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29 agosto 2014
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1 gennaio 2022
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Art. 8. Iniziative di cooperazione con crediti concessionali 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell' articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 . ((La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee)) .
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia, nonche' le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell' articolo 547 del codice di procedura civile .
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia, nonche' le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell' articolo 547 del codice di procedura civile .
Commentario • 1
- 1. Legge di bilancio 2019, art. 1, commi 301-400Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 gennaio 2019 · 0.89464194
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Milano, sentenza 24/03/2022, n. 2675Provvedimento: […] La premessa della causa risiede nella stipulazione tra PT e il Organizzazione_2 della Repubblica dell'Iraq di nove contratti relativi alla fornitura di camion e macchine speciali per la realizzazione di opere civili per un corrispettivo complessivo di euro 20.121.645,62 (doc. 3). Org_ Questi contratti sono stati stipulati nell'accordo di cooperazione tra l e la Repubblica dell'Iraq del 23 ottobre 2008. In base al medesimo accordo era stato prevista la messa a disposizione, da parte della Repubblica Italiana, di Euro 100.000.000,00 per progetti da realizzare in Iraq. Tale importo è stato versato sul Organizzazione_4 istituito ai sensi dell'art. 8 legge 125/2014 a tale Org_4 è poi stata sostituita [...]Leggi di più...
- art. 624 c.p.c.·
- opposizione di terzo·
- interessi ex art. 1284 c.c.·
- giurisdizione civile·
- art. 616 c.p.c.·
- art. 619 c.p.c.·
- spese di lite·
- principio della ragione più liquida·
- delegazione di pagamento·
- art. 281 sexies c.p.c.