Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
Integra il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui all'art. 374-bis cod. pen. la falsa dichiarazione, proveniente dal condannato, in ordine a "condizioni" o "qualità personali" rilevanti nell'ambito del procedimento di riabilitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la falsa dichiarazione di non essere in condizioni di adempiere alle obbligazioni nascenti dal reato, pur non avendo efficacia probatoria, impedisce al Tribunale di sorveglianza di pronunciare immediatamente sull'istanza, in tal modo pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria).
Commentario • 1
- 1. Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'AG, previsto dall'art. 374-bis, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, 22510/2011). Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2017, n. 31599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31599 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
31599 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 660/2017 VINCENZO ROTUNDO -Presidente REGISTRO GENERALE AN TRONCI N.24960/2016 Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO - ANGELO CAPOZZI ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Procuratore Generale in persona del LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato SALVATORE DONATO MESSINA del Foro di Palermo, per CE, che insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2627/2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a ND CE ex art. 374-bis. cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) perché nell'istanza di riabilitazione presentata al Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato, fra l'altro, "di non possedere beni immobili e di non essere in condizioni di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato".
2. Nel ricorso di CE si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione nella sussunzione del fatto sotto l'art. 374-bis cod. pen., perché la norma non sanziona la falsità ideologica in sé, ma la funzione probatoria svolta in concreto dall'atto con la finalità specifica della destinazione a essere prodotto all'autorità giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel ricorso si deduce che l'atto non sarebbe (a differenza dell'istanza di gratuito patrocinio) idoneo a svolgere una funzione probatoria perché la sua funzione è solo quella di esonerare l'istante dal produrre entro 60 giorni le attestazioni dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni (infatti la dichiarazione segue, nel modulo prestampato, l'impegno o produrre la documentazione e, peraltro, nella sua seconda parte ha un contenuto valutativo). Risulta dagli atti e non è contestato nel ricorso che l'atto oggetto dell'imputazione corredava un'istanza di riabilitazione destinata a Tribunale di sorveglianza di Palermo. L'art. 683, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 del codice penale. Il Tribunale acquisisce la documentazione necessaria".
2. Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374-bis cod. pen., si riferisce a due specifiche attività documentative ("dichiarare" e "attestare") e a due specie di documenti ("certificati" e "atti"). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde;
con l'atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l'attività è di natura documentativa (Sez. 6, n. 1749 del 12/05/1999, Rv. 2 213892). Questa pluralità di condotte rientra esclusivamente nello schema della falsità ideologica e rileva la idoneità degli atti o dei documenti a adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta (Sez. 6, n. 23547 del 26/04/2016, Rv. 267395; Sez. 6, n. 10710 del 23/02/2016, Rv. 266315; Sez. 6, n. 8024 del 11/11/2015, dep. 2016, Rv. 266683). Il reato può essere integrato anche quando l'attività di documentazione non veridica rilevante nel procedimento penale e non proveniente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si riferisca a "condizioni" o "qualità personali" dell'indagato, che, mancando diverse e specifiche disposizioni di segno contrario, è equiparato all'imputato ex art. 61, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42767 del 09/10/2014, Rv. 260100). Inoltre, il reato previsto dall'art. 374-bis cod. pen., incluso nel novero dei reati contro l'attività giudiziaria, è un reato di pericolo che mira a una tutela anticipata, nel senso che non richiede che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata all'autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv. 263110; Sez. 6, n. 10026 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 243059).
3. La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile de plano, se il condannato allega l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte (Sez. 1, n. 42453 del 30/09/2009, Rv. 245566; Sez. 1, n. 25525 del 12/04/2001, Rv. 218955). Ne deriva che una dichiarazione non veridica da parte di chi presenta l'istanza di riabilitazione, seppure priva di una funzione assertiva e di efficacia probatoria, produce - tuttavia - un effetto suggestivo, nel senso che induce il Tribunale a non dichiarare immediatamente l'inammissibilità della istanza e a svolgere accertamenti che ben potevano essere evitati se l'istante non avesse dichiarato il falso, per cui produce una dispersione di energie e di risorse che nuoce al buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Può allora enunciarsi il seguente principio di diritto: sussiste il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria quando il documento prodotto, pur non avendo di per sé efficacia probatoria, può avere un effetto suggestivo nei confronti dell'autorità giudiziaria, in modo da poter influenzare comunque il prosieguo del procedimento ledendo il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Pertanto, il ricorso è infondato. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Vincenzo Rotundo T wo Vincento Retunto DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piora Esposito