro, deducendo di aver subito
[...] gravi lesioni personali in conseguenza del sinistro occorsogli in data 8 novembre 2020, alle ore 08:45 circa, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la pubblica via Metaponto, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Melito Porto Salvo e l'area del Lido. Esponeva parte attrice che: nel tragitto, transitando in
1 corrispondenza di una grata per il deflusso delle acque piovane collocata trasversalmente alla carreggiata, la ruota anteriore della bicicletta si era improvvisamente incastrata tra i binari metallici della griglia, che presentava, in un punto, una difformità strutturale caratterizzata da un distanziamento anomalo tra i ferri, tale da costituire un'insidia non visibile e non prevedibile per l'utente della strada;
- a seguito del blocco del mezzo, l'attore veniva sbalzato dal sellino, rovinando violentemente al suolo e riportando una frattura scomposta dell'olecrano destro, per la quale risultava necessario il ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e il successivo intervento chirurgico;
-deduceva che l'evento lesivo si fosse verificato in modo del tutto repentino e imprevedibile, in assenza di qualsivoglia segnalazione o delimitazione del pericolo da parte dell'ente preposto alla manutenzione della strada, e che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva al , quale custode della res Controparte_1 pubblica, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., per omessa adozione di idonee misure di prevenzione e controllo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del convenuto e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi il danno biologico permanente e temporaneo, il danno morale, il pregiudizio esistenziale e la personalizzazione del danno in relazione all'impatto dell'evento sulla sfera relazionale, lavorativa e personale dell'attore.
A sostegno della proposta domanda, l'attore produceva certificazione sanitaria, relazione medico-legale di parte, estratti delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, nonché documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi. Instava, inoltre, per l'ammissione della prova testimoniale e per lo svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle menomazioni derivate dal sinistro.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , eccependo in via preliminare il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, assumendo che il danno dedotto da parte attrice potesse, per sua natura, rientrare nella categoria degli infortuni sul lavoro ovvero delle malattie professionali indennizzabili ai sensi del D.P.R.
n. 1124/1965, trattandosi di evento lesivo avvenuto — secondo quanto prospettato — mentre l'attore era in sella a una bicicletta “durante l'attività lavorativa” o comunque in connessione con la stessa. Di talché, ad avviso della parte convenuta, l'azione risarcitoria non avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dell'Amministrazione comunale, bensì nei confronti dell'ente previdenziale competente ovvero del datore di lavoro, con conseguente inammissibilità della domanda per difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. Nel merito, il contestava in toto la fondatezza della pretesa risarcitoria, deducendo CP_1
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, la mancanza di prova del fatto storico,
l'inesistenza dell'insidia lamentata, nonché l'assenza di qualsiasi elemento obiettivo idoneo a fondare la ricostruzione offerta dall'attore. In particolare, evidenziava come dalle fotografie versate in atti si evincesse la conformità della grata al manto stradale e la regolarità della sua struttura, oltre al fatto che l'evento si fosse
2 verificato in condizioni di luce diurna e perfetta visibilità. Contestava, inoltre, l'idoneità e la rilevanza delle istanze istruttorie articolate dalla controparte e richiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante escussione del teste indicato da parte attrice e con l'espletamento di consulenza medico-legale, finalizzata ad accertare il nesso causale tra l'evento dedotto e lesioni riportate, nonché alla determinazione della relativa entità e dell'incidenza funzionale residua.
All'udienza del 28.3.2025. ritenuta completa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva, eccezione fondata sull'asserita natura lavorativa dell'evento lesivo e sulla CP_ conseguente riconducibilità dello stesso alla tutela Tale eccezione, invero, non trova riscontro né nella documentazione allegata, né nelle risultanze istruttorie, non essendo stato fornito alcun elemento utile a dimostrare che l'evento si sia verificato nell'esercizio di un'attività lavorativa. Né risulta allegata o provata l'esistenza, al momento del sinistro, di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in capo all'attore, con conseguente inapplicabilità della disciplina in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'evento lesivo si colloca, piuttosto, nell'ambito della circolazione urbana e risulta inquadrabile, sotto il profilo giuridico, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che configura una forma di responsabilità di natura oggettiva del custode, fondata sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa;
dall'altro, la sussistenza di un potere di custodia su di essa. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n.
3 11152 del 27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023); invece, la regola di riduzione o esclusione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, comma 1, c.c. trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'ammontare del risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Nel caso in esame, risulta pacifico che via Metaponto, in località Lido, costituisca area di uso pubblico rientrante nella sfera di custodia del convenuto, in qualità di ente proprietario e gestore della sede CP_1 stradale. Parimenti incontestata è la presenza, nel tratto ove si è verificato il sinistro, di una grata metallica per il deflusso delle acque meteoriche, posizionata trasversalmente alla carreggiata. In sede istruttoria, il teste escusso su istanza di parte attrice, indicato come presente al momento del fatto, ha dichiarato di aver assistito personalmente alla caduta del , precisando che quest'ultimo percorreva via Metaponto Parte_1 in sella ad una bicicletta quando la ruota anteriore del mezzo si incastrava improvvisamente tra due binari metallici della grata, in un punto in cui gli elementi risultavano visibilmente deformati e maggiormente distanziati rispetto al resto della struttura. Il teste ha riferito che, a causa di tale anomalia, l'attore veniva sbalzato dal sellino e rovinava violentemente sul suolo.
Le dichiarazioni rese appaiano intrinsecamente attendibili, coerenti con la prospettazione attorea e sorrette da plurimi riscontri oggettivi. In primo luogo, la narrazione del teste si colloca in perfetta continuità con la ricostruzione del fatto già contenuta nell'atto di citazione e trova conferma nella documentazione fotografica allegata in atti, la quale evidenzia la presenza di una griglia metallica strutturalmente disomogenea, composta da più moduli affiancati e visibilmente deformati proprio in corrispondenza della zona indicata. In secondo luogo, il teste ha riconosciuto le fotografie acquisite come corrispondenti allo stato dei luoghi al momento del sinistro, dichiarando di averne personalmente scattate alcune subito dopo l'accaduto.
4 L'anomalia segnalata, per come descritta e documentata, si configura quale difetto strutturale della cosa in custodia, di per sé non percepibile né segnalato, e come tale idoneo a costituire causa efficiente dell'evento lesivo, in coerenza con l'impostazione fattuale e giuridica della domanda attorea e con quanto successivamente accertato in sede tecnico-medico-legale. Difatti, all'esito della fase istruttoria, ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento dell'entità delle lesioni, della loro riconducibilità eziologica all'evento e della valutazione del danno, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale, affidata al dott. Per_1
medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, previa visita dell'attore e
[...] disamina della documentazione sanitaria, depositava relazione redatta in modo chiaro e lineare, sorretta da puntuali riferimenti clinico-obbiettivi e da una ricostruzione anamnestica coerente con le risultanze processuali. Il consulente accertava che il , a seguito della caduta occorsagli in data 8.11.2020, Pt_1 riportava una “frattura scomposta dell'olecrano destro”, trattata chirurgicamente mediante intervento di riduzione e sintesi con fili metallici e cerchiaggio. L'evento traumatico, per sede, modalità e meccanismo lesivo, è stato ritenuto perfettamente compatibile con la dinamica narrata dell'attore e confermata dal teste oculare, trattandosi di lesione tipicamente riconducibile a impatto diretto del gomito al suolo.
Il ctu ha, inoltre, riscontrato la presenza di esiti cicatriziali chirurgici evidenti e una significativa limitazione funzionale dell'articolazione del gomito destro, in particolare nei movimenti di flesso-estensione e prono- supinazione, riferibili all'esito post-frattura e non ulteriormente migliorabili con trattamenti fisioterapici. È stata esclusa, invece, l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica, in difetto di limitazioni funzionali gravi. Le conclusioni peritali risultano fondate su criteri medico-legali oggettivi, metodologicamente corretti e pienamente conformi ai parametri tecnico- scientifici correnti, nonché coerenti con le emergenze istruttorie e immuni da vizi logico-argomentativi conformi alla più recente elaborazione medico-legale e giurisprudenziale in materia di danno alla persona. Né parte convenuta ha articolato osservazioni critiche, né ha depositato risultanze peritali di parte di segno contrario.
La CTU, pertanto, merita piena adesione da parte del Giudicante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato, da un lato, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, e, dall'altro, la compatibilità clinico-diagnostica del quadro traumatico documentato con la dinamica del sinistro allegata in citazione, dovendo escludersi che l'anomalia potesse essere facilmente evitata con l'ordinaria diligenza da parte dell'utente, trattandosi di alterazione strutturale non visibile né segnalata, tale da integrare la nozione giurisprudenziale di “insidia o trabocchetto”. Parimenti, non risultano in atti elementi idonei a configurare il caso fortuito, né è emerso un comportamento colposo dell'attore tale da interrompere il nesso causale. Non trova applicazione l'orientamento per cui la visibilità del pericolo e la prevedibilità del rischio sono idonee, da sole, a escludere la responsabilità del custode, laddove non sia allegato e dimostrato un uso anomalo del bene demaniale da parte del danneggiato (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 15.03.2018, n. 6395). Deve pertanto ritenersi integrata la responsabilità del CP_1
5 Catanzaro per danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sicché ricorrono tutti i presupposti per procedere alla quantificazione del danno.
Con riguardo al danno non patrimoniale, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato un'invalidità permanente nella misura del 6%, con riferimento a soggetto di sesso maschile, di età pari a 50 anni al momento del fatto. Sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024, le quali prevedono un sistema di maggiorazione del valore del punto base in caso di invalidità lieve o medio- lieve, secondo coefficienti correttivi legati all'età e alla percentuale di menomazione
Deve considerarsi che il danneggiato è soggetto di 50 anni, le tabelle applicano una maggiorazione una maggiorazione progressiva (c.d. incremento percentuale del punto), volta a valorizzare maggiormente le invalidità inferiori al 10%, in ragione del maggior impatto sulla quotidianità individuale in presenza di soglie di sofferenza non gravi ma invalidanti. Tale meccanismo consente di determinare, per IL danno biologico permanente del 6%. che va liquidato in complessivi € 8.678,00. Quanto all'invalidità temporanea, il ctu ha accertato un periodo di inabilità assoluta pari a 40 giorni, seguito da un'ulteriore fase di inabilità parziale, valutata nella misura del 50%, della durata di 60 giorni. Applicando i valori tabellari vigenti elaborati dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno biologico temporaneo risulta congruamente determinato in complessivi € 8.678,00, di cui € 4.600,00 per l'invalidità temporanea assoluta ed € 3.450,00 per quella parziale. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore ammonta a € 16.728,00. Quanto, infine, al profilo del danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello biologico, va rilevato che l'attore ha espressamente domandato, in citazione, la liquidazione anche del danno morale e del danno esistenziale, quali voci ulteriori rispetto al pregiudizio accertato in sede medico-legale. Al riguardo, occorre ribadire, in conformità ai più recenti approdi giurisprudenziali, che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, all'interno della quale il giudice è tenuto a considerare, ai fini della liquidazione equitativa, tutte le conseguenze dannose derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona, siano esse riconducibili a sofferenze interiori (profilo morale) ovvero a ricadute sulla vita di relazione e sulle attività quotidiane
(profilo dinamico-relazionale), purché le stesse siano puntualmente allegate e dimostrate, anche per presunzioni (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2726; Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2023, n. 309; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2023, n. 28244).
Nel caso in esame, tuttavia, l'attore non ha allegato circostanze di fatto specifiche, idonee a comprovare la sussistenza di un pregiudizio morale soggettivo o esistenziale autonomo rispetto alla lesione accertata in sede tecnico-medico-legale. Né è stata offerta prova – neppure per presunzioni – di alterazioni significative della propria vita di relazione, della capacità relazionale o dell'equilibrio emotivo, tali da giustificare una personalizzazione o una maggiorazione della liquidazione tabellare del danno biologico. In assenza di allegazioni e di elementi istruttori idonei, non è pertanto possibile procedere alla liquidazione autonoma del danno morale o del preteso danno esistenziale, dovendosi ritenere che la misura dell'invalidità permanente
6 riconosciuta dal consulente tecnico tenga già conto – secondo il principio dell'“id quod plerumque accidit” – della sofferenza soggettiva ordinariamente associata alla menomazione accertata. Ne consegue che alcuna ulteriore somma va riconosciuta all'attore a tale titolo, dovendosi escludere sia la duplicazione risarcitoria che eventuali vuoti risarcitori, atteso che il pregiudizio allegato è stato integralmente ristorato mediante l'applicazione dei criteri tabellari standardizzati.
Pertanto, sulla somma di euro 16.728,00, trattandosi di debiti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, occorre procedere, dapprima, alla devalutazione monetaria alla data del sinistro, sulle quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Le somme come sopra liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data odierna della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). In particolare, le somme così liquidate devono essere rivalutate annualmente, a decorrere dalla data del sinistro 8.11.2020, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale sino alla data della decisione, a decorrere dalla quale – con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta- decoreranno invece gli interessi legali sull'intero importo liquidato, fino all'effettivo soddisfo.
Risulta fondata, invece, la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale emergente, correlato alle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento lesivo. Parte attrice ha allegato e documentato mediante produzione in atti le ricevute, le fatture e i giustificativi di pagamento relativi a prestazioni sanitarie e trattamenti riabilitativi resisi necessari per la cura della lesione. Il CTU, all'uopo incaricato, ha ritenuto dette spese congrue, pertinenti e strettamente riconducibili al sinistro, trattandosi di visite ortopediche, esami diagnostici, cicli di fisioterapia, farmaci, presidi sanitari e materiali per medicazione, tutti coerenti con la patologia traumatica accertata. In mancanza di contestazioni specifiche da parte del convenuto e in CP_1 assenza di rilievi critici da parte del consulente tecnico di parte, dette spese vanno integralmente riconosciute nella misura di € 3.110,00. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “le spese mediche sostenute a seguito di un evento dannoso sono risarcibili in quanto necessarie o anche solo opportune, purché congruamente documentate e riconducibili causalmente alla lesione” (Cass. civ., sez. III, 20/04/2023, n.
10724; Cass. civ., sez. III, 05/03/2021, n. 6094). Alla luce di quanto sopra, l'importo richiesto a titolo di rimborso delle spese mediche documentate deve essere riconosciuto integralmente, con interessi legali dala domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate,
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e, accertata la responsabilità del Parte_1 Controparte_1 per l'evento lesivo verificatosi in data 8.11.2020 in via Metaponto, lo condanna al pagamento in favore di
, della somma complessiva di euro 16.728,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico Parte_1 permanente e temporaneo) con rivalutazione ed interessi come in parte motiva, ed euro 3.110,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche documentate, oltre interessi legali come in parte motiva;
- Condanna il alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come e se per legge dovuti.
Catanzaro, 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Adele Ferraro
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