TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2733
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della normativa sui termini del procedimento disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento disciplinare fosse legittimamente sospeso in pendenza del procedimento penale e che la contestazione degli addebiti sia avvenuta entro i termini di 90 giorni dalla piena conoscenza della sentenza penale, come previsto dall'art. 1392 c.o.m.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di proporzionalità nella sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione fosse correttamente motivata in relazione alla gravità dei fatti e al nocumento arrecato all'immagine del Corpo, rientrando nella discrezionalità dell'amministrazione e non essendo sindacabile in sede giurisdizionale se non per illogicità o irragionevolezza manifesta, non riscontrate nel caso di specie. La gravità dei fatti è incompatibile con la permanenza nel Corpo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2733
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2733
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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