Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Diana Di TARsia Di Belmonte in Roma, via Guido D’Arezzo 2;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della determina 23.11.2022 prot. n. 0548231/2022 notificata nella residenza dell’interessato in data 29.11.2022, con la quale la Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ha disposto la perdita del grado del sig. -OMISSIS- “per rimozione” con le decorrenze indicate nell’atto stesso;
- tutti gli atti del procedimento disciplinare come meglio descritti nella parte in fatto;
- di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PP SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, parte ricorrente impugna il provvedimento del 23.11.2022 prot. n. 0548231/2022 con il quale la Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ha disposto la perdita del grado con rimozione dello stesso, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto
di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 1392 comma 2, D.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 5 della circolare GdF n. 1/2006. Violazione dell’art. 1040 comma 1 lett. d) n. 19 D.lgs. n. 66/2010. Decadenza e tardività del procedimento disciplinare e della conseguente sanzione disciplinare.
II. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 1357 D.lgs n. 66/2010. Difetto di proporzionalità.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, con mera memoria formale, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Espone parte ricorrente che:
- con nota 6 maggio 2022 (notificata il 9 maggio 2022) gli è stato comunicato “ l’ordine di inchiesta formale e nomina dell’Ufficiale Inquirente nel procedimento disciplinare di stato ”, contestando i seguenti addebiti: “ 1. perché in qualità di ispettore, all’epoca dei fatti in servizio presso l’allora Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, unitamente ad altro militare del Corpo e per il tramite dell’Avvocato […] che fungeva da intermediaria riceveva la somma di euro 30.000,00 (pagamento effettuato in più soluzioni) da parte di tale […] quale compenso per un intervento finalizzato a risolvere positivamente un accertamento fiscale in atto da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto della “3B Ascensori s.r.l.” ;
- con giustificazioni in data 25 maggio 2022 il ricorrente ha concluso come segue: “ chiede ... Che la S.V. valuti nella redigenda relazione riepilogativa l’opportunità di dichiarare la decadenza delle contestazioni disciplinari; in via subordinata: di disporre l’archiviazione del procedimento; in via di estremo subordine: di limitare al minimo la sanzione disciplinare ”;
- con nota 21.6.2022 prot. n. 0295859/2022, l’Ufficiale inquirente ha comunicato la conclusione dell’inchiesta formale, invitando l’interessato a prendere visione della Relazione riepilogativa, successivamente trasmessa a mezzo pec con nota 23.6.2022, prot. n. 300339 sugli indirizzi dei difensori, come da istanza dei difensori del ricorrente;
- con nota prot. 325931 dell’8 luglio 2022 l’Ufficiale inquirente ha comunicato all’interessato il “Rapporto Finale” relativo all’inchiesta formale di stato di cui sopra, concludendo per il “ deferimento dei Luogotenenti in congedo assoluto – […] a giudizio dinanzi ad una commissione di disciplina ”, successivamente condiviso dal Comandante Regionale;
Con la determina impugnata del 23.11.2022 prot. n. 0548231/2022 notificata nella residenza dell’interessato in data 29.11.2022, la Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia centrale ha quindi disposto la perdita del grado del ricorrente per rimozione, a decorrere: “- ai soli fini giuridici, dal 26.10.2013 dalla data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale per effetto dell’art. 867 comma 5 del Codice dell’Ordinamento Militare;
- per i restanti effetti, dal 18.2.2015, giorno di collocamento in congedo dell’Ispettore, intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 923 comma 5 dell’Ordinamento Militare ”.
5. Con il primo motivo di ricorso viene contestata la tardività dell’azione disciplinare “ in quanto la Guardia di Finanza era a conoscenza dei fatti contestati sin dal 5.3.2013 pur rimanendo inerte sino al 3.3.2022 (nove anni) (…) l’Amministrazione era a conoscenza dei fatti contestati [al ricorrente] almeno a far data dal 5 marzo 2013 quando, con nota prot. 0108281/13 (doc. 11 del fascicolo di indagine formale al quale si fa riferimento salva diversa indicazione), ha provveduto a sospendere dal servizio il militare, alla luce della conoscenza della ordinanza emessa in data 1.3.2013 (doc. 4), con la quale il GIP presso il Tribunale Civile di Roma ha disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico dell’interessato, ordinanza esplicitamente citata nella medesima nota di cui si è detto. A fronte di quanto sopra è irrilevante che l’Amministrazione riporti, come risulta dalla nota di contestazione, la conoscenza dei fatti alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. -OMISSIS- (solo) in data 3 marzo 2022 (all’esito del lungo e complesso iter giudiziario subito dall’interessato), atteso che l’avvenuta definizione di quel giudizio per estinzione del reato per prescrizione esclude l’esistenza di un giudicato sui fatti ai sensi dell’art. 653 c.p.p., dal che consegue la necessità di fondare autonomamente l’indagine, come in effetti accaduto, sui documenti dell’indagine penale già acquisiti a far data dall’anno 2013 ”.
Conclude quindi per la violazione dell’art. 1392, comma 2, c.o.m. il quale prevede che il procedimento disciplinare a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari.
5.1. Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
In base all’art. 1393 c.o.m. “ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare […].
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste ”.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, a prescindere da un atto di differimento formale del procedimento disciplinare, sia doverosa la sospensione del procedimento disciplinare nell’ipotesi in cui lo stesso riguardi – come nel caso di specie – comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio (cfr. Cons. Stato, Seconda Sez., 26/11/2024 n. 09506).
Pertanto, attesa la sussistenza dei presupposti di cui sopra, il procedimento deve ritenersi, almeno implicitamente, sospeso sino all’acquisizione della sentenza di proscioglimento del ricorrente, n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, avvenuta in data 3 marzo 2022 (v. p. 4 ordine formale di contestazione).
Ulteriormente prevede l’art. 1392, comma 1, c.o.m. che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale debba essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza.
Ciò premesso, i termini previsti dalla normativa sono stati rispettati atteso che:
- il procedimento disciplinare va considerato legittimamente sospeso sino al 3 marzo 2022 (piena conoscenza della sentenza);
- a fronte della piena conoscenza della sentenza, avvenuta in data 3 marzo 2022, la contestazione degli addebiti mediante la notificazione in data 9 maggio 2022 dell’“ ordine di inchiesta formale e nomina dell’Ufficiale Inquirente nel procedimento disciplinare di stato ” è avvenuta a distanza di soli 67 giorni dalla prima, venendo pertanto ampiamente rispettato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392 c.o.m.
Il primo motivo va pertanto respinto.
6. Con il secondo e ultimo motivo di doglianza la parte ricorrente contesta l’irragionevolezza e la mancanza di proporzionalità dell’applicazione nei confronti del ricorrente della massima sanzione di stato, in ragione del decorso del tempo e della avvenuta restituzione della somma oggetto della dazione contestata.
Il provvedimento appare infatti correttamente motivato sotto il profilo della gravità dei fatti addebitati al ricorrente e alla loro idoneità a sorreggere il provvedimento di perdita del grado per rimozione contestato in considerazione del gravissimo nocumento arrecato all’immagine del Corpo e al prestigio della Guardia di Finanza e al superiore interesse pubblico a non mantenere nel Corpo un militare che abbia posto in essere i comportamenti allo stesso ascritti, posto che la valutazione dei fatti e della loro gravità, nonché la misura della sanzione da applicare, rientrano in una sfera di discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti, non rinvenibile nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2024, n. 3053; 25 luglio 2025 n. 6657).
Segnatamente, proprio sul piano della gravità dei fatti, la valutazione dell’amministrazione è immune dalle censure proposte – difetto di proporzionalità e omessa considerazione dei precedenti – mosse dal ricorrente, attesa la menzionata incompatibilità tra il compimento delle condotte di millantato credito ascritte al ricorrente e la permanenza dello stesso in un Corpo, qual è la Guardia di finanza, che svolge funzioni di contrasto e repressione dell’illegalità, ponendosi queste in netto contrasto con le qualità morali e di carattere imprescindibili per appartenervi, e che, dinanzi alle stesse, siano irrilevanti i positivi precedenti di carriera (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 849 del 5 luglio 2024 e giurisprudenza ivi citata).
Il ricorso va conclusivamente respinto, attesa l’infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
PP SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SO | RA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.