TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2164/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Floro Flori, CP_1 P.IVA_1 giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , con ricorso depositato in data 31.10.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola “CE EN” – con terreni siti in agro di Cassano allo IO (CS) alla C/da Prainetta “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 25.09 al 31.12.2013 per n. 78 giornate lavorative, deduceva di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione, anno 2016. Rappresentava, in particolare, che nell'espletamento della predetta attività si era dedicato a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, deduceva, come anzidetto, l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta CE EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di LO (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DpR n. 639/70 come sostituito dall'art. 4, D.L. n. 384/92 conv. in l. 438/92 ovvero ex art. 22 D.L. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/70. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
venivano escussi Co ad istanza della stessa e in favore della parte resistente veniva disposta, con Parte_2 Parte_3 provvedimento del 17.04.2025, l'acquisizione del verbale di udienza del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. CP_ 1996/2017 contenente le dichiarazioni rese dall'Ispettore verbalizzante , , in analoghi Parte_4 giudizi. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo;
giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituisce la dott.ssa assente, nella gestione CP_3 dell'intero ruolo, a far data dal 9.01.2025, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha CP_ proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 11.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 10.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 07.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 31.10.2017; pertanto è tempestivo. CP_
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti (vedi fasc. )
– corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola CE EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro nel periodo oggetto di ispezione;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi a fronte delle spese sostenute;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari, in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra CP giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da CE EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività CP_ sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il CE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola CE EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CE quali titoli sottostanti CP alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del CE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni CP_ formalmente indicati dal CE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di CE EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di CP_ denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da CP avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Sono attualmente disoccupato, ma ho fatto il lavoro di Parte_2 bracciante agricolo dal 2001 fino al 2013 alle dipendenze della ditta CE EN. Conosco il ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta CE EN, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo IO (CS) alla c.da Prainette ed a Saracena. I terreni di Cassano sono molto estesi, pianeggianti coltivati ad ortaggi, pomodori, zucchine, melanzane, ecc., mentre a Saracena ci ha accompagnato il CE da Cassano con un furgone. Io viaggiavo con l'autobus della Sam da LO insieme con il ricorrente e con , Persona_1 [...]
, ed altri lavoratori di cui non ricordo i nomi. L'autobus era quasi sempre pieno, Per_2 Controparte_4 viaggiavano sul medesimo circa trenta persone che scendevano in aziende diverse, la maggior parte da CE. L'autobus era condotto da Partivamo da LO (…) Impiegavamo due ore circa partivamo alle Persona_3 05:00 ed arrivavamo alle 07:00. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda CE EN, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (cassette e forbici). Preciso che il CE ci divideva in gruppi di sette/otto persone. Il ricorrente e le altre persone sopra indicate facevano parte solitamente del mio stesso gruppo. Nel 2013 lavoravano per circa Parte_5 settanta persone. Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso CP_ analogo giudizio nei confronti dell' nel quale il ricorrente deve testimoniare. Preciso che il ricorrente ha lavorato nel 2013 da settembre a dicembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Il lavoro consisteva nella raccolta dei pomodori, delle zucchine e delle melanzane nei mesi di settembre ad ottobre e fino a dicembre facevamo la raccolta degli agrumi a Saracena. Preciso che gli ortaggi li raccoglievamo manualmente mettendoli prima nei secchi e poi nelle cassette che venivano raccolte da altri operai che le caricavano sul trattore. Gli agrumi li raccoglievamo utilizzando le forbici. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…). Preciso che ci pagava il CE EN in contanti ogni fine mese in un piccolo ufficio sito all'interno del capannone. Preciso che ci pagava in gruppi di 3-4 persone. La retribuzione era di circa 35,00-40,00 euro al giorno. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. CE nel 2013 poteva avere circa 60 anni, era alto mt. 1,70-1,75 circa, capelli brizzolati aveva la barbetta bianca.” Il teste ha riferito: “(…) attualmente casalinga, precedentemente ho svolto attività di Testimone_1 bracciante agricola, presso le aziende Franzese anno 2013, negli anni addietro , . Ho Parte_6 Controparte_5CP_ giudizi nei confronti dell in merito alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2010-2013, nei miei giudizi ho indicato come testimone. Ho lavorato per l'azienda Franzese dal 16 agosto al 31 dicembre Pt_1 2013, l'azienda si trovava a Cassano dello IO Contrada Prainetta, per 4-5 giorni a settimana, lì lavoravo nei campi e mi occupavo della coltivazione di melanzane, cavolfiori, attività di concimazione zappatura degli ortaggi, raccolta dei pomodori e melanzane, raccolta clementine per pochi giorni. Ho conosciuto , perché lavoravamo insieme, lui è Pt_1 arrivato in azienda da settembre 2013, viaggiavamo insieme con il medesimo pullman che ci conduceva in azienda ma andava anche in ulteriori aziende. Ho conosciuto CE, in quanto precedentemente lavorando per l'azienda , Pt_6 lì sono stata informata che CE cercava personale. Ho contattato il sig. per organizzarmi circa il Persona_3 trasporto, dietro pagamento di biglietto giornaliero direttamente all'autista. Non ho rapporti di parentela con . Pt_1 L'azienda era formata da un grande capannone, ove si trovavano gli uffici e il bagno, ricovero per attrezzi, all'esterno si trovavano i terreni coltivati ad ortaggi e in parte ad agrumi, dinanzi al capannone si trova un piazzale. Il pullman ci lasciava proprio sul suddetto piazzale, non ricordo la presenza di cancelli. Il capannone era poco distante dalla strada principale, circa 800-700 metri all'incirca, lì scendevamo per recarci alla azienda e il , mentre gli Parte_7 Pt_1 altri operai presenti sul pullman della SAM si recavano presso altre aziende. Gli altri operai di CE arrivavano con mezzi propri. , non ricordo bene chi fosse, potrebbe essere un impiegato presso l'ufficio di Parte_2 CE, io avevo rapporti principalmente con EN CE, che ci dava le direttive sul lavoro da svolgere e tale
, di cui non ricordo il cognome, che svolgeva la funzione di caposquadra. Presso l'azienda in questione eravamo Per_4 100 dipendenti circa. (…) Il ha lavorato da settembre 2013, a dicembre io sono andata via, non so de ha lavorato Pt_1 lì dopo il dicembre 2013, lavoravamo nella stessa squadra, ma spesso impiegati in attività diverse. Lavoravamo osservando il seguente orario, dalle 7:00 alle 12:00, dalle 12:00 alle 13:00 avevamo una pausa pranzo e mangiavamo sotto gli alberi presenti ovvero piante di mandarino e , mentre il pomeriggio lavoravamo dalle 13 alle 15, per 4- Per_5 5 giorni a settimana, il medesimo orario era osservato da . Sul posto il e il CE controllavano il Pt_1 Per_6 lavoro. Il pagamento veniva effettuato da Franzese, presso il suo ufficio, in contanti. Il pagamento avveniva contando le giornate, controllate insieme da me e dal CE, io contavo le mie giornate su un'agenza, l'importo delle giornate era circa 40 euro. Ci veniva rilasciata busta paga con il conto delle giornate, una copia della busta veniva conservata da CE, l'altra la conservavo io, se ricordo bene io firmavo entrambe le copie della busta paga. Il pagamento avveniva con la porta aperta, per cui ho visto il CE pagare il . Non venivamo pagati tutti gli operai in una volta, Pt_1 generalmente a gruppi di 7-10, a fine mese, no tutti lo stesso giorno. I prodotti agricoli venivano caricati su alcuni camion, attraverso cassoni caricati con muletti, non so se abitava presso l'azienda, ma generalmente lo vedevo Pt_1 nel pullman. Gli attrezzi da lavoro venivano forniti dal datore e consistevano in zappa, coltello, solo le forbici le portavamo noi. Il CE EN era un uomo di corporatura normale, portava capelli brizzolati e baffetti, poteva avere circa 70 anni nel 2013.” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola CE EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, per l'anno 2013, dal verbale ispettivo emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. RA EN, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° sei (6) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: • Tre (1), soltanto, per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta VE EN (coniuge del Sig. RA EN) (non ha mai avuto, finora, nessun dipendente assunto); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00.” A riprova di quanto sopra, l'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. Dette circostanze sono state confermate dall'Ispettore il quale Pt_4
- escusso nel procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente fascicolo – ha riferito: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del CE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima CP_ volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo Per_7 fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 Testimone_2 CP_ altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il giudice autorizza il teste a Persona_8 consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo IO. Lì c'era l'abitazione del signor CE EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali CE conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al CE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del CE ed il 5% dello stesso CE. Nella ASPOA avevano quote i figli del CE, ed , mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai Per_9 Pt_1 trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con CE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il CE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso CE (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il CE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da RA i quali hanno negato di conoscere CE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio al luogo di espletamento dell'attività lavorativa (soltanto i terreni in Cassano allo IO per la , anche nei terreni siti in località Saracena per il , al tipo di colture presenti Tes_1 Parte_2 sui terreni in c.da Prainette (soltanto ad ortaggi per anche ad agrumi per ), all'attrezzatura fornita Parte_2 Tes_1 dal titolare ( ha riferito che la stessa veniva fornita dal CE, includendo cassette e forbici, mentre il teste Parte_2
ha riferito che gli attrezzi venivano forniti dal datore di lavoro, ad esclusione delle forbici che i lavoratori Tes_1 dovevano portare da casa). Rilevante ai fini di una valutazione in ordine alla inattendibilità dei testi è anche la circostanza per cui entrambi i testi hanno riferito di essersi recati sui luoghi di lavoro con il pullman della ditta SAM, guidato da e, Persona_3 tuttavia, non solo nessuno dei due ha riferito il nome dell'altro tra quelli degli altri viaggiatori, ma: ha Parte_2 dichiarato che l'autobus era sempre pieno e i lavoratori, per la maggior parte, erano dipendenti dell'azienda di CE EN;
la ha dichiarato che soltanto lei e il ricorrente, tra i viaggiatori, erano dipendenti di CE, mentre Tes_1 gli altri passeggeri erano lavoratori di altre aziende. Interrogata, inoltre, su , la seconda testimone Parte_2 ha riferito che forse era un dipendente dell'ufficio del CE. ha dichiarato : Il ricorrente e le altre persone Parte_2 sopra indicate facevano parte solitamente del mio stesso gruppo e del pari la ha dichiarato di aver lavorato Tes_1 nello stesso gruppo del CAPUTO. Appare, quindi, evidente la assoluta inattendibilità dei testimoni, i quali pur avendo lavorato nella stessa squadra – composta di sole 7 – 8 persone - non ricordavano reciprocamente della presenza dell'altro testimone nella squadra. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso CE CP_ agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del CE per l'anno 2013 emerge quanto segue:
“ne ho Avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece anche 160 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30//14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.” Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RA non può ritenersi affatto raggiunta, tenuto conto delle indubbie discordanze emerse dalla istruttoria. Si evidenzia, altresì, che il teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe testimoniato nel Testimone_1 procedimento da lei iscritto. Ella ha, pertanto, un interesse rilevante a confermare le circostanze dedotte in ricorso, in una CP_ prospettiva di mutuo conforto probatorio delle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. La Corte d'Appello di Potenza ha recentemente optato per un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi”. (Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra azienda agricola). Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Floro Flori, CP_1 P.IVA_1 giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , con ricorso depositato in data 31.10.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola “CE EN” – con terreni siti in agro di Cassano allo IO (CS) alla C/da Prainetta “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 25.09 al 31.12.2013 per n. 78 giornate lavorative, deduceva di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione, anno 2016. Rappresentava, in particolare, che nell'espletamento della predetta attività si era dedicato a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, deduceva, come anzidetto, l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta CE EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di LO (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DpR n. 639/70 come sostituito dall'art. 4, D.L. n. 384/92 conv. in l. 438/92 ovvero ex art. 22 D.L. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/70. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
venivano escussi Co ad istanza della stessa e in favore della parte resistente veniva disposta, con Parte_2 Parte_3 provvedimento del 17.04.2025, l'acquisizione del verbale di udienza del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. CP_ 1996/2017 contenente le dichiarazioni rese dall'Ispettore verbalizzante , , in analoghi Parte_4 giudizi. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo;
giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituisce la dott.ssa assente, nella gestione CP_3 dell'intero ruolo, a far data dal 9.01.2025, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha CP_ proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 11.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 10.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 07.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 31.10.2017; pertanto è tempestivo. CP_
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti (vedi fasc. )
– corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola CE EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro nel periodo oggetto di ispezione;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi a fronte delle spese sostenute;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari, in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra CP giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da CE EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività CP_ sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il CE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola CE EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CE quali titoli sottostanti CP alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del CE, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni CP_ formalmente indicati dal CE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di CE EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di CP_ denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da CP avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “Sono attualmente disoccupato, ma ho fatto il lavoro di Parte_2 bracciante agricolo dal 2001 fino al 2013 alle dipendenze della ditta CE EN. Conosco il ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta CE EN, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo IO (CS) alla c.da Prainette ed a Saracena. I terreni di Cassano sono molto estesi, pianeggianti coltivati ad ortaggi, pomodori, zucchine, melanzane, ecc., mentre a Saracena ci ha accompagnato il CE da Cassano con un furgone. Io viaggiavo con l'autobus della Sam da LO insieme con il ricorrente e con , Persona_1 [...]
, ed altri lavoratori di cui non ricordo i nomi. L'autobus era quasi sempre pieno, Per_2 Controparte_4 viaggiavano sul medesimo circa trenta persone che scendevano in aziende diverse, la maggior parte da CE. L'autobus era condotto da Partivamo da LO (…) Impiegavamo due ore circa partivamo alle Persona_3 05:00 ed arrivavamo alle 07:00. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda CE EN, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (cassette e forbici). Preciso che il CE ci divideva in gruppi di sette/otto persone. Il ricorrente e le altre persone sopra indicate facevano parte solitamente del mio stesso gruppo. Nel 2013 lavoravano per circa Parte_5 settanta persone. Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso CP_ analogo giudizio nei confronti dell' nel quale il ricorrente deve testimoniare. Preciso che il ricorrente ha lavorato nel 2013 da settembre a dicembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Il lavoro consisteva nella raccolta dei pomodori, delle zucchine e delle melanzane nei mesi di settembre ad ottobre e fino a dicembre facevamo la raccolta degli agrumi a Saracena. Preciso che gli ortaggi li raccoglievamo manualmente mettendoli prima nei secchi e poi nelle cassette che venivano raccolte da altri operai che le caricavano sul trattore. Gli agrumi li raccoglievamo utilizzando le forbici. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…). Preciso che ci pagava il CE EN in contanti ogni fine mese in un piccolo ufficio sito all'interno del capannone. Preciso che ci pagava in gruppi di 3-4 persone. La retribuzione era di circa 35,00-40,00 euro al giorno. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. CE nel 2013 poteva avere circa 60 anni, era alto mt. 1,70-1,75 circa, capelli brizzolati aveva la barbetta bianca.” Il teste ha riferito: “(…) attualmente casalinga, precedentemente ho svolto attività di Testimone_1 bracciante agricola, presso le aziende Franzese anno 2013, negli anni addietro , . Ho Parte_6 Controparte_5CP_ giudizi nei confronti dell in merito alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2010-2013, nei miei giudizi ho indicato come testimone. Ho lavorato per l'azienda Franzese dal 16 agosto al 31 dicembre Pt_1 2013, l'azienda si trovava a Cassano dello IO Contrada Prainetta, per 4-5 giorni a settimana, lì lavoravo nei campi e mi occupavo della coltivazione di melanzane, cavolfiori, attività di concimazione zappatura degli ortaggi, raccolta dei pomodori e melanzane, raccolta clementine per pochi giorni. Ho conosciuto , perché lavoravamo insieme, lui è Pt_1 arrivato in azienda da settembre 2013, viaggiavamo insieme con il medesimo pullman che ci conduceva in azienda ma andava anche in ulteriori aziende. Ho conosciuto CE, in quanto precedentemente lavorando per l'azienda , Pt_6 lì sono stata informata che CE cercava personale. Ho contattato il sig. per organizzarmi circa il Persona_3 trasporto, dietro pagamento di biglietto giornaliero direttamente all'autista. Non ho rapporti di parentela con . Pt_1 L'azienda era formata da un grande capannone, ove si trovavano gli uffici e il bagno, ricovero per attrezzi, all'esterno si trovavano i terreni coltivati ad ortaggi e in parte ad agrumi, dinanzi al capannone si trova un piazzale. Il pullman ci lasciava proprio sul suddetto piazzale, non ricordo la presenza di cancelli. Il capannone era poco distante dalla strada principale, circa 800-700 metri all'incirca, lì scendevamo per recarci alla azienda e il , mentre gli Parte_7 Pt_1 altri operai presenti sul pullman della SAM si recavano presso altre aziende. Gli altri operai di CE arrivavano con mezzi propri. , non ricordo bene chi fosse, potrebbe essere un impiegato presso l'ufficio di Parte_2 CE, io avevo rapporti principalmente con EN CE, che ci dava le direttive sul lavoro da svolgere e tale
, di cui non ricordo il cognome, che svolgeva la funzione di caposquadra. Presso l'azienda in questione eravamo Per_4 100 dipendenti circa. (…) Il ha lavorato da settembre 2013, a dicembre io sono andata via, non so de ha lavorato Pt_1 lì dopo il dicembre 2013, lavoravamo nella stessa squadra, ma spesso impiegati in attività diverse. Lavoravamo osservando il seguente orario, dalle 7:00 alle 12:00, dalle 12:00 alle 13:00 avevamo una pausa pranzo e mangiavamo sotto gli alberi presenti ovvero piante di mandarino e , mentre il pomeriggio lavoravamo dalle 13 alle 15, per 4- Per_5 5 giorni a settimana, il medesimo orario era osservato da . Sul posto il e il CE controllavano il Pt_1 Per_6 lavoro. Il pagamento veniva effettuato da Franzese, presso il suo ufficio, in contanti. Il pagamento avveniva contando le giornate, controllate insieme da me e dal CE, io contavo le mie giornate su un'agenza, l'importo delle giornate era circa 40 euro. Ci veniva rilasciata busta paga con il conto delle giornate, una copia della busta veniva conservata da CE, l'altra la conservavo io, se ricordo bene io firmavo entrambe le copie della busta paga. Il pagamento avveniva con la porta aperta, per cui ho visto il CE pagare il . Non venivamo pagati tutti gli operai in una volta, Pt_1 generalmente a gruppi di 7-10, a fine mese, no tutti lo stesso giorno. I prodotti agricoli venivano caricati su alcuni camion, attraverso cassoni caricati con muletti, non so se abitava presso l'azienda, ma generalmente lo vedevo Pt_1 nel pullman. Gli attrezzi da lavoro venivano forniti dal datore e consistevano in zappa, coltello, solo le forbici le portavamo noi. Il CE EN era un uomo di corporatura normale, portava capelli brizzolati e baffetti, poteva avere circa 70 anni nel 2013.” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola CE EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, per l'anno 2013, dal verbale ispettivo emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 843.101,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 184.821,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. RA EN, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° sei (6) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: • Tre (1), soltanto, per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta VE EN (coniuge del Sig. RA EN) (non ha mai avuto, finora, nessun dipendente assunto); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00.” A riprova di quanto sopra, l'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. Dette circostanze sono state confermate dall'Ispettore il quale Pt_4
- escusso nel procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente fascicolo – ha riferito: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del CE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima CP_ volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo Per_7 fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 Testimone_2 CP_ altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il giudice autorizza il teste a Persona_8 consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo IO. Lì c'era l'abitazione del signor CE EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali CE conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al CE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del CE ed il 5% dello stesso CE. Nella ASPOA avevano quote i figli del CE, ed , mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai Per_9 Pt_1 trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con CE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il CE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso CE (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il CE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da RA i quali hanno negato di conoscere CE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio al luogo di espletamento dell'attività lavorativa (soltanto i terreni in Cassano allo IO per la , anche nei terreni siti in località Saracena per il , al tipo di colture presenti Tes_1 Parte_2 sui terreni in c.da Prainette (soltanto ad ortaggi per anche ad agrumi per ), all'attrezzatura fornita Parte_2 Tes_1 dal titolare ( ha riferito che la stessa veniva fornita dal CE, includendo cassette e forbici, mentre il teste Parte_2
ha riferito che gli attrezzi venivano forniti dal datore di lavoro, ad esclusione delle forbici che i lavoratori Tes_1 dovevano portare da casa). Rilevante ai fini di una valutazione in ordine alla inattendibilità dei testi è anche la circostanza per cui entrambi i testi hanno riferito di essersi recati sui luoghi di lavoro con il pullman della ditta SAM, guidato da e, Persona_3 tuttavia, non solo nessuno dei due ha riferito il nome dell'altro tra quelli degli altri viaggiatori, ma: ha Parte_2 dichiarato che l'autobus era sempre pieno e i lavoratori, per la maggior parte, erano dipendenti dell'azienda di CE EN;
la ha dichiarato che soltanto lei e il ricorrente, tra i viaggiatori, erano dipendenti di CE, mentre Tes_1 gli altri passeggeri erano lavoratori di altre aziende. Interrogata, inoltre, su , la seconda testimone Parte_2 ha riferito che forse era un dipendente dell'ufficio del CE. ha dichiarato : Il ricorrente e le altre persone Parte_2 sopra indicate facevano parte solitamente del mio stesso gruppo e del pari la ha dichiarato di aver lavorato Tes_1 nello stesso gruppo del CAPUTO. Appare, quindi, evidente la assoluta inattendibilità dei testimoni, i quali pur avendo lavorato nella stessa squadra – composta di sole 7 – 8 persone - non ricordavano reciprocamente della presenza dell'altro testimone nella squadra. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso CE CP_ agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del CE per l'anno 2013 emerge quanto segue:
“ne ho Avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece anche 160 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle ore 05,30/06,00 e fino alle 13,30//14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blu. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità.” Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RA non può ritenersi affatto raggiunta, tenuto conto delle indubbie discordanze emerse dalla istruttoria. Si evidenzia, altresì, che il teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe testimoniato nel Testimone_1 procedimento da lei iscritto. Ella ha, pertanto, un interesse rilevante a confermare le circostanze dedotte in ricorso, in una CP_ prospettiva di mutuo conforto probatorio delle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. La Corte d'Appello di Potenza ha recentemente optato per un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi”. (Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra azienda agricola). Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo