Articolo 2 bis della Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 luglio 2005
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1 agosto 2005
Art. 2-bis.
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica )) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
Entrata in vigore il 1 agosto 2005
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