Articolo 8 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
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Art. 8. Iniziative di cooperazione con crediti concessionali 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell' articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 . ((La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee)) .
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia, nonche' le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell' articolo 547 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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